Stranieri
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Si informa che nella presente sezione sono riportate esclusivamente le informazioni assunte Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso diplomatico e dei Trattati tramite le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero. Esse non hanno valore legale e sono da interpretare esclusivamente come indicazioni di massima
AFGHANISTAN Attualmente in fase di verificaAvvertenza
ALBANIA Accordi in vigore con l'Albania:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43115 Firmato a Roma il 12.09.1991Entrato in vigore il 29.01.1996CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLOFirmato a Tirana il 12.12.1994Entrato in vigore il 21.12.1999Avvertenza
ALGERIA Accordi in vigore con l'Algeria:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43154Firmato ad Algeri il 18.05.1991Entrato in vigore il 26.11.1993SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALL'ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL 18.05.1991Firmato ad Algeri il 28.07.1991Entrato in vigore il 26.11.1993CONVENZIONE ITALO-FRANCESE SULLA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA E SUL RILASCIO DI ATTI DI STATO CIVILEFirmato a Roma il 12.01.1955LA CONVENZIONE NON RISULTA RIMESSA FORMALMENTE IN VIGORE DALL'ALGERIA DOPO L'INDIPENDENZA, MA RISULTA UGUALMENTE APPLICATA TRA I DUE PAESIACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.Firmato ad Algeri il 24.02.1977Entrato in vigore il 23.12.1982CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI, CON PROTOCOLLOFirmato ad Algeri il 03.02.1991Entrato in vigore il 30.06.1995Avvertenza
ANDORRA (Principato di) ACQUISTI IMMOBILIARIL’articolo 13 della Legge 2/2008 dell’8 aprile, sugli investimenti stranieri nel Principato di Andorra, modificato dalla Legge 93/2010 del 16 ottobre sulle misure di promozione dell’attività economica e sociale e di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse dell’Amministrazione, stabilisce quanto segue:1. Sono soggetti all’autorizzazione del Governo gli investimenti immobiliari di persone fisiche straniere, che in nessun caso potranno essere superiori all’acquisto di un appezzamento di terreno di mille metri quadrati per la costruzione di una sola abitazione unifamiliare; ovvero all’acquisto di due alloggi, appartamenti o monolocali compresi i loro annessi, che in nessun caso potranno essere superiori a tre garage e a tre cantine per ogni appartamento; ovvero all’acquisto di tre garage.2. Sono soggetti all’autorizzazione del Governo gli investimenti immobiliari realizzati a persone giuridiche straniere, destinati all’esercizio di attività imprenditoriali da parte delle persone giuridiche. In nessun caso potranno essere autorizzati investimenti immobiliari di persone giuridiche straniere con attività legate all’acquisto o costruzione di immobili a fini commerciali, ivi compresa la locazione.”L’indice di edificabilità dell’abitazione unifamiliare in un appezzamento di terreno (che la Nota Verbale 3205 fissa in un 33%) non dipende dal fatto che il proprietario sia straniero o no, ma dalla classificazione urbanistica dell’appezzamento. Il 33% corrisponde a zona residenziale, che è quella dove gli stranieri acquistano abitualmente.
COSTITUZIONE DI SOCIETÀ MERCANTILI, ACQUISTO DI AZIONI O PARTECIPAZIONI SOCIALILa partecipazione straniera alle società mercantili andorrane deve essere inferiore al 50% del capitale sociale. Il resto deve essere in possesso di cittadini andorrani e/o di cittadini stranieri residenti da almeno 15 anni. Per i cittadini spagnoli, francesi e portoghesi tale periodo minimo di residenza si riduce a 10 anni in applicazione dei trattati vigenti (Art. 20.3 della Legge 20/2007 del 18 ottobre sulle società anonime e a responsabilità limitata). L’articolo 9 della Legge 2/2008 dell’8 aprile sugli investimenti stranieri nel Principato di Andorra, modificato dalla Legge 36/2008 del 18 dicembre, prevede che la partecipazione straniera in società mercantili andorrane possa superare il 50%, raggiungendo anche il 100% del capitale, se la Società nella quale s’intende partecipare si dedica a una delle attività contemplate nell’Annesso 1 della citata Legge 2/2008.
L’articolo 46 della Legge 20/2007 prevede che gli amministratori debbano essere esclusivamente persone fisiche o giuridiche. Se si tratta di persone giuridiche, queste dovranno nominare una persona fisica che agirà in loro nome nell’organo di amministrazione. Le persone fisiche solamente dovranno avere piena capacità d’azione e non essere state inabilitate all’esercizio del commercio. Esiste la possibilità che gli statuti delle società mercantili limitino la condizione di amministratore ai soci della società: in tal caso non si tratta di una norma generale, ma di una norma della società stessa.Il requisito della nazionalità andorrana e della residenza minima di 20 anni stabilito ai commi 3 e 4 dell’articolo 46 della legge 20/2007, è stato derogato dalla Legge 93/2010 e quindi qualsiasi persona può essere nominata amministratore di una società mercantile andorrana. E’ possibile che determinate norme specifiche stabiliscano, per la nomina dell’amministratore, requisiti relativi alla capacità professionale o all’onestà e reputazione, come nel caso della legislazione finanziaria e delle norme che regolano la professione di agente e gestore immobiliare.
Gli statuti delle società mercantili devono essere redatti in lingua catalana.
Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e depositato (art.15.2 delle Legge 20/2007).Il 14,5% dei versamenti alla previdenza sociale spetta al datore di lavoro, mentre il 5,5% è a carico del dipendente.
I costi stabiliti dalla pubblica amministrazione per la creazione di una società mercantile ascendono a 1.394,18€ nel caso delle società anonime e a 957,77€ nel caso delle società a responsabilità limitata.
Il 17 dicembre 2010, il Parlamento andorrano ha approvato le seguenti leggi:- Legge dell’imposta sui redditi dei non residenti fiscalmente nel Principato di Andorra;- Legge dell’imposta sui redditi di impresa;- Legge dell’imposta sulle società.
L’entrata in vigore di tali Leggi avverrà il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La Legge dell’imposta sui redditi dei non residenti fiscalmente è applicabile ai redditi prodotti a partire dal 1º aprile 2011.La Legge dell’imposta sui redditi d’impresa è applicabile ai periodi di imposta che abbiano inizio il primo giorno dell’esercizio immediatamente successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di una legge dell’IVA.La Legge dell’imposta sulle Società è applicabile con le stesse modalità della legge dell’imposta sui redditi d’impresa.
