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Voto all'estero

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. - Ufficio V)


I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni politiche nazionali, per i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni del Parlamento europeo.
Il voto all’estero per le elezioni politiche nazionali e i referendum è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in attuazione degli art. 48, 56 e 57 della Costituzione, che hanno istituito la Circoscrizione Estero.
Il voto all’estero per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483).
Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 283).


ultima modifica: 30/04/2013

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