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Sicurezza sociale

LA SICUREZZA SOCIALE 
RISCATTO DEI CONTRIBUTI 
LA SICUREZZA SOCIALE INTERNAZIONALE 
CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI TRATTATE IN REGIME DI CONVENZIONE 
ASPETTI FISCALI DELLE PENSIONI IN REGIME AUTONOMO 
RISCOSSIONE DELLA PENSIONE 
MAGGIORAZIONI DELLE PENSIONI 
PAGAMENTO ALL’ESTERO DELLE PENSIONI 
COLLEGAMENTI INPS E UFFICI CONSOLARI 
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 127/97 E DEL DPR 403/98 NELL’AMBITO DELLA MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE


LA SICUREZZA SOCIALE

Cosa si intende per "sicurezza sociale"?

Per "sicurezza sociale" si intende quell’insieme di interventi finalizzati all’erogazione di beni e servizi in favore dei cittadini che si trovano in condizioni di bisogno; tali interventi vanno dalle cure gratuite agli indigenti, alla predisposizione e integrazione di organi ed istituti che assicurino ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi sociali per vivere il mantenimento e l’assistenza sociale, e, ai lavoratori, mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.

Cosa comprende la sicurezza sociale?

La sicurezza sociale comprende:
l’assistenza sociale che assolve ad una generica funzione di tutela degli indigenti, tutela estesa a tutti i cittadini in ogni occasione di bisogno, nel limite della disponibilità dell’ente erogatore;
la previdenza sociale che assolve alla funzione specifica di tutela dei lavoratori.
Sia nell’assistenza sociale che nella previdenza sociale, i soggetti protetti sono titolari di un diritto soggettivo alle prestazioni.

Chi sono i soggetti aventi diritto alle prestazioni in materia di sicurezza sociale?

I soggetti aventi diritto alla tutela sono:
i lavoratori subordinati e autonomi;
i dipendenti pubblici;
gli studenti;
i pensionati;
i familiari e superstiti dei soggetti di cui sopra.

Quali sono le prestazioni principali previste dalla sicurezza sociale?

Le prestazioni principali per quanto riguarda lavoratori dipendenti ed autonomi sono le seguenti:
PENSIONE DI VECCHIAIA: a seguito dell’entrata in vigore della legge 335/95, il diritto a richiedere la pensione di vecchiaia è condizionato al possesso da parte dell’assicurato di almeno 20 anni di contributi, di 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni di età per le donne.
PENSIONE DI ANZIANITÀ: la pensione di anzianità è disciplinata dalla legge 335/95; secondo la predetta legge, il diritto alla pensione di anzianità del lavoratore dipendente a carico dell’assicurazione Generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, si consegue al raggiungimento di un’anzianità pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica o al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ: l’assegno ordinario di invalidità spetta all’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue abitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o di difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Per avere diritto all’assegno, l’assicurato deve avere 5 anni di assicurazione e di contribuzione: di questi ultimi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni antecedenti alla domanda e di assicurazione.
L’assegno è riconosciuto per la durata di 3 anni e può essere confermato previa revisione da parte dell’INPS su domanda dell’interessato per periodi della stessa durata. Dopo 3 riconoscimenti successivi, l’assegno viene confermato in via definitiva.
L’assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti.
PENSIONE ORDINARIA DI INVALIDITÀ: la pensione ordinaria di invalidità spetta all’assicurato che a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per avere diritto alla pensione, l’assicurato deve poter valere 5 anni di assicurazione e 5 anni di contribuzione, di questi ultimi almeno 3 anni devono essere stati versati nei 5 anni antecedenti la domanda e di assicurazione.
La pensione è costituita dall’importo dell’assegno di invalidità e da una maggiorazione rapportata all’incremento di anzianità contributiva che il pensionato avrebbe realizzato se avesse continuato a lavorare fino al compimento dell’età pensionabile.
PENSIONE AI SUPERSTITI: la pensione ai superstiti spetta ai familiari del lavoratore deceduto ed assume la denominazione di pensione di reversibilità, se il lavoratore defunto era titolare di pensione diretta e, di pensione indiretta, se il lavoratore defunto non era titolare di pensione diretta, ma alla luce della morte, possedeva i requisiti assicurativi e contributivi previsti per ottenere l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di invalidità.
I familiari che hanno diritto alla pensione sono:
il coniuge e i figli che alla data della morte del lavoratore siano minori, studenti o inabili;
i genitori che alla data della morte del lavoratore abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di pensione e siano a carico del deceduto;
in assenza di tali beneficiari, fratelli celibi e sorelle nubili che alla data della morte del lavoratore siano inabili, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e siano a carico del deceduto.
PENSIONE SOCIALE: la pensione sociale viene concessa ai cittadini ultrasessantacinquenni (italiani o di uno Stato della Comunità europea) residenti abitualmente nel territorio nazionale privi di qualsiasi forma di tutela assicurativa e i cui redditi, compresi quelli del coniuge, siano inferiori a quelli stabiliti dalla legge.