Il Principato di Andorra non applica imposte sui redditi delle persone fisiche né sul patrimonio.Avvertenza
ANGOLA ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.AvvertenzaANTILLE OLANDESIAttualmente in fase di verificaAvvertenza
ARABIA SAUDITA Accordi in vigore con l'Arabia Saudita: ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43176Firmato a Gedda il 10.09.1996 Entrato in vigore il 22.05.1998 L'assunzione di cariche sociali e' peraltro consentita solo nel caso di società detenute interamente da soggetti italiani.ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI E SUL PATRIMONIO DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.Firmato a Riad il 24.11.1985Entrato in vigore l'08.11.1989Avvertenza
ARGENTINA Accordi in vigore con l'Argentina:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43251Firmato a Buenos Aires il 22.05.1990Entrato in vigore il 14.10.1993Assunzione di cariche sociali in società di diritto localeSecondo quanto prescritto dalla normativa argentina in materia societaria, i cittadini stranieri non residenti in Argentina possono assumere, in linea generale, cariche sociali in una Società per Azioni di diritto locale, anche qualora non ne siano azionisti. Tuttavia, la predetta normativa stabilisce che la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione debba essere residente in Argentina. Lo stesso regime è adottato anche per quanto attiene alla residenza degli amministratori della Società a Responsabilità Limitata.CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 15.11.1979Entrato in vigore il 15.12.1983CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E AL RICONOSCIMENTO E ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE Firmato a Roma il 09.12.1987Entrato in vigore l'01.07.1990PROTOCOLLO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 15.11.1979 PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE Firmato a Bologna il 03.12.1997Entrato in vigore il 14.03.2001MEMORANDUM SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TRA I RISPETTIVI MINISTERI DELL'INDUSTRIAFirmato a Washington il 17.04.2002Entrato in vigore il 17.04.2002ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ARGENTINA, CON ANNESSIFirmato a Buenos Aires il 23.10.2002 Entrato in vigore il 23.10.2002 Avvertenza
ARMENIA Accordi in vigore con l'Armenia:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41038Firmato a Roma il 23.07.1998Entrato in vigore il 13.01.2003Avvertenza
AUSTRALIA Accordi in vigore con l'Australia:ACCORDO DI EMIGRAZIONE E STABILIMENTOFirmato a Canberra il 26.09.1967Entrato in vigore il 08.07.1971CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALEFirmato a Londra il 17.12.1930Entrato in vigore il 07.06.1932ESTESA ALL'AUSTRALIA IL 09.11.1933RIMESSA IN VIGORE CON NOTA DEL 13.03.1948 - GU N. 217 DEL 17.09.1948.ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALEFirmato a Canberra il 13.04.1972Entrato in vigore il 09.04.1976COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':La legge australiana, pur senza un riferimento esplicito all'assunzione di cariche da parte di cittadini stranieri, non pone barriere a tale fattispecie. Vi sono tuttavia delle limitazioni precise che riguardano la residenza.In base all'ordinamento giuridico vigente in Australia le cariche sociali in società di dirittoaustraliano sono quelle di "director" e di "secretary". Le società private devono disporre di almeno un direttore, residente in Australia. Eventuali altri direttori possono avere la residenza fuori del Paese. La stessa regola si applica per la carica di "secretary".Le società a partecipazione pubblica devono avere un numero minimo di tre direttori, dei quali due residenti in Australia, ed almeno un segretario, con residenza in Australia. Nei casi in cui le società pubbliche, oltre a quello previsto dalla legge, abbiano altri segretari, questi ultimi potranno avere residenza fuori dall'Australia.Avvertenza
AZERBAIJAN Accordi in vigore con l’Azerbaijan:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41079Firmato a Roma il 25.09.1997Entrato in vigore il 04.02.2000E’ ammesso per gli stranieri di costituire societa' di diritto locale, assumendone eventualmente le cariche sociali. Nel caso di persone non residenti nel Paese, l'effettuazione delle operazioni descritte e' subordinata alla nomina di un Amministratore/Rappresentante locale.Avvertenza
BAHAMAS ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica, mentre non è verificata la condizione di reciprocità per la persona giuridica. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità Avvertenza
BAHREIN Accordi in vigore con il Bahrein:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48962Firmato a Manama il 29.10.2006Entrato in vigore il 28.06.2009Avvertenza
BANGLADESH Accordi in vigore con il Bangladesh:ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43414Firmato a Roma il 20.03.1990Entrato in vigore 20.09.1994CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLOFirmato a Roma il 20.03.1990Entrato in vigore il 07.07.1996Avvertenza
BARBADOS Accordi in vigore con Barbados:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO http://itra.esteri.it/Visualizza.asp?ID=43417Firmato a Bridgetown il 25.10.1995Entrato in vigore il 21.07.1997Avvertenza
BELIZEE’ verificata la condizione di reciprocitàAvvertenza
BENINACQUISTI IMMOBILIARI: E’ verificata la condizione di reciprocita’. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.Avvertenza
BIELORUSSIAAccordi in vigore con la Bielorussia:ACCORDO DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43482Firmato il 25.07.1995Entrato in vigore il 12.08.1997Avvertenza
BOLIVIA Accordi in vigore con la Bolivia: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43506Firmato a Roma il 30.04.1990Entrato in vigore 22.02.1992Avvertenza
BOSNIA ERZEGOVINAAccordi in vigore con la Bosnia Erzegovina:ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=47980Firmato ad Ancona il 19.05.2000Entrato in vigore il 10.02.2005Lo straniero, per assumere la carica di amministratore di una s.r.l., deve eleggere domicilio nel Paese, in particolare per consentire l'applicazione della tassazione ivi prevista Avvertenza
BOTSWANA
Non vi sono alcune restrizioni o limitazioni all’acquisto di immobili da parte di stranieri, alla creazione di società o all’acquisizione di quote societarie, né all’assunzione di cariche sociali. La condizione di reciprocità si ritiene verificata.
BRASILE ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocitàASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALIIl diritto brasiliano, attraverso la Lei 6404 del 1976 - riformata dalla Lei n. 10.194 del 2001 - prevede espressamente una distinzione all'interno delle società tra due organi, il “Conselho de Administracao” e la “Diretoria”, in ragione della titolarità o meno in capo ai componenti di tali organi di poteri di rappresentanza e funzioni esecutive.I membri del “Conselho de Administracao” sono privi di funzioni esecutive e di poteri di rappresentanza; inoltre, per gli stessi non e' richiesto il requisito della residenza. I membri della “Diretoria”, invece, sono dotati di funzioni esecutive e/o poteri di rappresentanza, per i quali e' invece richiesto il requisito della residenza. Si precisa inoltre che i membri del CdA devono essere necessariamente azionisti e, se residenti all'estero, devono nominare un procuratore per ricevere citazioni, sulla base dell'art. 146 della Legge sulle Società Anonime, di cui si trascrive una traduzione non ufficiale.Art. 146: “Potranno essere eletti membri degli organi di amministrazione persone fisiche, dovendo i membri del consiglio di amministrazione essere azionisti e i direttori essere residenti nel Paese, azionisti o meno.Gli atti dell'assemblea generale o del consiglio di amministrazione relativi all'elezione degli amministratori dovranno contenere la qualifica e il termine della carica di ciascun eletto, dovendo essere archiviati nel registro di commercio e pubblicati.L'entrata in carica di un consigliere residente o domiciliato all'estero resta condizionata alla nomina, mediante procura valida almeno tre anni dopo la scadenza dell'incarico, di un rappresentante residente nel Paese, con poteri per ricevere citazioni in azioni giudiziarie proposte contro di lui sulla base della legislazione societaria”.Accordi in vigore con il Brasile:CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITOFirmato a Roma il 03.10.1978Entrato in vigore il 24.04.1981TRATTATO RELATIVO ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA AL RICONOSCIMENTO ED ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILEFirmato a Roma il 17.10.1989Entrato in vigore l'01.06.1995Avvertenza
BURKINA FASO ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.Avvertenza
BURUNDI Attualmente in fase di verificaAvvertenza
CAMERUN Accordi in vigore con il Camerun:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIFirmato a Yaoundè il 29.06.1999Entrato in vigore il 01.04.2004http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=47828Avvertenza
CANADA
Avvertenza
CAPO VERDE ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI:E' verificata la condizione di reciprocitàAvvertenza
CIAD Accordi in vigore con il Ciad:ACCORDO PER PROTEGGERE E FAVORIRE GLI INVESTIMENTI DI CAPITALE, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALEhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43682Firmato a Roma l'11.06.1969Entrato in vigore l'11.06.1969Avvertenza
CILE Accordi in vigore con il Cile:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI,CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43706Firmato a Santiago del Cile l'08.03.1993Entrato in vigore l'08.02.1995Avvertenza
CINAAccordi in vigore con la Repubblica Popolare Cinese:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48223Firmato a Roma il 28.01.1985In vigore dal 28.05.1987Avvertenza
COLOMBIAACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità.COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI:E' verificata la condizione di reciprocità.La Reciprocità é garantita, salvo limitazioni dovute a particolari circostanze di ordine pubblico o eventuali politiche economiche.Avvertenza
REPUBBLICA DEL CONGO Accordi in vigore con la Repubblica del Congo:ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41258 Firmato a Brazzaville il 17.03.1994Entrato in vigore il 10.01.2003Avvertenza
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ACQUISTI IMMOBILIARI: Non è verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità; ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALIE’ verificata la condizione di reciprocità per quanto concerne le cariche sociali, salvo l'obbligo di residenza per l'Amministratore Unico e l'Amministratore Delegato. Avvertenza
COREA DEL SUD Accordi in vigore con la Corea:ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43818Firmato a Seul il 10.01.1989Entrato in vigore il 25.06.1992CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLOFirmato a Seul il 10.01.1989Entrato in vigore il 14.07.1992DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESEFirmato a Roma il 03.03.2000Entrato in vigore il 03.03.2000MEMORANDUM DI INTESA SUL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESEFirmato a Seul il 20.07.2000Entrato in vigore il 20.07.2000Avvertenza
COSTA D’AVORIOAccordi in vigore con la Costa d'Avorio:CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI NOTEFirmato ad Abidjan il 30.07.1982Entrato in vigore il 15.05.1987Attualmente in fase di verificaACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.Avvertenza
COSTA RICASecondo la legislazione in vigore ad una persona fisica o giuridica straniera, anche non residente, viene concesso lo stesso diritto di una persona fisica o giuridica costaricense ad acquistare la titolarità di un diritto di proprietà su beni immobili ed il diritto di costituire o acquisire partecipazioni in società di diritto locale.
