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Lo straniero e la condizione di reciprocità

(a cura del Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati)

Ai sensi dell'articolo 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale", contenute nel Regio Decreto n.262 del 16 marzo 1942

"Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere".

Come previsto dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),e dal relativo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394), allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dal diritto internazionale generale.

Inoltre, il cittadino extracomunitario che soggiorni in territorio italiano e sia titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e familiari gode dei diritti civili che la legge riconosce al cittadino italiano senza che vi sia necessità di verificare l'esistenza della condizione di reciprocità. Né esistono, allo stato, accordi bilaterali che prevedano, per lo straniero, condizioni meno favorevoli di quelle previste dalle norme interne.

Se, invece, lo straniero in questione è

persona fisica priva di un titolo di soggiorno come quelli sopra indicati, oppure

persona giuridica straniera (associazione, fondazione, società)

a) nel caso in cui sia cittadino di un Paese con il quale vige con l'Italia un accordo in materia di diritti civili, non si procede alla verifica delle condizioni di reciprocità per le materie disciplinate dall'accordo stesso, essendo l'accordo direttamente applicabile in quanto recepito nei rispettivi ordinamenti interni. A tale proposito il Servizio ha reso disponibile su questo stesso sito i dati relativi alla situazione delle Convenzioni internazionali vigenti per l'Italia (Archivio trattati internazionali).

b) nel caso in cui sia cittadino di un Paese che non ha concluso con l'Italia suddetta tipologia di Accordi internazionali, questo Ministero fornisce i suoi pareri in materia di diritti civili agli Uffici Pubblici ed ai notai. Su conforme parere del Consiglio di Stato il Servizio non rilascia certificati o dichiarazioni a privati. Negli ultimi anni tali pareri hanno riguardato gli acquisti immobiliari, l'accesso ai mutui, all'edilizia popolare ed al "Fondo di garanzia per le vittime della strada", l'esercizio delle attività autonome e delle libere professioni, nonché la costituzione e/o la partecipazione societaria(vedi scheda informativa). Si rende noto che nella redazione dell'elenco relativo alla verifica della condizione di reciprocità in materia di acquisti immobiliari non vengono fornite indicazioni in merito ai mutui ipotecari che, ove non diversamente indicato, non necessitano di una ulteriore accertamento, essendo tali atti collegati alle operazioni di acquisto. Per quanto riguarda, invece, la proponibilità dell'azione civile per i risarcimenti dei danni subiti dal cittadino extracomunitario, appare utile ribadire che lo straniero può agire per il risarcimento del danno in qualsiasi caso. (art. 24 della Costituzione Italiana).

Per rapidità di consultazione sono disponibili su questo sito apposite schede informative periodicamente aggiornate.

L’elenco non considera le attività svolte all’estero da cittadini italiani.