Minori
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Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato
Rete uffici italiani all'estero
Rappresentanze straniere in Italia
Modulo di richiesta informazioni
(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. - Ufficio IV)
Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore:
La fattispecie di cui sopra si presenta con frequenza maggiore quando la rottura del nucleo familiare insorge in unioni tra persone di diversa nazionalità, cultura, tradizioni oltre che ordinamento giuridico. Anche la crescente mobilità delle persone e l’aumento delle unioni di fatto incidono sul fenomeno.
Nell’ottica di prevenire la sottrazione di un minore, nei casi di coppie miste è opportuno:
Premesso che la sottrazione e il trattenimento all’estero di minore costituisce ipotesi di reato in base agli artt. 574, 574 bis e 605 del Codice penale, la competenza del Ministero degli Affari Esteri (DGIT – Direzione Generale per gli Italiani all’estero) e delle Rappresentanze diplomatico-consolari in caso di minore italiano illecitamente condotto all’estero è:
a) primaria, se lo Stato in cui il minore è stato condotto non aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1980 e/o non è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003. In questo caso il Ministero:
b) di sostegno all’azione del Ministero della Giustizia, se lo Stato in cui il minore è stato condotto aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1980 e/o è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003. In tale caso la competenza primaria è del Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero di Giustizia, in veste di Autorità Centrale italiana, preposta ad investire del caso segnalato la omologa Autorità Centrale straniera.L’Autorità Centrale, con la quale la DGIT intrattiene una costante collaborazione, può essere attivata dal cittadino per avviare:
Sia in caso di competenza diretta che sussidiaria, le Rappresentanze diplomatico-consolari in stretto accordo con la DGIT possono:
L’Autorità consolare può anche effettuare una visita consolare al minore all’estero, soprattutto nei casi in cui il genitore che ha subito la sottrazione non riesca ad avere contatti con il figlio.La funzione essenziale della visita consolare, che deve essere comunque accordata dal genitore sottrattore presso cui si trova di fatto il minore od ottenuta tramite la mediazione delle autorità locali, è quella di :
Il Ministero degli Esteri, per contro non può:
Nel 2009 è stata costituita una apposita task force interministeriale in materia di sottrazioni internazionali di minori alla quale partecipano rappresentanti dei Ministeri degli Affari Esteri, dell’Interno e della Giustizia. Dal giugno 2011 vi collabora anche il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.La task force è un organismo operativo e tecnico che ha l’obiettivo di:
La task force si riunisce con cadenza mensile presso la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri.
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