CROAZIAAccordi in vigore con la Croazia:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43857Firmato a Zagabria il 05.11.1996Entrato in vigore il 12.06.1998CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA Firmata a Roma il 03.12.1960Entrata in vigore il 19.01.1967MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESEFirmato a Zagabria il 25.3.2003Entrato in vigore il 15.3.2004Avvertenza
CUBAAccordi in vigore con Cuba:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43878Firmato a Roma il 07.05.1993Entrato in vigore il 23.08.1995Avvertenza
REPUBBLICA DOMINICANAACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.http://itra.esteri.it/itrapgm/Search1.aspFirmato a Santo Domingo il 12.06.2006Entrato in vigore il 25.11.2009Avvertenza
ECUADORAccordi in vigore con l’Ecuador:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO http://itra.esteri.it/itrapgm/Search1.aspFirmato a Roma il 25.10.2001Entrato in vigore il 01.02.2005CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmata a Quito il 23.05.1984Entrata in vigore l'01.02.1990Avvertenza
EGITTOAccordi in vigore con l'Egitto:ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43999Firmato a Il Cairo il 02.03.1989Entrato in vigore il 01.05.1994CONVENZIONE SULLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI, SULLE COMMISSIONI ROGATORIE E SULLA COLLABORAZIONE GIUDIZIARIA E GLI STUDI GIURIDICI IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E DI STATO DELLE PERSONEFirmata a Roma il 02.04.1974Entrata in vigore il 03.03.1978CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE E DI STATO DELLE PERSONE Firmata a Il Cairo il 03.12.1977Entrata in vigore il 30.10.1981CONVENZIONE CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALIFirmata a Roma il 07.05.1979Entrata in vigore il 28.04.1982 PROTOCOLLO DI INTESA PER IL SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE EGIZIANE Firmato a Il Cairo l'01.03.1998Entrato in vigore il 18.05.1999SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLA LINEA DI CREDITO PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, QUALE MODIFICA AL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE NEL QUADRO DEL PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRENDITORIA EGIZIANA DEL 01.03.1998Firmato a Il Cairo il 05.10.2000 - 17.10.2000 Entrato in vigore il 17.10.2000Avvertenza
EL SALVADORACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.Avvertenza
EMIRATI ARABI UNITIAccordi in vigore con gli Emirati Arabi Uniti: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=43911Firmato ad Abu Dhabi il 22.01.1995Entrato in vigore il 29.04.1997ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALINon esistono elementi di ostacolo all’assunzione di cariche socialiCONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVOFirmato ad Abu Dhabi il 21.01.1995Entrato in vigore il 05.11.1997Avvertenza
ERITREAAccordi in vigore con l'Eritrea:ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41346Firmato a Roma il 06.02.1996Entrato in vigore il 14.07.2003SCAMBIO DI LETTERE INTEGRATIVO DELL'ART. 3 Firmato il 26.04.1999. http://itra.esteri.it/itrapgm/Search1.aspAvvertenza
ETIOPIAAccordi in vigore con l'Etiopia:ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44065Firmato ad Addis Abeba il 23.12.1994Entrato in vigore l'08.05.1997ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA Firmato ad Addis Abeba il 25.11.1971Entrato in vigore il 20.10.1976Avvertenza
FILIPPINEAccordi in vigore con le Filippine: ACCORDO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44100Firmato a Roma il 17.06.1988Entrato in vigore il 04.11.1993CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVOFirmato a Roma il 05.12.1980Entrato in vigore il 15.06.1990MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Firmato a Manila il 21.10.1997br> Entrato in vigore il 19.02.1998Avvertenza
GABONAccordi in vigore con il Gabon: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=47826Firmato a Libreville il 28.06.1999Entrato in vigore il 07.07.2006Avvertenza
GAMBIA: ACQUISTO DI BENI IMMOBILI, CREAZIONE DI SOCIETA' E ACQUISTO DI QUOTE; ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI: E' verificata la condizione di reciprocità Avvertenza
GEORGIAAccordi in vigore con la Georgia:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41482Firmato a Roma il 15.05.1997Entrato in vigore il 26.07.1999 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLOFirmato a Roma il 31.10.2000Entrato in vigore il 19.2.2004Avvertenza
GHANAACQUISTI IMMOBILIARI:Non e' verificata la condizione di reciprocità per la persona fisica.E' verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di un bene immobile che sia parte del capitale di una societa', registrata in Italia, anche se l'acquisto e' fatto con capitale straniero.COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocita'.
