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Servizio Militare

                     INFORMAZIONI IN MATERIA DI  SERVIZIO MILITARE

Quali trasformazioni sono intervenute recentemente nella gestione del servizio di leva?
Con la legge n. 331 del 14.11.2000 (G.U.  n. 269 del 17.11.2000 "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale") è stata sancita la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, la graduale sostituzione quindi, nell'arco di sette anni, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della Difesa.
Tale trasformazione è stata successivamente disciplinata con decreto legislativo n. 215 dell'08.05.2001 ("Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000 n. 331"), in forza del quale il servizio obbligatorio di leva è sospeso dal 1° gennaio 2007 e le esigenze delle Forze Armate soddisfatte fino al 31.12.2006 ricorrendo a giovani soggetti alla leva nati entro il 1985 (art. 7).

Cosa succede quindi ai giovani nati dopo il 31.12.1985?
Per tutti coloro nati dopo il 31.12.1985 nessun adempimento è previsto in ordine allo svolgimento del servizio militare.

Da quando sono sospese le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva?
Con la legge n. 226 del 23.08.2004 (G.U. n. 204 del 31.08.2004 "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore"), viene modificato l'art. 7 del decreto leg. vo 215/2001, per cui le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005, data a partire dalla quale sono istituite le seguenti categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

  • volontari in ferma prefissata di un anno (max 25 anni di età)
  • volontari in ferma prefissata quadriennale ( max 30 anni di età).

Il reclutamento dei volontari avviene tramite bando di arruolamento disposto dal Ministero delle Difesa.

Quale sono le implicazioni della nuova normativa in materia di cittadinanza, passaporto, liste di leva e renitenza alla leva?
Nel corso di questi ultimi anni il Ministero della Difesa ha emanato una serie di circolari esplicative della materia, precisando di volta in volta alcuni aspetti:
1) a seguito della sospensione del servizio militare obbligatorio non sarà più possibile acquisire la cittadinanza mediante prestazione del medesimo, (vedi anche art. 4 della legge 226/04 che stabilisce possano partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata i soggetti già in possesso della cittadinanza italiana) e i connazionali che intendano rimpatriare per prestare servizio militare volontario non potranno usufruire dei benefici previsti dalla legge 433/66 relativa al rimpatrio a spese dello Stato per l'adempimento degli obblighi di leva;
2) per i giovani appartenenti alle classi 1986 e seguenti, non dovrà essere adottato alcun provvedimento e ad essi potrà essere rilasciato o rinnovato il passaporto, senza più tener conto della limitazione prevista al riguardo dalla norma 1185/67 art.3 lett. g);
3) non essendo la sospensione dell'obbligo di leva ed alle armi una "soppressione", non è venuto meno il presupposto dell'iscrizione dei cittadini italiani nelle liste di leva della classe di appartenenza. I Comuni e le Autorità Diplomatico-Consolari all'estero dovranno pertanto continuare la loro attività di formazione e aggiornamento delle relative liste di leva (vedi casi di riattivazione previsti dall'art.2 comma 1 lettera F della legge 331/2000). Le stesse liste non dovranno essere inviate agli Uffici di Leva militari, bensì ai Comuni di appartenenza degli iscritti;
4) per quanto riguarda la "renitenza", la sospensione dell'obbligo coscrizionale non  comporta l'estinzione del reato e quindi il venir meno degli effetti derivanti dalla mancata cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa, nonché dalla lista generale dei renitenti. Pertanto, in attesa di nuove disposizioni normative, ai cittadini italiani renitenti residenti all’estero che si presentino all'Autorità Diplomatico-Consolare, per regolarizzare la posizione coscrizionale, l'Autorità stessa rilascerà una dichiarazione, (come da facsimile allegato alla circolare del Ministero della Difesa n. 12640 del 17.03.2005), che sarà poi inviata in copia, unitamente alla documentazione allegata, all'Ufficio Leva competente per i successivi adempimenti.

Come sono applicate le Convenzioni internazionali in materia di leva già in vigore?
Le Convenzioni internazionali in materia di leva, aventi la finalità di evitare che il giovane in virtù di una doppia cittadinanza presti servizio militare in due Paesi, sono state private del loro presupposto, anche perché nella maggior parte di questi Stati il servizio militare è stato sospeso o soppresso. Le Convenzioni potranno quindi essere applicate soltanto a beneficio di coloro che, risiedendo in Italia, vogliano avvalersi delle regolarizzazioni della loro posizione nei riguardi delle nostre Forze Armate per non dover prestare il servizio militare, laddove ancora vigente, nell’altro Paese di cui possiedono la cittadinanza.

Per conoscere le Convenzioni e gli  Accordi in materia consultare la pagina web della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente.
Nel sito Internet http://www.esteri.it/ita/2_11.asp è riprodotto l’indirizzario delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane accreditate all’estero.