Debito Estero
Autorizzazione e disciplina delle operazioni di conversione dei crediti della Sace o gestiti dalla Sace in attivita' di protezione ambientale, sviluppo socioeconomico e commerciali in attuazione dell'art. 2, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo sostituito dall'art. 54, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI e IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. La Sace e' autorizzata, a fronte di crediti propri o di terzi ivi compreso lo Stato gestiti dalla stessa Sace, ad effettuare operazioni di conversione in attivita' di protezione ambientale, sviluppo socioeconomico e commerciali dei debiti dei Paesi debitori per i quali sia intervenuta una intesa multilaterale in tal senso fra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi in conformita' alle disposizioni contenute nel presente decreto.
2. A tal fine e' acquisito, per le vie diplomatiche, l'assenso del Governo del Paese debitore. Le operazioni di conversione possono essere effettuate tramite una controparte bancaria o in ambito intergovernativo. I Ministeri competenti, anche alla luce dei rapporti con il Paese debitore, concertano previamente, d'intesa con la Sace, la soluzione piu' appropriata.
Art. 2.
Controparti
1. Qualora si faccia ricorso all'intesa intergovernativa, le modalita' delle operazioni di conversione saranno contenute in specifici accordi bilaterali intervenuti con i singoli Paesi debitori.
2. Qualora si faccia ricorso alla intermediazione bancaria e fatti salvi i limiti concordati fra i Paesi partecipanti al Club di Parigi, le controparti con le quali la Sace puo' effettuare le operazioni di conversione di cui al precedente art. 1 devono essere individuate esclusivamente nell'ambito delle controparti bancarie piu' attive sul mercato, fra quelle di elevata affidabilita' internazionale che abbiano ricevuto una valutazione di qualita' del debito di livello "investment grade" rilasciata da almeno una delle principali Agenzie di valutazione internazionali (rating agencies).
3. In relazione a ciascuna operazione di conversione la scelta della controparte e' effettuata di norma mediante una procedura competitiva tale da consentire il raffronto fra piu' offerte e da assicurare la massima trasparenza ed il miglior risultato, tenuto conto, fra l'altro, della natura, della scadenza e della possibilita' di realizzazione dei crediti.
Art. 3.
Crediti eleggibili per le operazioni di conversione
1. Nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della comparabilita' di trattamento fra i Paesi creditori, le operazioni di conversione devono riferirsi ai crediti oggetto di accordi bilaterali in applicazione delle intese multilaterali di ristrutturazione fra il Paese debitore e i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi.
2. I crediti da convertire sono quindi individuati, fermo restando i limiti concordati fra i Paesi partecipanti al Club di Parigi, nell'ambito dell'ammontare complessivo dei crediti in essere nei confronti di ciascun Paese debitore connessi a indennizzi erogati dalla Sace e non ancora recuperati.
3. Per poter effettuare la conversione anche della quota di credito non coperta assicurativamente, la Sace deve ottenere l'autorizzazione degli assicurati interessati ai quali provvedera' a retrocedere in proporzione il ricavato dell'operazione.
Art. 4.
Prezzo di conversione e modalita' di attuazione
1. Le operazioni di conversione dei crediti previste all'art. 2, comma 2 riguardano preferibilmente i crediti per i quali il prezzo offerto sia ritenuto congruo dal Comitato di gestione della Sace in sede di valutazione delle offerte di cui al successivo art. 5.
2. La conversione e' effettuata, mediante l'affidamento alla controparte, di norma bancaria, di specifico mandato da parte della Sace che disciplini fra l'altro le modalita' e i termini dei relativi pagamenti.
Art. 5.
Procedimento operativo
1. Il comitato di gestione della Sace, individuati i crediti che sono oggetto di ciascuna operazione di conversione in base a parametri di opportunita' ed economicita', invita almeno sette banche aventi i requisiti previsti all'art. 2 a presentare le proprie offerte per la conversione.
2. Le offerte pervenute nei termini fissati sono sottoposte alla valutazione dello stesso Comitato di gestione che assume le conseguenti deliberazioni.
3. La Sace provvede altresi', per il tramite del Ministero degli affari esteri, a notificare alla Presidenza del Club di Parigi, nei casi e con le modalita' previste, le operazioni di conversione effettuate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 1998
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi
Il Ministro degli affari esteri Dini
Il Ministro del commercio con l'estero Fantozzi
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Telefono
Email
Fax
Lettera
Poteri sostitutivi in caso di inerzia
IL MINISTERO
SITI TEMATICI
COME FARE PER...
SERVIZI PER ITALIANI ALL'ESTERO
UNITA' DI ANALISI, PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTAZIONE STORICO-DIPLOMATICA
OPPORTUNITA' STUDIO E LAVORO PER GLI ITALIANI
POLITICA ESTERA
OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE
OPPORTUNITA' STUDIO E LAVORO PER STRANIERI
IL VISTO PER L'ITALIA
IL PORTALE DEI SERVIZI CONSOLARI ONLINE
ARCHIVIO DEI TRATTATI INTERNAZIONALI
2009 Copyright Ministero Affari Esteri
note legali - redazione sito esteri