Servizi consolari
Gli uffici che si occupano di queste tematiche
DG Italiani all'Estero e Politiche Migratorie
Approfondimenti
Riferimenti Normativi
Link Utili
Ufficio relazioni con il pubblico
Rete uffici italiani all'estero
Rappresentanze straniere in Italia
Modulo di richiesta informazioni
L’autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimesso alla discrezionalità di quest'ultimo.
Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
Le norme sull’autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, nonché ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 possono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto oppure possono essere presentate o inviate già sottoscritte purché ad esse sia allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000)
Possono essere comprovati, tramite dichiarazione, i seguenti stati:
Nessuna imposta di bollo deve essere corrisposta dal cittadino quando l'uso dell'atto è esente, per legge, da essa.
Le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione possono essere inviate anche per fax e per via telematica.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000)
Potete ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui siano a diretta conoscenza.
Tale dichiarazione può riguardare anche circostanze relative ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, nonché la conformità all’originale di copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, di copie di pubblicazioni, di copie di titoli di studio o di servizio, ovvero di copie di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:
Nel caso in cui le amministrazioni abbiano dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni, sono tenute a effettuare i controlli necessari.
Nel caso vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti grazie a provvedimenti basati su dichiarazioni non veritiere.
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Telefono
Email
Fax
Lettera
Poteri sostitutivi in caso di inerzia
IL MINISTERO
SITI TEMATICI
COME FARE PER...
SERVIZI PER ITALIANI ALL'ESTERO
UNITA' DI ANALISI, PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTAZIONE STORICO-DIPLOMATICA
OPPORTUNITA' STUDIO E LAVORO PER GLI ITALIANI
POLITICA ESTERA
OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE
OPPORTUNITA' STUDIO E LAVORO PER STRANIERI
IL VISTO PER L'ITALIA
IL PORTALE DEI SERVIZI CONSOLARI ONLINE
ARCHIVIO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI
2009 Copyright Ministero Affari Esteri
note legali - redazione sito esteri