RISCATTO DEI CONTRIBUTI
Cosa si intende per "riscatto dei contributi"?

L’istituto del "riscatto dei contributi" consiste nel pagamento al 100% del relativo onere da parte dell’interessato secondo norme e modalità di cui all’art. 13 della legge n.1338/62.

Quando interviene il riscatto dei contributi?

La facoltà di riscatto dei contributi è prevista quando si voglia far valere periodi di lavoro (di cui se ne chiede il riscatto) riguardanti:
corsi legali di studio universitario effettuati in Italia che abbiano portato al rilascio del diploma universitario, della laurea, della specializzazione e del dottorato di ricerca;
periodi di servizio militare;
periodi di malattia;
periodi di lavoro effettuato all’estero;
periodi di aspettativa.

Chi è ammesso ad usufruire del riscatto?

La facoltà di riscatto è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per lavoratori autonomi, nonché agli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti. Al riscatto sono ammessi anche i dipendenti pubblici (D.L. n.184/97) collocati in aspettativa ai sensi della legge n.26/80 integrata dalla legge n.333/85.

Cosa si intende per ricongiunzione dei periodi assicurativi?

L’istituto di ricongiunzione previsto dall’art. 1 del D.L. n.184/97 riguarda i lavoratori assicurati che non hanno ancora maturato il diritto a pensione; in merito, è previsto il cumulo dei vari periodi assicurativi non coincidenti. La ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria, è consentita mediante la costituzione di una corrispondente posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria.

LA SICUREZZA SOCIALE INTERNAZIONALE

Cosa si intende per "sicurezza sociale internazionale"?

Per "sicurezza sociale internazionale" si intende la protezione sociale dei cittadini di un Paese residenti abitualmente in un altro Paese. La tutela degli emigranti va garantita attraverso una regolamentazione internazionale aggiornata che deve tenere conto costantemente dei mutamenti sociali.
Nell’area comunitaria (U.E.) la protezione sociale si realizza con l’applicazione dei Regolamenti Comunitari. La normativa comunitaria di sicurezza sociale è immediatamente e direttamente applicabile sul territorio dei 15 Paesi che fanno parte attualmente dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito (Gran Bretagna, Irlanda del Nord), Spagna, Svezia.
La stessa normativa si applica altresì ai 3 Paesi che, pur non essendo membri dell’Unione Europea, hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE): Islanda, Norvegia, Liechtenstein.
Dal 1 giugno 2002 questa normativa è stata applicata anche alla Confederazione Svizzera grazie ad un accordo stipulato con la Comunità Europea ed i suoi 15 Stati membri.

Cosa si intende per "sicurezza sociale internazionale"?

Per realizzare la sicurezza sociale internazionale, sono stati emanati regolamenti e firmati trattati a livello internazionale. Per quanto riguarda l’Italia, si possono ricordare i seguenti negozi giuridici:

1. REGOLAMENTI COMUNITARI

Cosa si intende per Regolamenti Comunitari?

I regolamenti Comunitari n.1408/71 e 574/72 sono negozi giuridici di diritto internazionale ampliati ed aggiornati a più riprese che disciplinano in modo completo la sicurezza sociale nei rapporti tra i Paesi dell’Unione Europea, lo Spazio Economico Europeo e la Svizzera.
I Regolamenti Comunitari dettano norme generali in materia di assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e la morte (pensioni), di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro la disoccupazione involontaria, per l’assistenza nella malattia e nella maternità, per le prestazioni familiari.
Inoltre, i Regolamenti Comunitari non sostituiscono le legislazioni degli Stati membri, ma ne regolano l’applicazione in modo tale che i lavoratori che hanno svolto la loro attività all’estero non subiscano danni rispetto a coloro che hanno lavorato soltanto in Patria.

