Il visto di ingresso
Approfondimenti
Ha bisogno del visto?
Riferimenti normativi
Domande frequenti
Link utili
Codice dei visti
Ministero Interno – Ingresso degli stranieri in Italia
Polizia di Stato - Stranieri
Rete Uffici italiani all’estero
Rappresentanze straniere in Italia
Formulario per la domanda di visto per gli Stati Schengen
Formulario per la domanda di visto Nazionale
Ufficio relazioni con il Pubblico
Modulo di richiesta informazioni
La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete di Uffici diplomatico-consolari abilitati, che sono responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza italiana territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero.
Per il rilascio di un Visto Schengen Uniforme (transito o breve soggiorno), competente al rilascio è la Rappresentanza dello Stato Schengen presente sul posto che costituisce la meta unica o principale del viaggio.
Ove non sia possibile individuare – tra le eventuali varie tappe del viaggio – una meta principale, competente al rilascio sarà la Rappresentanza dello Stato Schengen di primo ingresso.
Per il rilascio di un Visto Nazionale (lungo soggiorno) competente al rilascio è la Rappresentanza dello Stato Schengen presente sul posto che costituisce la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.
Qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello straniero, il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato Schengen che eventualmente lo rappresenti.
Non è invece prevista delega per il rilascio di Visti Nazionali.
Il possesso del visto non garantisce in assoluto l'ingresso al cittadino straniero, poiché l'Autorità di frontiera lo può respingere se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia, o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
Non è possibile il rilascio di alcun visto allo straniero che già si trovi nel Territorio Nazionale.
In casi eccezionali il visto per transito o per breve soggiorno può essere rilasciato direttamente dalle Autorità di Frontiera (art. 35 Codice Visti).
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Telefono
Email
Fax
Lettera
Poteri sostitutivi in caso di inerzia
IL MINISTERO
SITI TEMATICI
COME FARE PER...
SERVIZI PER ITALIANI ALL'ESTERO
UNITA' DI ANALISI, PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTAZIONE STORICO-DIPLOMATICA
OPPORTUNITA' STUDIO E LAVORO PER GLI ITALIANI
POLITICA ESTERA
OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE
OPPORTUNITA' STUDIO E LAVORO PER STRANIERI
IL VISTO PER L'ITALIA
IL PORTALE DEI SERVIZI CONSOLARI ONLINE
ARCHIVIO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI
IL PORTALE DELL’ARCHIVIO STORICO
2009 Copyright Ministero Affari Esteri
note legali - redazione sito esteri