Sommario
- Cosa significa CITES
- Regolamenti Comunitari e normativa italiana di riferimento
- Informazioni agli Utenti
- Come ottenere una licenza di importazione/esportazione
- Modalità di pagamento del diritto speciale di prelievo
- Consigli ai viaggiatori
- Modulistica ed istruzioni
- Procedure doganali. Manuale operativo Cites
- Contatti
- Link correlati
- Statistiche
La Convenzione di Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, più comunemente conosciuta come CITES, è un accordo internazionale tra Stati che ha lo scopo di proteggere piante ed animali a rischio di estinzione, regolando e monitorando il loro commercio, ovvero esportazione, riesportazione e importazione di animali vivi e morti, di piante, nonché di parti e derivati.
La Convenzione si basa su un sistema di permessi e certificati che possono essere rilasciati se sono soddisfatte determinate condizioni e che devono essere presentati agli uffici doganali abilitati ai controlli dei Paesi interessati allo scambio.
La Convenzione è entrata in vigore nel 1975 e vi aderiscono attualmente 183 Membri (Parties), compresa l’Unione europea che è diventata Parte dall’8 luglio 2015.
Il Segretariato CITES è amministrato dall’UNEP-United Nations Environment Programme che ha sede a Ginevra.
La CITES regola il commercio internazionale di circa 35.000 specie, di cui approssimativamente 30.000 sono piante. Queste specie sono riportate in 3 Appendici secondo il grado di protezione che esse necessitano. Rientrano nella Convenzione esemplari di origine selvatica (W) ma anche, e non solo, esemplari nati e allevati in cattività e piante riprodotte artificialmente.
Ogni Stato designa una o più Autorità di gestione (Management Authority) incaricate dell’emissione di permessi e certificati CITES, soggette al parere di una o più Autorità scientifiche designate a questo scopo. L’elenco completo è disponibile sul sito del Segretariato.
In Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (https://www.mase.gov.it/pagina/direzione-generale-patrimonio-naturalistico-e-mare-pnm) è l’Autorità di gestione responsabile in via principale dell’esecuzione della legislazione CITES, mentre le Autorità amministrative che, unicamente, possono rilasciare permessi e certificati CITES sono:
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Centrale per la Politica Commerciale Internazionale – Ufficio XI-CITES per permessi di importazione ed esportazione.
Arma dei Carabinieri – Servizio CITES dell’Arma dei Carabinieri per notifiche di importazione, certificati di riesportazione, certificati comunitari, per mostre itineranti, di proprietà personale e per collezioni di campioni(1).
L’Unione europea, che rappresenta uno dei più importanti mercati di destinazione del mondo degli esemplari CITES, applica la Convenzione attraverso Regolamenti comunitari direttamente applicabili in ciascun Stato Membro.
Regolamenti Comunitari e normativa italiana di riferimento
Regolamenti dell’Unione Europea
Dal 1° gennaio 1984 la Comunità Europea ha recepito la normativa CITES con Regolamenti che, per alcune specie, sono più restrittivi di quella CITES.
I Regolamenti attualmente in vigore sono:
- Regolamento (CE) 338/1997 del Consiglio (protezione delle specie di flora e fauna selvatiche attraverso il controllo del loro commercio);
- Regolamento (CE) 865/2006 della Commissione (modalità di applicazione del Regolamento 338/97 del Consiglio)
- Regolamento (CE) 100/2008 della Commissione (che modifica ed integra il Regolamento 865/2006);
- Regolamento (UE) 791/2012 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) 865/2006 relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 870/2015 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) 865/2006;
- Regolamento (CE) 865/2006 della Commissione (testo consolidato).