Quali sono le finalità dei Regolamenti Comunitari?

I Regolamenti Comunitari sono stati istituiti per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
La totalizzazione di tutti i periodi di assicurazione e di contribuzione maturati nei Paesi membri, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni;
Il pagamento della pensione nel Paese di residenza, anche se essa è a carico di un altro Stato membro;
La parità di trattamento con i cittadini del Paese in cui prestano lavoro.

Chi sono i soggetti beneficiari secondo i Regolamenti Comunitari?

I soggetti beneficiari sono tutti i lavoratori subordinati ed autonomi (anche liberi professionisti) cittadini degli Stati membri; apolidi o profughi purché residenti negli Stati membri; familiari e superstiti; pubblici dipendenti.

Quali sono le prestazioni previste dai Regolamenti Comunitari?

In tutti i Paesi membri è garantita l’assicurazione contro la vecchiaia, l’invalidità e la morte, disoccupazione involontaria e gli assegni familiari.
Le prestazioni non contributive non sono invece esportabili da un Paese all’altro.

Quali sono le prestazioni dell’Italia non esportabili verso i Paesi U.E.?

Per quanto riguarda l’Italia, non è esportabile l’assegno sociale (ex pensione sociale) e gli assegni di invalidità ai mutilati ed invalidi civili.

Quali sono le regole in base alle quali ogni Paese liquida la pensione di pertinenza?

Ogni Stato liquida la pensione in base alla propria legislazione, applicando due criteri fondamentali:
Il PRINCIPIO DELLA TOTALIZZAZIONE per cui l’importo viene calcolato in base alla somma tutti i periodi di lavoro svolti dall’interessato nei Paesi membri.
Il SISTEMA PRO RATA TEMPORIS secondo il quale ogni singolo Stato determina l’importo da versare in proporzione ai contributi versati al proprio interno.

Dove deve essere presentata la domanda di pensione da parte degli aventi diritto?

L’istanza di pensione deve essere presentata all’istituzione competente per il territorio dello Stato in cui si è residenti, arredata dai seguenti documenti:
periodi di lavoro svolti in Italia;
denominazione delle ditte;
qualifica del lavoratore;
sedi dell’INPS in Italia dove sono state versate le pensioni;
libretto di lavoro, buste di paga, lettere di assunzione, licenziamento, etc.

2. CONVENZIONI INTERNAZIONALI BILATERALI
Cosa si intende per "convenzioni internazionali bilaterali"?

Analogamente ai Regolamenti Comunitari, le convenzioni internazionali bilaterali sono negozi giuridici di diritto internazionale in virtù dei quali gli Stati contraenti si assumono l’obbligo di instaurare e coordinare un regime di assicurazioni sociali che abbia carattere di reciprocità e che garantisca la libera circolazione della manodopera sancendo:
l’eguaglianza di trattamento in materia di sicurezza sociale tra tutti i cittadini degli Stati contraenti;
l’assimilazione del territorio nel senso che le prestazioni previdenziali non possono subire modifiche per il fatto che il beneficiario risieda in uno Stato diverso da quello dell’istituzione debitrice;
la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del diritto a prestazione.

Quali sono i Paesi con cui l’Italia ha stipulato Convenzioni bilaterali?

I Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono i seguenti: Argentina, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Croazia, Jersey e Isole del Canale Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di Capoverde, San Marino, Slovenia, Jugoslavia, U.S.A., Uruguay, Venezuela.
Per quanto riguarda la Turchia, essa è legata all’Italia dalla Convenzione Europea , entrata in vigore dal 12 aprile 1990.
Inoltre, le convenzioni con Cile, Filippine, Marocco e la Repubblica Ceca risultano firmate ma non ratificate.
Per quanto riguarda la Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica Slovacca e Romania, le rispettive convenzioni sono in fase di negoziato.

3. ACCORDI PARZIALI
Sono in vigore accordi parziali di sicurezza sociale?

Al momento, gli accordi parziali esistenti sono:
L’accordo Italo-Messicano riguardante la trasferibilità delle pensioni;
L’accordo con Israele riguardante esclusivamente i lavoratori temporaneamente distaccati, che rimangono totalmente assoggettati alla legislazione del Paese di provenienza.


CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI TRATTATE IN REGIME DI CONVENZIONE

Quali sono le condizioni necessarie affinché si realizzi la totalizzazione dei periodi assicurativi a fini pensionistici?

