Cooperazione con i paesi terzi
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Decisione del Consiglio n. 468 del 1999
Banca Europea per gli Investimenti
La programmazione e l'attuazione degli aiuti sono di competenza della Commissione europea, assistita, in base alla Decisione 1999/468/CE, da "Comitati di gestione", cioè da organismi in cui sono rappresentati gli Stati membri e che coadiuvano la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione.
Le misure di assistenza a favore dei Paesi terzi previste dai programmi geografici si basano solitamente sulla definizione di una programmazione pluriennale ed annuale, secondo quanto disposto dai regolamenti istitutivi dei diversi Strumenti.
Nell'ambito della programmazione, viene per primo, in ordine logico e cronologico, lo “Strategy Paper”, che è un documento riferito ad un Paese ("Country Strategy Paper" - CSP; per l'IPA, Multiannual Indicative Planning Document) o ad una Regione ("Regional Strategy PapeR" - RSP), in cui sono indicate le priorità d'azione e gli obiettivi generali dell'assistenza comunitaria in un determinato arco temporale (generalmente coincidente con l'attuale ciclo di prospettive finanziarie 2007-2013), sulla base di una approfondita disamina – condivisa con i beneficiari – della situazione economica, sociale ed istituzionale del Paese o della Regione destinataria dell'aiuto.
Sullo Strategy paper, a loro volta, si fondano (secondo una terminologia che può leggermente variare a seconda degli Strumenti finanziari) i Programmi Indicativi Nazionali (PIN) e Regionali (PIR), in cui si definiscono, con maggiore dovizia di dettagli, gli ambiti d'intervento, le misure di assistenza ed i risultati attesi, e in cui si fornisce anche una ripartizione indicativa di risorse finanziarie per settori prioritari, rispetto ad un orizzonte temporale di 2 o 3 anni.
Scendendo di un ulteriore livello, sulla base di quanto previsto nei Piani (o Programmi) Indicativi, si preparano i “Piani d'Azione Annuali”, che contengono l'elenco dei progetti che saranno finanziati con i fondi impegnati nell'anno di riferimento.
La programmazione è definita d'intesa con le autorità dei Paesi beneficiari. Tutti i documenti sopra indicati sono poi formalmente adottati a Bruxelles, in seno a Comitati di gestione, presieduti dalla Commissione Europea, in cui siedono rappresentanti degli Stati membri, ed in conformità con le vigenti procedure di Comitologia (cfr. la Decisione del Consiglio n. 468 del 1999 e successive modifiche).
IV L'attuazione degli aiuti
In linea generale, l'aiuto esterno comunitario consiste in finanziamenti a dono a favore dei Paesi beneficiari (chi concede finanziamenti a tasso agevolato a disposizione degli operatori per la realizzazione di determinate iniziative è invece la Banca Europea per gli Investimenti).
I finanziamenti a dono previsti dai regolamenti riguardanti l'azione esterna della UE, sia geografici che tematici, schematicamente vengono canalizzati attraverso quattro modalità:
contributi diretti al bilancio del Paese beneficiario (budget support),
gare di appalto (calls for tenders) per assistenza tecnica, lavori e forniture,
inviti a presentare proposte su temi specifici (calls for proposals), per lo più in cofinanziamento con gli enti proponenti,
gemellaggi istituzionali (assistenza tecnica tra istituzioni degli Stati membri UE e dei Paesi beneficiari).
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