- Regolamento di esecuzione (UE) 792/2012 della Commissione (che stabilisce norme sulla struttura di permessi, certificati e degli altri documenti previsti dal Regolamento 338/97 del Consiglio, e che modifica il Regolamento 865/2006);
- Regolamento (UE) 57/2015 della Commissione (che modifica il Regolamento 792/2012);
- Regolamento (UE) 792/2012 della Commissione (testo consolidato)
- Regolamento (UE) 2019/220 della Commissione (che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1587 della Commissione del 24 settembre 2019 (che vieta l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche);
- Regolamento (UE) 2017/160 della Commissione (che modifica gli allegati il Regolamento del Consiglio 338/1997)
- Regolamento (UE) 2023/966 della Commissione del 15.05.2023 pubblicato sulla GUCE L 133 del 17.05.23 (che modifica e sostituisce gli allegati del Reg. 338/97)
Normativa italiana di riferimento
- Legge n.150 del 7/2/1992 (Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) modificata dalla Legge n. 59 del 1993, dalla Legge n. 426 del 1998 e dal Decreto legislativo n. 275/2001, (testo consolidato Legge 150/1992)
- Decreti del Ministero dell’Ambiente del 19/4/1996 e del 26/4/2001 che comprendono l’elenco delle specie (animali vivi pericolosi) la cui introduzione sul territorio nazionale è vietata.
- Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunitari CITES, sono punite con le sanzioni previste dalla suddetta legislazione nazionale, che vanno dall’ammenda all’arresto nei casi più gravi, e comportano il sequestro e la confisca degli esemplari o dei prodotti CITES.”
- DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177 – Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche , con il seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/12/16G00193/sg
Informazioni agli Utenti
Per le imprese, i cittadini che intendono importare e/o esportare esemplari di flora, fauna o loro parti e derivati, da e verso Paesi extra UE è consigliabile che, in via preliminare, accertino se i prodotti oggetto dell’importazione/esportazione rientrino o meno nella regolamentazione CITES.
Come primo passo, quindi, è bene consultare le liste degli esemplari comprese negli allegati del Regolamento 338/97 (aggiornati dal Regolamento (UE) 2023/966 ), la Checklist delle specie CITES e l’elenco delle combinazioni specie-Paese per le quali l’introduzione nell’Unione europea è vietata in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1587, oppure sulla base dei pareri negativi espressi dall’SRG, il Gruppo di consulenza scientifica comunitario (cui le Autorità scientifiche nazionali devono attenersi), che si possono visionare sul sito Species+.
Inoltre, è utile consultare la pagina del sito del Segretariato dove sono elencate le “sospensioni ” del commercio decise per alcuni Paesi o combinazioni specie-Paesi.
Tutte le sospensioni e i divieti sono soggetti nel tempo a possibile modifica.
Una volta verificato lo status dell’esemplare che si intende importare o esportare, occorre procedere alla richiesta del relativo permesso al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il quale, una volta completata l’istruttoria per la verifica dei requisiti fissati dalla normativa, la sottoporrà al parere della Commissione scientifica CITES istituita presso il MASE.
Il permesso di importazione/esportazione è rilasciato, come stabiliscono le norme comunitarie, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta completa. I termini si interrompono fino all’acquisizione del previsto parere positivo della Commissione scientifica nazionale e alla conclusione di eventuali consultazioni di Autorità CITES estere.
In caso di dubbi o difficoltà, l’Ufficio è a disposizione per ogni supporto (vedi contatti).
Come ottenere una licenza di importazione/esportazione
Al fine di agevolare la lavorazione delle pratiche e conseguire un’abbreviazione dei tempi di attesa si invitano tutti gli operatori del settore CITES ad inviare le relative richieste di licenze possibilmente in formato cartaceo all’ufficio UASC.
I permessi di importazione ed esportazione sono richiesti prima dell’arrivo in Dogana di animali, piante o parti e derivati; in mancanza di permesso gli esemplari sono confiscati e si incorre nei rigori della legge.
L’Autorità preposta al rilascio di questi permessi è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Centrale per la Politica Commerciale Internazionale – Ufficio XI-CITES.
I permessi di importazione e di esportazione sono necessari per autorizzare il commercio di specie CITES con Paesi non appartenenti all’Unione Europea(1).
Per le domande dei permessi è richiesta la presentazione di appositi moduli che possono essere consegnati direttamente all’Ufficio accettazione e spedizione corrispondenza del Ministero (UASC) (vedi sezione Modulistica), oppure inviati all’Ufficio per posta ordinaria, in formato cartaceo, o per posta elettronica certificata, alla PEC cites@cert.esteri.it (vedi Contatti), allegando, in tutti i casi, la copia di un documento valido d’identità del richiedente (legale rappresentante in caso di impresa).