La totalizzazione dei periodi assicurativi viene ammessa a condizione che i lavoratori abbiano un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che concede la pensione. Se i periodi assicurativi sono inferiori a tale periodo minimo, i contributi non sono comunque persi, ma vengono utilizzati dall’altro Stato.
Secondo i Regolamenti CEE, il periodo minimo è 52 settimane. Per le convenzioni bilaterali, il periodo minimo è stabilito in modo diverso dalle singole convenzioni.

Cosa si intende per "Prorata Temporis"?

Per "Prorata Temporis" si intende il sistema secondo il quale ogni singolo Stato determina l’importo da versare in proporzione ai contributi versati al proprio interno.
Se ad esempio un lavoratore ha almeno 20 anni di contribuzione in Italia, ha diritto alla pensione nazionale in regime autonomo, senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi assicurativi.
Quando invece gli anni di contribuzione sono inferiori, è necessario ricorrere alla totalizzazione dei contributi versati in Italia e negli altri Paesi convenzionati, al fine di maturare il diritto a pensione. In questo caso, il calcolo della pensione viene effettuato in Pro Rata, cioè in proporzione ai periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la pensione.

Che cosa si intende per "importo minimale" della pensione?

Per "importo minimale" si intende l’importo mensile delle pensioni che in pro rata non può essere inferiore a un quarantesimo del trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della pensione, per ogni anno di contribuzione accreditato in Italia. Nel 2003 l’importo del trattamento minimo è 402,12 Euro mensili.

Cosa si intende per "integrazione al trattamento minimo"?

L’"integrazione al trattamento minimo" è quell’integrazione stabilita dalla legge che, in aggiunta alla quota pensionistica spettante all’assicurato, raggiunga una quota detta "trattamento minimo" al di sotto della quale l’assicurato ha diritto a chiedere l’integrazione a tale trattamento. Al diritto all’integrazione al trattamento minimo italiano del ProRata di pensione trattata in regime di convenzione internazionale, concorre anche l’importo della pensione estera di quel Paese in cui l’assicurato abitualmente risiede.


ASPETTI FISCALI DELLE PENSIONI IN REGIME AUTONOMO

Quali sono gli aspetti fiscali delle pensioni in Italia?

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali delle pensioni, l’Italia ha stipulato con numerosi Paesi apposite convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale. Tali convenzioni prevedono la detassazione della pensione nel Paese di erogazione e la tassazione nel solo Paese di residenza.

Con quali Stati l’Italia ha stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale?

L’Italia ha stipulato convenzioni che prevedono la detassazione nel Paese di erogazione e la tassazione nel Paese di residenza con i seguenti Stati: Albania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Costa D’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Filippine, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Kazakhistan, Kuwait, Lituania, Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Federale di Yugoslavia, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, USA, Sud Africa, Svizzera, Tanzania, Trinidad Tobaco, Tunisia, Turchia, Ungheria, Unione Sovietica, Venezuela, Vietnam, Zambia.


RISCOSSIONE DELLA PENSIONE

Come si riscuotono le pensioni italiane liquidate all’estero?

Le pensioni in convenzione internazionale vengono riscosse mediante accordi stipulati tra l’INPS e i vari istituti bancari operanti all’estero nel rispetto delle modalità previste dai contratti stessi.


MAGGIORAZIONI DELLE PENSIONI

Cosa si intende per "aumento delle maggiorazioni delle pensioni"?

Per "aumento delle maggiorazioni delle pensioni" si intende l’aumento previsto dalla legge Finanziaria 2002 della misura delle maggiorazioni sociali fino a garantire un reddito mensile pari ad Euro 516,46 al mese per tredici mensilità l’anno.


Gli aumenti delle maggiorazioni si applicano alle pensioni liquidate all’estero?

In regime di convenzione internazionale, gli aumenti delle maggiorazioni sociali si applicano sulle pensioni liquidate all’estero. Secondo l’art.38 della legge n.289/2002, dal 1 gennaio 2003 spetta ai cittadini italiani (in possesso dei requisiti di cui all’art.38 della legge n.448/2001 e previa verifica delle condizioni reddituali) l’aumento della maggiorazione sociale che deve garantire un reddito proprio.

Che cosa si intende per "reddito equivalente"?

