Stato civile
Gli uffici che si occupano di queste tematiche
DG Italiani all'Estero e Politiche Migratorie
Approfondimenti
Riferimenti normativi
Link Utili
Ufficio relazioni con il pubblico
Ministero dell’Interno – Servizi demografici
Rete uffici italiani all'estero
Rappresentanze straniere in Italia
Modulo di richiesta informazioni
1. PUBBLICAZIONI
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura dell’ufficiale dello stato civile.Esse hanno sei mesi di validità. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione.Nell’ipotesi in cui i nubendi siano impossibilitati a presentarsi di persona a richiedere le pubblicazioni, essi possono incaricare una terza persona a mezzo di procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei loro documenti di identità in corso di validità. Per il cittadino extra-UE non residente in Italia, la firma dovrà essere autenticata.
A) MATRIMONIO DA CELEBRARE DAVANTI ALL’AUTORITÀ CONSOLARE ITALIANA NEI CASI PREVISTI DALL’ART.12 DEL D. LGS. 71/2011.
Preliminare alla richiesta di pubblicazioni è l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, sottoscritta da entrambi i nubendi, che può essere presentata di persona all’Ufficio consolare ovvero inviata per posta, fax o email accompagnata dalla fotocopia dei documenti di identità. Ai sensi del D. Lgs. 71/2011, la celebrazione del matrimonio consolare può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione. Qualora l’Ufficio consolare accolga l’istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) i nubendi dovranno procedere alla richiesta delle pubblicazioni.
B) MATRIMONIO DA CELEBRARE IN ITALIA
I nubendi italiani residenti all’estero debbono richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel cui schedario consolare risultano iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano indicato dagli interessati (art. 109 del codice civile).
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI CUI AI PUNTI A) E B).I nubendi devono presentarsi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità in corso di validità al fine di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 (richiesta di pubblicazione).Nell’ipotesi in cui i nubendi siano impossibilitati a presentarsi di persona a richiedere la pubblicazione, essi possono incaricare una terza persona a mezzo di procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei loro documenti di identità in corso di validità. Lo sposo cittadino straniero deve presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio ex art.116 Codice civile debitamente legalizzato e tradotto in italiano o il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui è cittadino al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria. Nel caso in cui il nubendo sia un cittadino di uno Stato non appartenente alla UE e non residente in Italia, oltre al nulla osta, dovrà essere presentata anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall’art.51, trattandosi di atti formati all’estero non registrati in Italia o presso un’autorità consolare italiana.Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte.Per gli altri Stati si parla di nulla-osta. Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall’art 52 DPR 396/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.
C) MATRIMONIO DA CELEBRARE DAVANTI ALL’AUTORITÀ LOCALE STRANIERAIl cittadino italiano che contrae matrimonio presso uno Stato estero non è soggetto alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera.In alcuni casi l’Autorità estera richiede una certificazione attestante la capacità matrimoniale del connazionale oppure un nulla osta. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 05 settembre 1980 e che richiedono il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Belgio, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Esso viene rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del proprio Comune di residenza ed è esente da legalizzazione. Nel caso di residenza all’estero il certificato è rilasciato dal Consolato competente. Per gli altri Stati si parla di nulla-osta. La richiesta dei documenti di cui sopra va presentata alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese estero di residenza compilando una dichiarazione sostitutiva di certificazione che contenga tutte le informazioni necessarie per il rilascio del certificato richiesto, unitamente ad un documento d’identità in corso di validità.
La Rappresentanza, effettuati i dovuti accertamenti ed acquisiti d’ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli che riterrà necessari per provare l’inesistenza di impedimenti, rilascerà il documento richiesto. Qualora il cittadino risieda in Italia, la competenza è del Comune.
2. TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI MATRIMONIO
Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.
L’atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti), dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza consolare che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.
In alternativa il connazionale potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Telefono
Email
Fax
Lettera
Poteri sostitutivi in caso di inerzia
IL MINISTERO
SITI TEMATICI
COME FARE PER...
SERVIZI PER ITALIANI ALL'ESTERO
UNITA' DI ANALISI, PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTAZIONE STORICO-DIPLOMATICA
OPPORTUNITA' STUDIO E LAVORO PER GLI ITALIANI
POLITICA ESTERA
OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE
OPPORTUNITA' STUDIO E LAVORO PER STRANIERI
IL VISTO PER L'ITALIA
IL PORTALE DEI SERVIZI CONSOLARI ONLINE
ARCHIVIO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI
2009 Copyright Ministero Affari Esteri
note legali - redazione sito esteri