ACCORDI IN VIGORE CON IL GHANA:Accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima e aerea (firmato ad Accra il 23.08.1968 ed entrato in vigore il 24.03.1977, con scambio di note effettuato il 30.06.1972 per la retroattivita' alla data 01.01.1961);Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni (firmato il 19.02.2004 ed entrato in vigore in data 05.07.2006)Avvertenza
GIAMAICAAccordi in vigore con la GiamaicaACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44384Firmato a Kingston il 29.09.1993Entrato in vigore il 09.11.1995 Avvertenza
GIAPPONEAccordi in vigore con il Giappone: SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE Firmato a Tokyo il 05.10.1937 RIMESSO IN VIGORE DOPO LA GUERRA CON SCAMBIO DI NOTE DEL 23.06.195 (GU N. 170 DEL 28.07.1954) CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Firmato a Tokyo il 20.03.1969 Entrato in vigore il 15.02.1973 PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA ALLA CONVENZIONE DEL 20.03.1969 PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Firmato a Roma il 14.02.1980 Entrato in vigore il 28.01.1982ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.Avvertenza
GIORDANIAAccordi in vigore con la Giordania:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41517Firmato ad Amman il 21.07.1996Entrato in vigore il 17.01.2000ACCORDO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA Firmato ad Amman il 09.02.1970Entrato in vigore il 06.07.1977SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO A UN PROGRAMMA DI SUPPORTO INTEGRATO ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA GIORDANA, CON ALLEGATO RELATIVO ALLA LINEA DI CREDITO DI SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN GIORDANIA (AID 6182)Firmato ad Amman il 30.09.2001Entrato in vigore il 30.09.2001 Avvertenza
GRENADA ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità.COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'E' verificata la condizione di reciprocitàASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALIE' verificata la condizione di reciprocità
GUATEMALAAccordi in vigore con il Guatemala:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41517Firmato ad Guatemala City il 08.09.2003Entrato in vigore il 03.03.2008Avvertenza
GUINEA Accordi in vigore con la Guinea: ACCORDO PER AGEVOLARE GLI INVESTIMENTI DI CAPITALI Firmato a Roma il 20.02.1964 Entrato in vigore il 20.02.1964 ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':In base alla normativa locale, lo straniero è ammesso ad acquistare beni immobili e creare società, mentre per acquistare quote ed assumere cariche sociali è necessaria la cittadinanza guineana.Avvertenza
HAITIACQUISTI IMMOBILIARIE' verificata la condizione di reciprocità.COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'E’ verificata la condizione di reciprocità.ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALIE' verificata la condizione di reciprocità.Avvertenza
HONDURASACQUISTI IMMOBILIARI: E’ verificata la condizione di reciprocitàCOSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E’ verificata la condizione di reciprocità. Avvertenza
HONG KONGAccordi in vigore con HONG KONGACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI STIPULATO CON LA REGIONE SPECIALE AMMINISTRATIVA DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI CINAFirmato a Roma il 28.11.1995Entrato in vigore il 02.02.1998Avvertenza
INDIAAccordi in vigore con l'India:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44560Firmato a Roma il 23.11.1995 Entrato in vigore il 26.03.1998CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato a New Delhi il 19.02.1993Entrato in vigore il 23.11.1995 MEMORANDUM DI INTESA PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Firmato a New Delhi il 06.01.1998Entrato in vigore il 06.01.1998MEMORANDUM DI INTESA SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Firmato a New Delhi il 17.10.2000Entrato in vigore il 17.10.2000ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALINon risultano impedimenti all'assunzione di cariche sociali da parte di cittadini stranieri in IndiaAvvertenza
INDONESIAAccordi in vigore con l'Indonesia:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44586Firmato a Roma il 25.04.1991Entrato in vigore il 24.06.1995ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLOFirmato a Jakarta il 18.02.1990Entrato in vigore il 02.09.1995MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE Firmato a Jakarta l'08.10.1998Entrato in vigore l'08.10.1998 Avvertenza
IRAKAccordi in vigore con l’Irak:TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONEFirmato a Roma il 23.01.2007Entrato in vigore il 05.07.20091. Acquisto di beni immobiliLa normativa interna non permette, in linea generale, che un cittadino straniero possa acquistare, in Iraq, un bene immobile a proprio nome. La Costituzione locale riserva infatti ai soli cittadini iracheni il diritto di detenere proprieta' immobiliari nel Paese. A parziale eccezione di quanto stabilito dalla Costituzione, la piu' recente Legge n. 13 in materia di Investimenti, approvata nell'ottobre 2006 ed emendata nel 2009, permette anche alle persone fisiche o giuridiche straniere di acquisire il possesso di terreni per un periodo massimo di 50 anni rinnovabili, ovvero di acquistare terreni, come pure edifici residenziali, a determinate condizioni, stabilite dalla legge medesima. Il possesso temporaneo, seppure di lunga durata e rinnovabile, del terreno, e' subordinato alla realizzazione di un progetto di investimento che rivesta interesse per l'economia irachena (per tale ragione il progetto d'investimento e' infatti assoggettato all'approvazione della Commissione Nazionale Irachena per gli Investimenti). Quanto all'acquisto del terreno e degli edifici residenziali, la Legge prevede tale possibilita' per i progetti da realizzarsi nel settore dell'edilizia abitativa e a condizione che gli stessi -terreno ed edifici- vengano ricollocati sul mercato interno una volta che il progetto sia stato ultimato.In definitiva, essendo ammesso l’acquisto di immobili da parte degli stranieri in base alle L. n.13/2006, la condizione di reciprocità in questo settore può considerarsi verificata.
2. Creazione di società e acquisto di quote azionarieLa materia e' regolata dalla Legge 21 del 1997, emendata nel 2004. In materia di diritto societario, un cittadino straniero gode, in Iraq, degli stessi diritti di cui gode un cittadino iracheno.
3. Assunzione di cariche socialiNulla vieta che uno straniero possa assumere cariche sociali nell'ambito delle società di diritto locale. Avvertenza
IRANAccordi in vigore con l'Iran:ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOFirmato a Roma il 10.03.1999Entrato in vigore l'08.08.2003ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI:La legislazione iraniana consente ai cittadini italiani di assumere cariche sociali in societa' di diritto iraniano (es. amministratore). La residenza in Iran, è non necessaria ai fini dell'assunzione delle predette caricheAvvertenza
ISOLA DI MANACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità. Avvertenza
ISOLE VERGINI BRITANNICHEACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità. Avvertenza
ISOLE DEL CANALE O NORMANNEACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità. Avvertenza
ISRAELE (compresi i Territori amministrati dall'Autorità palestinese)ACQUISTI IMMOBILIARI:E' verificata la condizione di reciprocità.COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI IN SOCIETÀ DI DIRITTO LOCALEE’ verificata la condizione di reciprocità
Accordi in vigore con Israele:ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA E MARITTIMAFirmato a Tel Aviv il 10.06.1955Entrato in vigore il 25.06.1957CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVOFirmato a Roma l'08.09.1995Entrato in vigore il 06.08.1998Avvertenza
KAZAKHSTANAccordi in vigore con il Kazakhstan:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44767Firmato a Roma il 22.09.1994Entrato in vigore il 12.07.1996CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI NOTEFirmato a Roma il 22.09.1994Entrato in vigore il 26.02.1997 Avvertenza
KENYAAccordi in vigore con il Kenya: ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41718Firmato a Roma il 16.09.1996Entrato in vigore il 04.08.1999Avvertenza
KYRGHIZISTANACQUISTI IMMOBILIARI:Investitori individuali:E' verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di immobili commerciali ed industriali;per quanto riguarda l'acquisto di proprietà e terreni residenziali da parte di cittadini stranieri la condizione di reciprocità non è formalmente verificata, in quanto occorre un'autorizzazione; tuttavia si fa presente che la stessa è facilmente concessa dimostrando che l'acquisto della residenza è a scopo abitativo personale.Non è verificata la condizione di reciprocità per l'acquisto di proprietà residenziali a scopo speculativo (il problema è tuttavia superabile con la costituzione di una società di diritto kyrgyzo, che può essere anche posseduta al 100% da un cittadino straniero);Investimenti immobiliari da parte di società:Le attività di investimento seguono discipline diverse:Società con capitale straniero in minoranza (inferiore al 30%): sono equiparate agli investitori locali. Possono acquistare terreni e fabbricati di qualsiasi genere. Per quanto concerne i terreni commerciali ed industriali, l'acquisto può essere in uso permanente o con affitto di 99 anni. In linea di massima, quando si acquista da privati non si ha bisogno di alcuna approvazione suppletiva oltre ai normali permessi, ai quali sono soggette tutte le società (registrazione, atto notarile, catasto terreni, permessi di costruzione, etc.). Quando si acquista da Enti Pubblici (Stato, Municipalità) le limitazioni (affitto per 99 anni) riguardano generalmente il solo terreno, tenendo separata l'area edilizia sulla quale sorge il fabbricato (in uso permanente) dall'area circostante, che viene invece data in affitto.Società con capitale straniero in maggioranza:gli stranieri possono detenere anche il 100% di società locali, con esclusione di pochi settori. Non esistono restrizioni agli investimenti, possono acquistare fabbricati (ad usi abitativo-civili ed industriali) e terreni di carattere industriale e residenziale (per i terreni il periodo massimo d'affitto è di 49 anni). Hanno invece bisogno di permessi speciali per quanto concerne i terreni agricoli, che, comunque, non vengono concessi per periodi superiori a 49 anni di affitto rinnovabile.COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'E' verificata la condizione di reciprocità per la costituzione di persone giuridiche, nonché filiali e rappresentanze.Non esistono preclusioni alla possibilità di ricoprire cariche sociali. Avvertenza
KOSOVO
1. Acquisto di beni immobiliE’ verificata la condizione di reciprocita’ circa l’acquisto di immobili da parte di cittadini stranieri secondo la Legge n. 03/L-154 che sancisce la parita’ di trattamento per gli investitori stranieri.