Il concetto di "reddito equivalente" è stato introdotto per parificare non il valore assoluto del reddito personale ma piuttosto il potere di acquisto che è diverso nei diversi Paesi dipendendo dalle singole economie.


PAGAMENTO ALL’ESTERO DELLE PENSIONI

Come viene effettuato il pagamento all’estero delle pensioni?

Le pensioni vengono pagate ai residenti all’estero ogni mese.

Quando le pensioni vengono pagate con scadenza semestrale?

Le pensioni di importo inferiore ad un limite stabilito per legge vengono pagate con periodicità semestrale come avviene per i pensionati in Italia.

Quando può essere effettuato il pagamento delle pensioni con accredito sul conto corrente del pensionato?

Il pagamento delle pensioni può essere effettuato con accredito sul conto corrente del pensionato ove sia previsto da un accordo convenzionale tra l’INPS e l’istituto bancario.

In che valuta vengono emessi gli assegni INPS?

In linea generale, gli assegni INPS vengono emessi nella valuta del Paese di residenza del pensionato ad eccezione di alcuni Stati con monete non quotate nei mercati (come Argentina, Brasile e Venezuela) dove il pagamento viene effettuato in dollari USA.

Da quando il pagamento delle pensioni INPS è affidato agli istituti di credito aggiudicatari della licitazione privata?

Il pagamento delle pensioni INPS è affidato agli istituti di credito aggiudicatari della licitazione privata dal 1 maggio 2003.


COLLEGAMENTI INPS E UFFICI CONSOLARI

Possono i cittadini italiani residenti all’estero accedere agli Uffici Consolari per conoscere la loro posizione assicurativa in Italia?

Al fine di rendere più pratica e agevole la trattazione delle pratiche di chi ha lavorato all’estero, sono stati attivati collegamenti telematici tra l’INPS e gli Uffici Consolari all’estero. Pertanto gli assicurati che vivono all’estero, recandosi al Consolato, possono attingere ogni elemento informativo inerente la posizione assicurativa presso l’INPS in Italia e in particolare ogni informazione sulle pensioni.


APPLICAZIONE DELLA LEGGE 127/97 E DEL DPR 403/98 NELL’AMBITO DELLA MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

È possibile applicare la legge 127/97 e il DPR 403/98 nell’ambito della materia pensionistica?

Per effetto dell’applicazione della legge 127/97, i cittadini italiani residenti all’estero possono ridurre in modo significativo le certificazioni necessarie per ottenere le varie prestazioni in regime convenzionale e non, potendole sostituire con proprie dichiarazioni, da essi sottoscritte.
Ricorrendo all’applicazione della legge 127/97 e del DPR 403/98, i nostri connazionali residenti all’estero possono fare pervenire alle varie Istituzioni nazionali (INPS, INAIL, Ministero del Tesoro, etc…)apposite dichiarazioni aventi valore di autocertificazione e attestanti i vari stati, fatti e qualità personali come titolo di studio, reddito, qualifica professionale, etc.

Quali sono le istituzioni preposte alla raccolta e alla richiesta di dati e certificazioni varie ai fini delle pratiche pensionistiche?

Le istituzioni preposte alla raccolta e richiesta di dati e certificazioni in materia pensionistica sono le istituzioni previdenziali che abbiano sottoscritto accordi e convenzioni internazionali.


Convenzioni Internazionali e Accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale

  • Argentina
    La primAa convenzione, in vigore dal 1. gennaio 1974, è stata sostituita, a partire dal 1. gennaio 1984, dalla Convenzione del 3 novembre 1981, ratificata con legge n. 32 del 18.1.1983 ( G.U. n. 44 del 15.2.83 -S.O.).

  • Australia
    Convenzione di sicurezza sociale, ratificata con legge n. 101 del 24.3.1999 ( G.U. n. 92 del 21.4.1999), in vigore dal 1. ottobre 2000 ( sostituisce la Convenzione ratificata con legge n.225 del 7. giugno 1988).

  • Brasile
    Protocollo aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 30 gennaio 1974, ratificato con legge n. 236 del 6.4.1977 ( G.U. n. 236 del 1.6.77), in vigore dal 5 agosto 1977.

  • Canada
    Convenzione di sicurezza sociale del 17 novembre 1977, ratificata con legge n. 869 del 21.12.1978 ( G.U. n. 9 del 10.1.79 -S.O.), in vigore dal 1. gennaio 1979.
    Intesa di sicurezza sociale tra l'Italia e il Quebec del 23 gennaio 1979 in vigore dal 1. gennaio 1979.

