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MEMORANDUM RELATIVO ALLA QUARANTENA DEGLI ANIMALI ED ALLA SICUREZZA ALIMENTARE

TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
L’AMMINISTRAZIONE GENERALE DELLA SUPERVISIONE DELLA QUALITA’, ISPEZIONE E QUARANTENA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra l’Italia e la Cina ai sensi dell’Accordo sull’Applicazione delle norme Sanitarie e Fitosanitarie dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Accordo OMC/SPS), il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e l’Amministrazione Generale della Supervisione della Qualità, Ispezione e Quarantena della Repubblica Popolare Cinese (di seguito riferiti come “le Parti”), attraverso un’amichevole consultazione, hanno raggiunto i seguenti accordi:

ARTICOLO I Obiettivo del Memorandum

Al fine di evitare la diffusione di malattie e sostanze tossiche attraverso le frontiere, proteggendo l’allevamento del bestiame e la pesca, proteggendo la salute dei consumatori e realizzando gli obiettivi dell’Accordo SPS, le Parti concordano nel rafforzare, nell’ambito delle rispettive competenze, la cooperazione nel campo delle misure SPS secondo i principi dell’Accordo OMC /SPS, sulla base dell’equità, del mutuo beneficio e del mutuo rispetto, in conformità con le loro rispettive norme e regolamentazioni e per promuovere il commercio tra i due Paesi.

ARTICOLO II Applicabilità

Ogni singola attività prevista nel presente Memorandum sarà soggetta alle leggi e regolamentazioni della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese, ed i disposti del presente Memorandum non pregiudicheranno i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sottoscritti dai Governi o dagli Stati delle Parti contraenti.

ARTICOLO III Contenuto della cooperazione

Il contenuto della cooperazione può essere il seguente:

1. Scambio di informazioni

a) Scambio di leggi, regolamenti, norme, procedure e informazioni tecniche relative
all’ispezione ed alla quarantena degli animali, ai relativi prodotti, alla sicurezza alimentare ecc.
b) Scambio di esperienze nell’attuazione degli Accordi OMC/SPS e coordinamento di posizioni ed opinioni sulle relative questioni durante le riunioni del Comitato OMC/SPS.
c) Scambio di informazioni sulle organizzazioni internazionali collegate all’ SPS come l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) e la Commissione del Codex Alimentarius (CAC), e scambio di posizioni ed opinioni sulle relative questioni.
d) Le Parti si scambieranno informazioni sulle questioni relative alla quarantena ed all’ispezione degli animali e dei prodotti di origine animale, alle questioni relative alla sicurezza alimentare e alle misure corrispondenti che possono avere un impatto sul commercio internazionale.

2. Scambio di personale

Al fine di risolvere le questioni SPS emergenti nel commercio bilaterale ed altre questioni di interesse comune, le Parti possono avere scambi irregolari. Possono essere concordati incontri o seminari bilaterali. Possono essere organizzati scambi di visite di esperti e ricerche congiunte condotte su questioni sia di valore scientifico che pratico nel settore delle misure SPS.

3. Le Parti possono consultarsi tempestivamente se viene ritenuto necessario discutere e risolvere questioni SPS che emergono negli scambi per assicurare che le misure adottate soddisfino i requisiti di sicurezza, di sanificazione, di protezione sanitaria ed ambientale e nel contempo per minimizzare l’impatto sul commercio.

4. Qualsiasi altra forma di cooperazione tecnica può essere condotta in modo concordato
mutuamente tra le Parti al fine di promuovere lo sviluppo di attività nel campo delle misure SPS dei due paesi.

ARTICOLO IV Attuazione

Le Parti stabiliranno punti di contatto diretto. Il punto di contatto da parte italiana sarà nella Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute della Repubblica Italiana ed il punto di contatto da parte cinese sarà nel Dipartimento della Cooperazione Internazionale dell’Amministrazione Generale della Supervisione della Qualità, Ispezione e Quarantena della Repubblica Popolare Cinese.

Durante l’attuazione del presente Memorandum, altri accordi aggiuntivi stabiliti dalla Parti potranno essere aggiunti al presente Memorandum, rimanendo l’entrata in vigore assoggettata al rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti interni delle due Parti. In base ai tempi e ai luoghi stabiliti dalle Parti, l’incontro dei rappresentanti delle Parti verrà effettuato a turno tra l’Italia e la Cina per discutere la dettagliata preparazione.

ARTICOLO V Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Memorandum verrà composta mediante la consultazione amichevole tra le Parti.

ARTICOLO VI Firma e periodo di validità

Il presente Memorandum entrerà in vigore al momento della firma e rimarrà in vigore per un periodo di due anni. Il presente Memorandum verrà automaticamente esteso per gli stessi periodi di tempo se le Parti non sollevano obiezioni al riguardo. Se una delle Parti volesse modificare o porre fine al presente Memorandum, l’altra Parte ne dovrà essere informata per iscritto con sei mesi di anticipo.

Il presente Memorandum è firmato a Roma, il 2 luglio 2004 in duplice copia, ognuna scritta in italiano, cinese ed inglese, i tre testi aventi la stessa validità.

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana

L’Amministrazione Generale della Supervisione della Qualità, Ispezione e Quarantena della Repubblica Popolare Cinese