2. Creazione di società e acquisto di quote azionarie:E’ verificata la condizione di reciprocità per la creazione di società E’ verificata la condizione di reciprocità per l’acquisto di quote in societa’ di diritto locale da parte di stranieri.Le societa’ straniere possono costituirsi con il 100% del capitale straniero, ma in questo caso la funzione di Direttore (corrispondente a quella di Amministratore Delegato) deve essere esercitata da un cittadino di nazionalita’ kosovara. Perche’ uno straniero possa esercitare la funzione menzionata occorre che almeno una minima quota del capitale della societa’ appartenga ad una persona fisica o giuridica kosovara. In caso di societa’ straniera registrata in Kosovo occorre che venga designata una persona di contatto (agente) di nazionalita’ kosovara che risulti dalla visura della società.
3. Assunzione di cariche sociali:La Legge n. 02 /L–123 non pone limitazioni all’assunzione di cariche sociali da parte di cittadini stranieri. Avvertenza
KUWAITAccordi in vigore con il Kuwait: ACCORDO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44788Firmato a Roma il 17.12.1987Entrato in vigore il 21.05.1990CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO E PROTOCOLLO DI CORREZIONE DEL 15.12.1989Firmato a Roma il 17.12.1987Entrato in vigore l'11.01.1993PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.12.1987 Firmato a Kuwait City il 17.03.1998Entrato in vigore il 25.04.2000Il presente protocollo costituisce parte integrante della convenzione e rimarrà in vigore fino a quando resterà in vigore la convenzioneACCORDO SULLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI SENTENZE IN MATERIA CIVILEFirmato a Kuwait City l'11.12.2002Entrato in vigore il 21.12.2004Avvertenza
LIBANOAccordi in vigore con il Libano:ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41739Firmato a Beirut il 07.11.1997Entrato in vigore il 09.02.2000CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREAFirmato a Beirut il 09.06.1966Entrato in vigore l'01.08.1968CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE Firmato a Beirut il 10.07.1970Entrato in vigore il 17.05.1975ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALIAgli stranieri è riconosciuto il diritto di assumere cariche in societa' di diritto locale, nonché il diritto di costituire associazioni o fondazioni aventi soggettivita' giuridica secondo l'ordinamento localeAvvertenza
LIBERIAACQUISTI IMMOBILIARILa normativa in vigore stabilisce che la proprieta' dei terreni non possa essere trasferita a cittadini non liberiani. E' tuttavia possibile ottenere concessioni per l'utilizzo del suolo per periodi molto lunghi (vari decenni) allo scadere dei quali i diritti sul terreno e sulle eventuali costruzioni edificate su di esso vengono trasferite al proprietario originale.
COSTITUZIONE DI /PARTECIPAZIONE A SOCIETA'L 'Investment Act del 19 luglio 2010 stabilisce il trattamento Nazionale per tutti gli investimenti stranieri in Liberia e, salvo le vigenti leggi sul lavoro e l'immigrazione, e' sancito il principio di non discriminazione per gli investitori, datori di lavoro e lavoratori stranieri. Inoltre purche' in possesso delle necessarie qualificazioni, gli stranieri possono detenere, in tutto o in associazione con i Liberiani, il controllo di attivita' di affari in ogni settore economico, tranne quelli espressamente elencati nell'Atto come destinati ai soli cittadini liberiani oppure concessi agli stranieri con soglie minime di investimento.Avvertenza
LIBIAAccordi in vigore con la Libia:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48109Firmato a Roma il 13.12.2000Entrato in vigore il 20.10.2004ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA Firmato a Roma il 28.05.1976Entrato in vigore il 20.10.1977Avvertenza
MACEDONIA (ex Repubblica Jugoslava di)Accordi in vigore con la Macedonia: ACCORDO SULLA MUTUA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41768Firmato a Skopje il 26.02.1997 Entrato in vigore il 28.05.1999SUCCESSIONE MORTIS CAUSA Le persone fisiche straniere, cittadini dei Paesi membri dell'Unione Europea e dell'OECD, possono acquistare la titolarita' di diritti di proprieta' su beni immobili per successione mortis causa sotto le stesse condizioni dei cittadini macedoni. Le persone giuridiche estere possono, a condizioni di reciprocita', acquisire diritti di proprieta' su beni immobiliari in Macedonia per successione mortis causaCONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato a Roma il 20.12.1996Entrato in vigore l'08.06.2000ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI Per quanto riguarda la costituzione e la gestione di societa', gli investitori esteri (sia persone fisiche che giuridiche) sono equiparati a quelli macedoni. Avvertenza
MADAGASCARIn Madagascar e' stata approvata, con referendum del 17 novembre 2010, una nuova carta costituzionale che prevede all'art. 3 che “La vente de terrain et le bail emphytéotique au profit des étragers excèdant une durée de trente ans sont interdits. Les modalités et les conditions des baux au profit del étrangers sont déterminées par la loi'' (“La vendita di un terreno e l’affitto enfiteutico in favore degli stranieri eccedente una durata di trent’anni sono proibiti. Le modalità e le condizioni degli affitti in favore degli stranieri sono determinate dalla legge”) (Trad. di cortesia). Non risultano al momento adottate le norme di esecuzione del dettato costituzionale intese a regolare i diritti enfiteutici degli stranieri.Avvertenza
MALAWIACQUISTI IMMOBILIARI: La persona fisica o giuridica italiana può acquistare beni immobili, creare società, stabilire sedi societarie e acquistare quote in società di diritto locale. E' inoltre permesso assumere cariche sociali. La condizione di reciprocità è pertanto verificata. Per reperire ulteriori informazioni, si suggerisce di visitare il sito internet http://www.malawi-invest.net/
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.Avvertenza
MALAYSIAAccordi in vigore con la Malaysia:ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=44896Firmato a Kuala Lumpur il 04.01.1988Entrato in vigore il 25.10.1990ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE Firmato a Kuala Lumpur il 28.01.1984Entrato in vigore il 25.01.1986Avvertenza
MALIACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.Avvertenza
MAROCCOAccordi in vigore con il Marocco:ACCORDO RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON SCAMBIO DI LETTEREhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41808Firmato a Rabat il 18.07.1990Entrato in vigore il 07.04.2000SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA L'ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL 18.07.1990 Firmato a Rabat il 15.10.1991Entrato in vigore il 07.04.2000CONVENZIONE DI RECIPROCO AIUTO GIUDIZIARIO, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE Firmato a Roma il 12.02.1971Entrato in vigore il 22.05.1975CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITIFirmato a Rabat il 07.06.1972Entrato in vigore il 10.03.1983VEDI PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 28.05.1979Avvertenza
MAURITANIA ACQUISTO DI BENI IMMOBILI, CREAZIONE DI SOCIETA' E ACQUISTO DI QUOTE; ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI: E' verificata la condizione di reciprocità Avvertenza
ISOLE MAURITIUS1. Acquisto di beni immobili:Il Real Estate Scheme del Governo di Mauritius dà l'opprotunità a tutti gli stranieri che intendano investire, lavorare e vivere a Mauritius e consente l'acquisto di una seconda casa o residenza di vacanza nell'Isola a determinate condizioni che variano a seconda dei casi.
