Debito Estero
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 17-11-1999
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Disposizioni concernenti la conversione del debito dei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI e IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni generali
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e con il Ministro del commercio con l'estero - Direzione generale promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese - e' autorizzato ad effettuare, a fronte di crediti di aiuto concessi sul fondo rotativo previsto dall'art. 6 della legge n. 49/1987, operazioni di conversione dei debiti dei Paesi per i quali sia intervenuta una intesa multilaterale in tal senso fra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi, in attivita' di protezione ambientale e sviluppo socioeconomico, prevalentemente rientranti nelle finalita' previste dalla vigente normativa sull'aiuto pubblico allo sviluppo ed in conformita' alle disposizioni nel presente decreto. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attivita'. A tal fine e' acquisito per le vie diplomatiche, l'assenso del governo del Paese debitore. Le operazioni di conversione possono essere effettuate tramite una controparte bancaria o in ambito intergovernativo.
Art. 2.
Controparti
Qualora si faccia ricorso all'intesa intergovernativa, le modalita' delle operazioni di conversione saranno contenute in specifici accordi bilaterali, intervenuti con i singoli Paesi debitori. Qualora si faccia ricorso all'intermediazione bancaria, previa intesa intergovernativa, le controparti con le quali possono essere effettuate le operazioni di conversione di cui al precedente art. 1, devono essere individuate esclusivamente nell'ambito delle controparti bancarie piu' attive sul mercato, fra quelle di elevata affidabilita' internazionale che abbiano ricevuto una valutazione di qualita' del debito di livello "investment grade" rilasciata da almeno una delle principali agenzie di valutazione internazionale (rating agencies). In relazione a ciascuna operazione di conversione la scelta della controparte e' effettuata di norma mediante una procedura competitiva tale da consentire il raffronto fra piu' offerte ed assicurare la massima trasparenza ed il miglior risultato, tenuto conto, fra l'altro della natura, della scadenza e della possibilita' di realizzazione dei crediti.
Art. 3.
Crediti eleggibili per le operazioni di conversione
Nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della comparabilita' di trattamento tra i Paesi creditori, le operazioni di conversione devono riferirsi ai crediti che sono oggetto di intese multilaterali di ristrutturazione fra il Paese debitore e i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi.
Art. 4.
Prezzo di conversione e modalita' d'attuazione
Le operazioni di conversione dei crediti, attraverso la modalita' dell'intermediazione bancaria previste all'art. 2 del presente decreto riguarderanno i crediti per i quali il prezzo offerto sia ritenuto congruo in sede di valutazione delle offerte di cui al successivo art. 5. La conversione e' effettuata mediante l'affidamento alla controparte, di norma bancaria, di specifico mandato, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri - Direzione generale cooperazione sviluppo e con il Ministro del commercio con l'estero - Direzione generale promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese che disciplini tra l'altro le modalita' e i termini dei relativi pagamenti.
Art. 5.
Procedimento operativo
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro, dopo l'individuazione, di concerto con il Ministero degli affari esteri - Direzione generale cooperazione sviluppo e con il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese - ed in base a parametri d'opportunita' e di economicita' dei crediti che saranno oggetto di ciascuna operazione di conversione, invita almeno sette banche, aventi i requisiti previsti all'art. 2, a presentare le proprie offerte per la conversione. Le offerte, pervenute nei termini fissati, sono sottoposte alla valutazione delle amministrazioni di cui al comma 1, che assumono le conseguenti deliberazioni. Il Ministero degli affari esteri provvedera' a notificare alla presidenza del Club di Parigi, nei casi e con le modalita' previste, le operazioni di conversione effettuate.
Art. 6.
Negoziato bilaterale
In caso di accordo intergovernativo, risultante da un negoziato bilaterale diretto condotto con il governo del Paese beneficiario, o di un suo agente, la valuta locale derivante dalla conversione dell'ammontare del credito in base al tasso di conversione concordato sulla base di opportunita' e di economicita', e' vincolata alfinanziamento di attivita' di protezione ambientale e di sviluppo socio economico rientranti nelle finalita' previste dalla vigente normativa italiana sull'aiuto allo sviluppo. La definizione degli interventi da finanziare con le risorse in valuta locale, fino al concorso dell'intero ammontare convertito, e' concordata con il Paese debitore, dal Ministro degli affari esteri - Direzione generale cooperazione sviluppo d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro e con il Ministro del commercio con l'estero- Direzione generale promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese, e figura in annesso all'accordo stesso. Altresi', le medesime attivita' potranno essere finanziate attraverso il contributo definitivo nell'accordo intergovernativo, a fondi ad esse espressamente dedicati, cui verranno versate le disponibilita' in valuta locale frutto dell'operazione di conversione. Ne deriva che nei casi disciplinati dal presente articolo, non si genereranno dall'operazione disponibilita' finanziarie da far rifluire sul fondo rotativo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 1999
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato
Il Ministro degli affari esteri Dini
Il Ministro del commercio con l'estero Fassino
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