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Per saperne di più
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
Legge 23 novembre 1998, n. 407 “Nuove norme in favore del terrorismo e della criminalità organizzata”
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68"
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
Le “categorie protette”
Le quote di riserva per le assunzioni obbligatorie
La Legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplina il diritto al lavoro dei disabili, e si pone, quale finalità, la “promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.”
I soggetti cui si rivolge la Legge 68/1999 sono: gli invalidi civili, gli invalidi del lavoro, i non vedenti, i sordomuti, gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, gli invalidi per servizio. In attesa di una disciplina organica, ricevono tutela altresì gli orfani ed i coniugi superstiti dei soggetti caduti per guerra, servizio o lavoro e dei profughi italiani rimpatriati (art. 18), nonché i soggetti individuati dalla Legge 23 novembre 1998, n. 407 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
L’appartenenza a ciascuna categoria è caratterizzata da requisiti specifici:
L’accertamento delle condizioni di disabilità, che dà diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle Commissioni mediche già operanti nell’ambito della legge-quadro sui diritti dei portatori di handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104), secondo i criteri indicati dal DPCM 13 gennaio 2000.
Ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le assunzioni obbligatorie da parte delle Amministrazioni Pubbliche dei soggetti appartenenti alle categorie protette avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata le assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
Il Ministero degli Affari Esteri, in quanto datore di lavoro pubblico con più di 50 dipendenti, deve avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nelle seguente misura:
ATTENZIONE:La quota di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio al Ministero degli Affari Esteri è, allo stato attuale, coperta e presenta un esubero di circa 30 unità. Pertanto non è in programma l’avvio di nuove procedure di assunzione per le categorie protette.
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