2. Creazione di società e acquisto di quote azionarie:Agli stranieri è consentito richiedere l'incorporazione di una società o azienda che svolga affari a Mauritius. Si può trattare di singoli o di società a quote limitate o meno. Necessita di una certificazione da richiedere in loco alle autorità competenti. Le azioni di una società a partecipazione pubblica o privata possono essere acquistate da chiunque abbia i requisiti adatti
3. Assunzione di cariche sociali:Allo straniero è consentito assumere cariche sociali ed anche di nominare un rappresentante che agisca in suo nome e per suo conto.Avvertenza
MESSICOAccordi in vigore con il Messico: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=47872Firmato a Roma il 24.11.1999Entrato in vigore il 05.12.2002ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALIPer l'assunzione di cariche sociali, il cittadino straniero ha bisogno di acquisire la residenza qualora le cariche sociali comprendano anche l'esercizio di poteri esterni alla societa' (come, ad esempio, l'apertura e l'utilizzo di un conto corrente, l'esercizio di transazioni commerciali, ecc.). Diversamente, qualora la carica sociale non prevede un ruolo operativo, la residenza non e' necessariaCONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma l'08.07.1991Entrato in vigore il 12.03.1995Avvertenza
MOLDOVAAccordi in vigore con la Moldova:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41834Firmato a Roma il 19.9.1997Entrato in vigore il 26.8.2001MEMORANDUM D'INTESA IN MATERIA DI COOPERAZIONE INDUSTRIALE E DI SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESEFirmato a Roma il 27.11.2003Entrato in vigore il 22.4.2004Avvertenza
MONACO (Principato)ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI IN SOCIETÀ DI DIRITTO LOCALEE’ verificata la condizione di reciprocitàAvvertenza
MONGOLIAAccordi in vigore con la Mongolia:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=45037Firmato a Roma il 15.01.1993Entrato in vigore l'01.09.1995Avvertenza
MONTENEGROAgli investitori stranieri in Montenegro e' assicurato lo stesso trattamento giuridico dei cittadini Avvertenza
MOZAMBICOAccordi in vigore con il Mozambico:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48385Firmato a Maputo il 14.12.1998Entrato in vigore il 17.11.2003PROTOCOLLO FINANZIARIO PER L'ATTUAZIONE DI UN "PROGRAMME AID" A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, CON N. 10 ANNESSI TECNICIFirmato a Maputo l'11.12.1996Entrato in vigore il 17.10.2001CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALIFirmato a Maputo il 14.12.1998Entrato in vigore il 6.8.2004Avvertenza
MYANMARAttualmente in fase di accertamentoAvvertenza
NEPALAttualmente in fase di accertamentoAvvertenza
NICARAGUAAccordi in vigore con il Nicaragua:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48657Firmato a Managua il 20.04.2004Entrato in vigore il 22.05.2006 Avvertenza
NIGERIAAccordi in vigore con la Nigeria:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIFirmato a Roma il 27.09.2000Entrato in vigore il 22.08.2005http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48046ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALLA NAVIGAZIONE AEREA E MARITTIMA, CON SCAMBIO DI NOTE Firmato a Lagos il 22.02.1977Entrato in vigore l'11.09.1978 Avvertenza
NUOVA ZELANDAAccordi in vigore con la Nuova Zelanda:CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmato a Roma il 06.12.1979Entrato in vigore il 23.03.1983ACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità.COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.Avvertenza
OMANAccordi in vigore con l'Oman:ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=45195Firmato a Roma il 23.06.1993Entrato in vigore il 23.01.1997CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato a Mascate il 06.05.1998Entrato in vigore il 22.10.2002Avvertenza
PAKISTANAccordi in vigore con il Pakistan: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=41941Firmato ad Islamabad il 19.07.1997;Entrato in vigore il 22.06.2001CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato a Roma il 22.06.1984Entrato in vigore il 27.02.1992Avvertenza
PALAUACQUISTI IMMOBILIARI:In base alla Costituzione ed alla legislazione ivi vigente, gli stranieri non possono essere proprietari di terreni o immobili siti sul territorio di Palau. E' consentita invece la formula della locazione per un massimo di 99 anniAvvertenza
PANAMAAccordi in vigore con Panama:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=49242Firmato a Venezia il 06.02.2009 Entrato in vigore il 12.10.2010Avvertenza
PARAGUAYACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.Avvertenza
PERU'Accordi in vigore con il Perù:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=45303Firmato a Roma il 05.05.1994Entrato in vigore il 18.10.1995Avvertenza
QATARAccordi in vigore con il Qatar:ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=47976Firmato a Roma il 22.03.2000Entrato in vigore il 01.08.2004Avvertenza
FEDERAZIONE RUSSAAccordi in vigore con la Federazione Russa:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=42425Firmato a Roma il 09.04.1996Entrato in vigore il 07.07.1997MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE Firmato a Roma il 21.05.1998 Entrato in vigore il 21.05.1998Avvertenza
SAINT VINCENT AND GRENADINEACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA': E' verificata la condizione di reciprocità.Avvertenza
SAIPAN E GUAMACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.Avvertenza
SAN MARINOACQUISTI IMMOBILIARI E COSTITUZIONI/PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Sono riconosciuti ai cittadini ed alle persone giuridiche di San Marino i diritti concernenti gli acquisti immobiliari ed il diritto societario, in virtù della particolare situazione di enclave in territorio italiano di tale Stato e di una consolidata prassi amministrativa interna, confermata dai provvedimenti interni che estendono ai cittadini della Repubblica di San Marino l’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30.Accordi in vigore con San Marino:CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=45496Firmato a Roma il 31.03.1939Entrato in vigore il 30.09.1939Avvertenza
SENEGALAccordi in vigore con il Senegal:ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48030Firmato a Roma il 13.10.2000Entrato in vigore il 16.12.2008Avvertenza
SERBIAACQUISTI IMMOBILIARI: 1. E' verificata la condizione di reciprocitàCOSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.Vigono con la Serbia i seguenti Accordi:CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA Firmata a Roma il 03.12.1960Entrata in vigore il 19.01.1967CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLOFirmata a Belgrado il 24.02.1982Entrata in vigore il 03.07.1985Avvertenza
SEYCHELLES1. Acquisto immobili, terreni e fabbricati: possono essere acquistati senza formalità alcuna dai cittadini stranieri, i quali sono soggetti al pagamento della tassa ordinaria. La condizione di reciprocità si considera verificata.2. Società e acquisto quote: possono essere liberamente e facilmente acquistate da cittadini stranieri. Le società, anche interamente a capitale straniero, vengono costituite in pochi giorni, senza molte formalità. Tuttavia, allorché anche solo l’1% societario sia in possesso di uno straniero, la società diviene “non seychellese” ancorché di diritto seychellese. Il che comporta che se la società acquista immobili è soggetta al pagamento della tassa ordinaria, senza le agevolazioni previste per i “non non seychellesi”. La condizione di reciprocità si considera comunque verificata.3. Cariche sociali: nessun impedimento per l’assunzione di cariche per stranieri. La condizione di reciprocità risulta verificata.Avvertenza