  • Capoverde
    Convenzione di sicurezza sociale del 18 dicembre 1980, ratificata con legge dello Stato n. 34 del 25.1.1983 ( G.U. n. 44 del 15.2.83), in vigore dal 1. novembre 1983.

  • Croazia
    Convenzione di sicurezza sociale ratificata con Legge n. 167 del 27.05.1999, entrata in vigore il 1.11.2003 (G.U. n. 138 del 15.06.1999).

  • Jersey ed isole del Canale
    Scambi di note Italia-Jersey e Isole del Canale del 19.maggio 1958 e del 7 giugno 1967 relative all'estensione della Convenzione italo- britannica del 28.11.1951 alle isole di Guersey, di Alderney, Hern e Iethou.

  • Ex-Jugoslavia
    Convenzione di sicurezza sociale del 14 novembre 1957, ratificata con legge n. 885 del 11.6.1960, in vigore dal 1. gennaio 1961.

  • Liechtenstein
    Convenzione di sicurezza sociale tra l'ItAalia ed il Principato del Liechtenstein - Legge n.769 del 25 ottobre 1978 entrata in vigore dal 1 marzo 1980.

  • Principato di Monaco
    Convenzione di sicurezza sociale del 12 febbraio 1982, ratificata con legge n. 130 del 5.3.1985 ( G.U. n. 285 del 4.12.85), in vigore dal 1. ottobre 1985.

  • San Marino
    Convenzione di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, ratificata con legge n. 432 del 26.7.1975 ( G.U. n. 236 del 14.9.75), in vigore dal 1. novembre 1975.

  • Santa Sede
    Convenzione tra l'INPS ed il Governatorato della Città del Vaticano, in vigore dal 6 giugno 1956.
    Covenzione tra l'Italia e la Santa Sede, ratificata con Legge n. 244 del 19.8.2003, entrata in vigore il 1.01.2004 (G.U. n. 203 del 2.09.2003).

  • Slovenia
    Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e la Repubblica di Slovenia - legge n.199 del 27.5.99 ( G.U. del 25.6.99), in vigore dal 2 agosto 2002.

  • Stati Uniti d'America
    Accordo di sicurezza sociale del 23 maggio 1973, ratificata con legge dello Stato n. 86 del 24.2.1975 ( G.U. n. 92 del 4.4.75), in vigore dal 1. novembre 1978.

  • Svizzera
    Convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, ratificata con legge n. 1781 del 31.10.1963 ( G.U. n. 236 del 17.12.63), in vigore dal 1. settembre 1964 (N.B si ricorda che, l'Accordo bilaterale tra la Comunità Europea ed i Suoi Stati membri e la Confederazione svizzera ratificata con legge n.364 del 15.11.2000 sulla libera circolazione delle persone e sugli aspetti previdenziali entrato in vigore il 30 giugno 2002, ha escluso la possibilità di trasferire in Italia i contributi previdenziali svizzeri).

  • Tunisia
    Convenzione di sicurezza sociale del 7 dicembre 1984, ratificata con legge dello Stato n. 735 del 7.10.1986 ( G.U. An. 258 del 6.11.86 -S.O.), in vigore dal 1. giugno 1987.

  • Uruguay
    Convenzione di sicurezza sociale del 7 novembre 1979, ratificata con legge n. 669 del 15.11.1981( G.U. n. 324 del 25.11.81), in vigore dal 1. giugno 1985.

  • Venezuela
    Convenzione di sicurezza sociale del 7 giugno 1988, ratificata con legge n. 260 del 6.8.1991 ( G.U. n. 192 del 17.8.91), in vigore dal 1. novembre 1991.

    Altre intese bilaterali

  • Israele
    Scambio di lettere; legge n. 309/1989 "lavoratori distaccati" ( G.U. n. 206 del 4.9.89)

  • Libia
    Accordo del 7 dicembre 1957, ratificato con legge n. 843/1957- riconoscimento delle posizioni assicurative dei lavoratori rimpatriati entro il giugno 1957 ( G.U. n. 237 del 24.9.1957).

  • Messico
    Scambio di note sulla trasferibilità delle prestazioni pensionistiche ( G.U. n. 184 del 18.4.1977). Accordo entrato in vigore il 1 giugno 1977.