Cooperazione Economica
Approfondimenti
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’OCSE - Parigi
Link utili
Alto commissario prevenzione e contrasto corruzione nella PA
Attività regionali
Camera di Commercio Internazionale sulla corruzione
Comitato Aiuto allo Sviluppo dell’OCSE (DAC)
Contatto del dipartimento OCSE per la lotta alla corruzione
Consiglio d’Europa sulla lotta al crimine economico
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231
Domande frequenti sulla convenzione
Ethics World
Etica e corruzione nel settore pubblico
GRECO - Consiglio d’Europa
Invito ai Paesi OCSE
Il gruppo di lavoro sulla corruzione
La Convenzione ed i testi
Le linee guida per le imprese multinazionali
Legge di ratifica ed esecuzione del 29 settembre 2000, n°300
Legislazione
Manuale OCSE Sensibilizzazione alla Corruzione ad Uso dei Verificatori
Ministero della Giustizia
Monitoraggio attuazione
Non deducibilità
Normativa
OCSE-Lotta alla corruzione
Paesi firmatari
Principi i Paesi donatori
Raccomandazione OCSE
Responsabilità d’impresa
Responsabilità sociale d’impresa: corruzione
SIMEST
Circolare SIMEST 6/2007
Transparency International
La ConvenzioneLa lotta alla corruzione è diventato un tema centrale sia a livello nazionale che internazionale tanto che l’OCSE ha da tempo avviato un’intensa azione contro la corruzione nelle transazioni economiche a livello internazionale, considerata come elemento distorsivo della concorrenza e come fattore di abbassamento degli standard civili e politici degli Stati. In tale prospettiva, i Paesi industrializzati aderenti all’OCSE hanno modificato, con un’azione coordinata, la propria legislazione rendendo perseguibile penalmente la corruzione di pubblici ufficiali stranieri in tutti i Paesi firmatari della convenzione (alcuni non aderenti all’Organizzazione). Lo scopo è quello di creare condizioni concorrenziali analoghe, almeno in tema di corruzione, per tutte le imprese degli Stati aderenti alla convenzione che operano in campo internazionale.Il primo passo intrapreso dall’OCSE nel 1996 ha riguardato la non deducibilità, ai fini fiscali, delle tangenti corrisposte a pubblici ufficiali esteri allo scopo di scoraggiare la pratica della corruzione nelle transazioni a carattere internazionale. La possibilità di considerare dette tangenti come costi deducibili, infatti, viene ad incoraggiare e quasi a legittimare una prassi – in verità largamente diffuse in determinate aree geografiche – che minano il criterio della normale concorrenza tra imprese operanti a livello internazionale. Una seconda Raccomandazione, del 1997, ha invece carattere prevalentemente penale (invito ai Paesi OCSE a considerare come reato la corruzione di pubblico ufficiale straniero) ed ha preceduto la stipula della Convenzione multilaterale. Sempre nel 1996 il Comitato Aiuto allo Sviluppo dell’OCSE (DAC) ha emanato una raccomandazione riguardante la lotta alla corruzione nell’attività di aiuto allo sviluppo, accompagnata da una serie di principi da seguire per i Paesi donatori. Il 18.12.2006 l’OCSE ha adottato una raccomandazione affinché i Paesi membri adottino criteri di controllo più approfonditi sulla concessione di crediti all’esportazione mediante maggiore sensibilizzazione presso gli esportatori e procedure di controllo rafforzate nonché tramite l’acquisizione di elementi informativi sui beneficiari dei credit all’esportazione. La SIMEST SpA ha pubblicato nel suo sito di Internet la Circolare 6/2007 sulle nuove misure anticorruzione a seguito dell’adozione da parte della SIMEST stessa di un “Codice di comportamento” sui fenomeni della corruzione ai cui principi gli esportatori/investitori dovranno dichiarare di conformarsi in relazione a ciascuna domanda d’intervento.La “Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali,con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997”, è entrata in vigore il 15 febbraio 1999 al raggiungimento del previsto numero minimo di adesioni. La Convenzione vuole fornire un più ampio quadro giuridico in materia di corruzione ed è vincolante per gli Stati aderenti (anche non membri dell’OCSE), in quanto soggetta a ratifica. Si tratta di disposizione a carattere innovativo dal momento che all’epoca della conclusione dell’Accordo in quasi tutti i Paesi OCSE la corruzione di detto pubblico ufficiale straniero non integrava gli estremi di reato. Così avveniva, ad esempio, nel nostro ordinamento, nel quale i concetti di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio non potevano che riferirsi al nazionale italiano.L’azione dell’OCSE contro la corruzione internazionale prosegue con il monitoraggio relativo all’effettiva attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni di cui alla Convenzione ed alla Raccomandazione del 1997.
Gli obiettiviLa Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, in vigore dal 1999, mira a reagire ad un fenomeno giudicato ormai inaccettabile, imponendo agli Stati aderenti di considerare reato per le persone fisiche e punibile anche a carico delle persone giuridiche il fatto di corrompere (v.def. corruzione) appunto funzionari stranieri (v.def. funzionari stranieri) per ottenere indebiti vantaggi nel commercio internazionale (esportazioni, appalti, investimenti, autorizzazioni, ecc.) (Reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri).E’ importante sottolineare che la Convenzione OCSE, e quindi anche le norme di attuazione, incluse quelle penali, emanate dall’Italia e dagli altri Stati aderenti, non si limitano a perseguire la corruzione dei funzionari di altri Stati membri ma si estendono, senza vincolo di reciprocità, alla corruzione di pubblici ufficiali di qualsiasi paese del mondo. Un atto di corruzione, cioè l’offerta, promessa o il pagamento di una somma o di un’altra utilità non dovuta, anche in natura, è considerato quindi un reato perseguibile in Italia, qualunque sia la cittadinanza del funzionario corrotto e l’ organizzazione statale o internazionale cui questi appartenga.La Convenzione OCSE mira anche ad una efficacia preventiva e dissuasiva a sostegno delle imprese. Preventiva nel senso di sollecitare le imprese che operano sui mercati internazionali ad astenersi dal porre in essere, nei Paesi in cui operano, pratiche che possano configurare il reato di corruzione. Dissuasiva, nel senso di consentire alle imprese di resistere meglio a richieste illecite, invocando il divieto, ora penalmente sanzionato in tutti i Paesi industrializzati di origine, di pagare somme di denaro o altre utilità non dovute.
L’applicazione in Italia della ConvenzioneDal 4 luglio 2001 sono pienamente efficaci in Italia le norme anche penali introdotte dal nostro paese in esecuzione della Convenzione dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997 vigente dal 15 febbraio 1999 ed in vigore in Italia dal 15 febbraio 2001.Più precisamente, già dal 25 ottobre 2000 è in vigore il nuovo articolo 322-bis del codice penale (introdotto dalla legge di ratifica ed esecuzione della predetta Convenzione del 29 settembre 2000, n°300 all’art.3) e che modifica le disposizioni degli artt.321 (Pene per il corruttore) e 322 (Istigazione alla corruzione), secondo comma, del codice penale prevedendo che dette disposizioni si applichino anche “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”.Dal 4 luglio 2001 è in vigore anche il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n°231 che disciplina la responsabilità amministrativa delle società per i reati di corruzione sia interna che all’estero, emanato in forza della delega al Governo disposta dall’art.11 della Legge 300/ 2000.
Amministrazione dello Stato italiano competente per l’applicazione della Convenzione: Ministero della Giustizia. Rappresentanza diplomatica italiana competente per l’OCSE: Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’OCSE - Parigi