SIERRA LEONEACQUISTI IMMOBILIARIIl 'non -citizens interest Act' del 1966 stabilisce che gli stranieri non possano acquistare, ricevere in eredita' o in donazione terreni in Sierra Leone. E' tuttavia possibile ottenere, analogamente a quanto avviene in Liberia e previa autorizzazione di un apposito Board, la possibilita' di affitto o di concessione di terreni per periodi superiori ai 50 anni.Avvertenza
SINGAPOREAccordi in vigore con Singapore:CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALEFirmata a Londra il 17.12.1930Entrata in vigore il 07.06.1932RIMESSO IN VIGORE CON NOTA BRITANNICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 44 DEL TRATTATO DI PACE, IL 13.03.1948 (GU N. 217 DEL 17.09.1948) CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITOFirmata a Singapore il 29.01.1977Entrata in vigore il 12.01.1979ACQUISTI IMMOBILIARI: E’ verificata la condizione di reciprocitàCOSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità; Avvertenza
SIRIAAccordi in vigore con la Siria:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48291Firmato a Roma il 20.02.2002Entrato in vigore il 13.11.2003CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREAFirmata a Damasco il 20.12.1973Entrata in vigore il 22.07.1976Avvertenza
SOMALIAAccordi in vigore:TRATTATO DI AMICIZIA CON ANNESSO SCAMBIO DI NOTE Firmato a Mogadiscio il 01.07.1960 Entrato in vigore il 20.12.1962http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=45649 CONVENZIONE CONSOLAREFirmato a Mogadiscio il 01.07.1960Entrato in vigore il 20.12.1962http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=45648 ACCORDO COMMERCIALE, DI PAGAMENTO E DI COLLABORAZIONE ECONOMICA E TECNICA Firmato a Mogadiscio il 01.07.1960 Entrato in vigore il 20.12.1962http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=45646
SRI LANKAAccordi in vigore con lo Sri Lanka: ACCORDO RELATIVO ALLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=45752Firmato a Colombo il 25.03.1987Entrato in vigore il 20.03.1990CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVOFirmata a Colombo il 28.03.1984Entrata in vigore il 09.05.1991Avvertenza
ST. KITTS and NEVISACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità. Avvertenza
STATI UNITI d'AMERICAACQUISTI IMMOBILIARI: E' verificata la condizione di reciprocità. COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità.Accordi in vigore con gli Stati Uniti d'America:CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE Firmata a Roma il 17.04.1984Entrata in vigore il 30.12.1985SONO PREVISTE DECORRENZE DIFFERENZIATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI TALUNE NORME (ART. 28 PAR 2). PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.04.1984Firmato a Roma il 17.04.1984Entrato in vigore il 30.12.1985SCAMBIO DI NOTE INTERPRETATIVO DELLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.04.1984 Firmato a Washington il 30.12.1985Entrato in vigore il 30.12.1985TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CON PROTOCOLLIFirmato a Roma il 02.02.1948Entrato in vigore il 26.07.1949ACCORDO INTEGRATIVO DEL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE Firmato a Washington il 26.09.1951Entrato in vigore il 02.03.1961Avvertenza
SUD AFRICAAccordi in vigore con il Sud Africa:ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=42192Firmato a Roma il 09.06.1997Entrato in vigore il 18.03.1999ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALIE’ ammessa l’assunzione di cariche sociali anche da parte di cittadini stranieri non residentiCONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmata a Roma il 16.11.1995Entrata in vigore il 02.03.1999Avvertenza
SUDANAccordi in vigore con il Sudan: ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Firmato a Khartum il 19.10.1968Entrato in vigore il 28.10.1974Avvertenza
CONFEDERAZIONE SVIZZERAACQUISTI IMMOBILIARI: L'acquisto di case in Svizzera da parte di persone residenti all'estero con riferimento ad abitazioni secondarie monofamiliari o plurifamiliari, di appartamenti in proprieta' e di terreno edificabile destinato a tali costruzioni sottosta' di principio all'obbligo dell'autorizzazione secondo la Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone residenti all'estero (LAFE). La decisione circa tale autorizzazione spetta all'autorita' del Cantone territorialmente competente.
1)è verificata la condizione di reciprocità per le persone fisiche non residente limitatamente all'acquisto di:a) abitazioni secondarie, di vacanza ed unità d'abitazione in appart-hotel, con superficie abitabile netta non superiore ai 200 mq;b) fondi, di pertinenza di abitazioni secondarie e di vacanza (singole unità immobiliari: ville, fabbricati...) la cui superficie non ecceda i 1.000 mq;c) immobili ad uso esclusivamente commerciale;2) è verificata la condizione di reciprocità ampia e libera per gli eredi legittimi negli acquisti mortis causa e per i parenti dell’alienante in linea ascendente e discendente (nonni, genitori e figli) e per il suo coniuge;3) è verificata la condizione di reciprocità, limitatamente alle tipologie descritte al punto 1) per gli acquisti a titolo di permuta;4) è verificata la condizione di reciprocità per le persone giuridiche straniere limitatamente agli immobili da adibire a sede o stabilimento dell'impresa (principale o secondaria) od a fini produttivi esclusivamente attinenti all'attività economica svolta;5) non è, comunque, verificata la condizione di reciprocità per i non residenti nei seguenti casi:a) se l'acquisto dell'immobile è finalizzato ad un investimento di capitali, eccezion fatta per gli immobili ad uso commerciale;b) se si contravviene all'obbligo di mantenere la destinazione d'uso del bene immobile, scopo per cui l'acquisto fu precedentemente effettuato.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':
1)SOCIETA' DI CAPITALI:a)S.P.A.1) è verificata la condizione di reciprocità;2) è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione della carica di Consigliere del C.d.A., salvo il caso di società il cui scopo consista nella partecipazione ad altre imprese (Holding), mentre non è verificata la condizione di reciprocità per l'assunzione della carica di Amministratore unico;“b) S.R.L. “Si può considerare verificata la condizione di reciprocità tra l'Italia e la Svizzera nel caso di costituzione di una Società a garanzia limitata (Sagl/ S.r.l.) in Svizzera, compreso il caso di SAGL interamente partecipata da una Società anonima con sede in Italia, quando almeno uno degli amministratori, munito dì poteri di rappresentanza, è domiciliato in Svizzera.Il capoverso 3 dell'art. 814 del codice delle obbligazioni (CO) stabilisce che una delle perso¬ne autorizzate a rappresentare la società deve essere domiciliata in Svizzera. Non deve ob¬bligatoriamente trattarsi di un gerente; un direttore è sufficiente. Secondo la legge, é possibi¬le che si tratti di un membro dell'organo superiore di gestione o dì amministrazione o di un direttore. Il concetto di direttore deve essere interpretato alla luce dell’art. 718, cpv. 2. CO: si tratta pertanto di un 'terzo" (cioè di una persona non membro del consiglio di amministrazio¬ne) al quale il potere di rappresentanza è stato delegato. Non é necessario che detta perso¬na sia iscritta nel registro di commercio a titolo di direttore. Del resto, la nozione di direttore non è chiaramente definita dal CO, i direttori iscritti quanto tali nel registro di commercio non sono dei procuratori o dei mandatari commerciali ma delle persone con diritti uguali a quelli dei gerenti, salvo una limita espressa (cfr. art. 814, cpv. 4 CO con rinvio ad art. 718 CO). Procuratori o mandatari commerciali non rispondono alle esigenze degli art. 718, cpv. 4, 814, cpv. 3, e 898. cpv. 2, CO.”
2)SOCIETA' DI PERSONE:a) Società semplice: è verificata la condizione di reciprocità;b) società in nome collettivo: è verificata la condizione di reciprocità a condizione che almeno uno dei soci risieda in Italia ed abbia, individualmente o congiuntamente agli altri soci residenti, la rappresentanza della società;c) società in accomandita semplice: è verificata la condizione di reciprocità a condizione che almeno uno dei soci accomandatari risieda in Italia ed abbia, individualmente o congiuntamente agli altri soci accomandatari residenti, la rappresentanza della società
Accordi in vigore con la Svizzera:CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE ALCUNE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVOFirmata a Roma il 09.03.1976Entrata in vigore il 27.03.1979LA PRESENTE CONVENZIONE HA FATTO DECADERE LO SCAMBIO DI NOTE DEL 27.11/18.12.1973 SULL'ESENZIONE FISCALE DEGLI INSEGNANTI.VEDI PROTOCOLLO DEL 28.04.1978 ACCORDO CONCERNENTE IL RISARCIMENTO DEI DANNI IN CASO DI INCIDENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON SCAMBIO DI NOTEFirmato a Roma il 16.08.1978Entrato in vigore il 15.12.1979ACCORDO TRA CEE E SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE E SVIZZERA DALL'ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, CON ALLEGATI, ATTO FINALE E DICHIARAZIONI Firmato a Lussemburgo il 21.06.1999Entrato in vigore l'01.06.2002Avvertenza
TAIWAN1. Acquisto di beni immobili:E' verificata la condizione di reciprocità2. Creazione di società e acquisto di quote azionarie:E' verificata la condizione di reciprocità3. Assunzione di cariche sociali:E' verificata la condizione di reciprocitàAvvertenza
TANZANIAAccordi in vigore con la Tanzania: ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=48239Firmato a Dar Es Salaam il 21.08.2001Entrato in vigore il 25.04.2003SCAMBIO DI NOTE PER LA CONFERMA DELLA VALIDITA' DELLA CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA DEL 17.12.1930 RELATIVO ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE Firmato a Dar Es Salaam il 30.06.1964 Entrato in vigore il 30.06.1964CONVENZIONE PER EVITARE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Firmata a Dar Es Salaam il 07.03.1973Entrata in vigore il 06.05.1983PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI DEL 07.03.1973 Firmato a Roma il 31.01.1979Entrato in vigore il 06.05.1983Avvertenza
THAILANDIANormativa locale:ACQUISTI IMMOBILIARI: 1. Gli stranieri (persone fisiche o giuridiche) possono acquisire proprieta' immobiliari se trattasi di condomini,per la quota riservata agli stranieri (sino ad un massimo del 40% del totale). La persona giuridica straniera e' soggetta alle stesse limitazioni della persona fisicaCOSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':Non è verificata la condizione di reciprocità nei sotto indicati settori (si è preferito conservare la suddivisione thailandese):-Attività agricole: agricoltura, giardinaggio, silvicoltura, allevamento di bestiame, pesca;-Attività commerciali: commercio interno di prodotti agricoli locali, commercio di beni immobili, vendita di oggetti di antiquariato o di oggetti d'arte;- Attività industriali ed artigianali: lavorazione di riso e legno, lavorazione e tessitura della seta, produzione di farina di riso, zucchero, bevande con o senza alcool, ghiaccio (e lavorazioni a freddo), prodotti farmaceutici, prodotti d'oro, argento, niello o bronzo, produzione di legno intagliato o di derivati del legno, oggetti laccati, calce, cemento e derivati, abbigliamento e calzature; - Attività terziarie: architettura, stampa, pubblicazione di quotidiani, contabilità, pubblicità, mediazione od agenzia, aste, parrucchieri, estetisti, agenzie turistiche, attività alberghiere ad eccezione della gestione alberghiera, fotografia (compreso lo sviluppo e la stampa), lavanderie, sartorie e confezione, trasporto via terra, acqua o aria.2) è verificata la condizione di reciprocità nei restanti settori3) è verificata la condizione di reciprocità per quanto concerne le cariche sociali.Accordi in vigore con la Thailandia:CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO CON PROTOCOLLO Firmato a Bangkok il 22.12.1977Entrato in vigore il 31.05.1980 Avvertenza
TRINIDAD E TOBAGOAccordi in vigore con Trinidad e Tobago:CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Firmato a Port of Spain il 26.03.1971Entrato in vigore il 19.04.1974Avvertenza
TOGOACQUISTI IMMOBILIARI:Non è verificata la condizione di reciprocità.COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':E' verificata la condizione di reciprocità Avvertenza
TUNISIAAccordi in vigore con la Tunisia:ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=46080Firmato a Roma il 17.10.1985Entrato in vigore il 24.06.1989 CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE Firmata a Roma il 15.11.1967Entrata in vigore il 19.04.1972CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmata a Tunisi il 16.05.1979Entrata in vigore il 17.09.1981PROTOCOLLO DI ALLE CONDIZIONIE MODALITA' DI CONCESSIONE DELLA LINEA DI CREDITO PER IL PARTENARIATO TUNISINO-ITALIANO E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TUNISINEFirmato a Tunisi il 05.04.2001Entrato in vigore l'11.04.2002Avvertenza
TURCHIAAccordi in vigore con la Turchia:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTIhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=42349Firmato ad Ankara il 22.03.1995Entrato in vigore il 03.03.2004CONVENZIONE CONCERNENTE LA PROTEZIONE GIUDIZIARIA, L'ASSISTENZA RECIPROCA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E PENALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIEFirmata a Roma il 10.08.1926Entrata in vigore il 14.05.1931ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLOFirmato ad Ankara il 27.07.1990Entrato in vigore l'01.12.1993IL PRESENTE ACCORDO, ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE, SOSTITUISCE LA CONVENZIONE DEL 29.09.1981 Avvertenza
UCRAINAAccordi in vigore con l'Ucraina: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=46146Firmato a Roma il 02.05.1995Entrato in vigore il 12.09.1997CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVOFirmata a Kiev il 26.02.1997Entrata in vigore il 25.02.2003MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESEFirmato a Roma il 13.3.2003Entrato in vigore il 31.5.2004CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVOFirmata a Kiev il 26.02.1997Entrata in vigore il 25.02.2003Avvertenza
UGANDAAccordi in vigore con l'Uganda:ACCORDO IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLOhttp://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=42363Firmato a Roma il 12.12.1997Entrato in vigore il 24.09.1999.MEMORANDUM DI INTESA SULL'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA SUGLI INVESTIMENTI Firmato a Roma il 12.12.1997 Entrato in vigore il 12.12.1997 AvvertenzaURUGUAYAccordi in vigore con l'Uruguay:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=46435Firmato a Roma il 21.02.1990Entrato in vigore il 02.03.1998Avvertenza
UZBEKISTANAccordi in vigore con l'Uzbekistan: ACCORDO SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=42511Firmato a Tashkent il 17.09.1997 Entrato in vigore il 14.10.1999 Avvertenza
VENEZUELAACQUISTI IMMOBILIARI:E' possibile per il cittadino straniero acquistare liberamente immobili. Per gli acquisti nelle aree denominate 'zone di sicurezza' quali : - terreni adiacenti ai bordi del mare, laghi o fiumi navigabili, - aree circostanti alle installazioni militari e delle industrie di base ; - ogni zona considerata necessaria alla sicurezza e difesa della Repubblica, il cittadino straniero dovra' ottenere una specifica autorizzazione del Ministero della Difesa.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA':1. E' verificata la condizione di reciprocita'; 2. le cariche sociali possono essere ricoperte da cittadini stranieri.
CREAZIONE DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONIE' verificata la condizione di reciprocita'.
DONAZIONI E SUCCESSIONIE' verificata la condizione di reciprocita'
Accordi in vigore con il Venezuela: CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA Firmata a Caracas il 03.03.1978 Entrata in vigore il 02.03.1982
CONVENZIONE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA Firmata a Caracas il 24.11.1987 Entrata in vigore il 03.01.1990
CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'ELUSIONE, L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI, CON PROTOCOLLO Firmata a Roma il 05.06.1990. Entrata in vigore il 14.09.1993
ASSUNZIONE DI CARICHE SOCIALI:E' verificata la condizione di reciprocitàAvvertenza
VIETNAMAccordi in vigore con il Vietnam:ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO http://itra.esteri.it/itrapgm/Visualizza.asp?ID=46575Firmato a Roma il 18.05.1990Entrato in vigore il 06.05.1994ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Firmato ad Hanoi il 26.11.1996Entrato in vigore il 22.02.1999MEMORANDUM SULLA COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TRA I RISPETTIVI MINISTERI DELL'INDUSTRIA Firmato ad Hanoi il 05.10.1999Entrato in vigore il 05.10.1999Avvertenza
YEMENAccordi in vigore con lo Yemen:ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.Firmato a Sana’a il 25.11.2004Entrato in vigore il 03.05.2008 AvvertenzaZAMBIAACQUISTI IMMOBILIARI: Non risultano limitazioni alla possibilità di acquisto di proprietà da parte di persone fisiche o giuridiche straniere. Soggetti stranieri possono costituire società ed acquistare partecipazioniAccordi in vigore con lo Zambia:CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DI PARI DATA E PROTOCOLLO DI MODIFICA (LUSAKA 13.11.1980) Firmata a Lusaka il 27.10.1972Entrata in vigore il 30.03.1990 Avvertenza
ZAMBIA
La persona fisica o giuridica italiana può acquistare beni immobili, creare società, stabilire sedi societarie e acquistare quote in società di diritto locale. E' inoltre permesso assumere cariche sociali. La condizione di reciprocità è pertanto verificata. Per reperire ulteriori informazioni, si suggerisce di visitare il sito internet http://www.pacra.org.zm/
Si specifica, ad ogni buon conto, che le informazioni fornite nella presente sezione non hanno valore legale e sono da interpretare esclusivamente come indicazioni di massima.