I moduli vanno compilati in modo completo e firmati dal richiedente e devono indicare con esattezza il nome scientifico (in latino) e comune dell’esemplare che interessa. In caso di difficoltà, consultare gli allegati del Regolamento (UE) 2023/966 (2), oppure contattare l’Ufficio (vedi Contatti).
Inoltre, è richiesto il versamento dell’importo di € 27,00 per il rilascio di ciascun permesso che può riguardare un massimo di tre specie (non esemplari) (vedi Modalità di pagamento del diritto speciale di prelievo).
I moduli, debitamente sottoscritti, vanno corredati, per le importazioni, della copia(3) (non il documento originale) del permesso/certificato CITES emesso dal Paese Terzo. Per le esportazioni, invece, deve essere allegato un documento che provi che gli esemplari sono stati acquisiti legalmente (ad esempio, fattura per esemplari di allegato B di origine UE, certificato UE di nascita in cattività o riproduzione artificiale, cessione a fini CITES. Nel caso di esportazione di beni di valore storico-artistico e di strumenti musicali si veda anche l’apposita sezione.
Alle domande import/export è necessario allegare, infine, l’attestazione originale del versamento di € 27,00 tramite bollettino postale, oppure la nota di eseguito del bonifico bancario o postale (vedi Modalità di pagamento del diritto speciale di prelievo).
Qualora la licenza di importazione non venisse utilizzata nel periodo di validità (un anno), la medesima deve essere restituita al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Centrale per la Politica Commerciale Internazionale – Ufficio XI-CITES. La stessa norma vige per le licenze di esportazione scadute o inutilizzate (periodo di validità 6 mesi).
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(1) In caso di ri-esportazione di esemplari CITES dall’Italia, verso un Paese estero non appartenente all’Unione europea, precedentemente importati in territorio nazionale, la relativa richiesta di certificato va presentata all’Arma dei Carabinieri (ex-Corpo Forestale dello Stato-Servizio CITES)
(2) alcune specie di fauna, anche se comprese negli Allegati del Regolamento UE, non possono essere introdotte nel nostro Paese (vedi Normativa italiana di riferimento). La Convenzione e il Regolamento comunitario consentono ad ogni Stato Membro l’adozione di misure più restrittive anche in ordine alla detenzione di animali vivi.
(3) il documento originale del permesso/certificato CITES emesso dal Paese esportatore deve essere presentato in Dogana congiuntamente al permesso di importazione in Italia.
Modalità di pagamento del diritto speciale di prelievo
Sono indicate, di seguito, le modalità di pagamento del diritto speciale di prelievo (dsp) di 27,00 euro, dovuto per ciascun permesso richiesto (fino a tre specie) di importazione o di esportazione, e la documentazione dell’avvenuto pagamento da presentare insieme alla domanda e ai relativi allegati.
Pagamento mediante bollettino postale Mod. ch-8-ter, sul conto corrente n. 10178010 intestato a Tesoreria di Stato di Viterbo L. 59 13/3/93 Fauna e Flora Direz. Prot. Natura
Causale: D.M. Ambiente 09/03/2018 (e i dati specificati di seguito)
- per la richiesta di un unico permesso di importazione è sufficiente presentare l’attestazione originale di pagamento del bollettino, indicando nella causale anche il nome dell’importatore, nonché Paese e numero del/dei permesso/i di esportazione/certificato di ri-esportazione estero/i;
- per la richiesta di più permessi di importazione presentati nello stesso giorno è anche possibile fornire, anziché singole attestazioni, la distinta dei documenti Cites di esportazione esteri di riferimento, con le relative copie, l’attestazione originale di pagamento cumulativo e le relative copie. Nella causale del bollettino sono indicati anche il nome dell’importatore e il numero dei permessi richiesti;
- per la domanda di un unico permesso di esportazione è necessario presentare l’attestazione originale di pagamento che riporti, nella causale, il nome dell’esportatore, la tipologia degli esemplari (ad esempio, caviale, animali vivi, campioni biologici, ecc), il paese di destinazione e il nome dell’importatore estero;
- per la richiesta di più permessi di esportazione presentati nello stesso giorno è necessario fornire una distinta, con le relative copie, dove sono indicati la tipologia degli esemplari, i relativi paesi di destinazione e i nomi degli importatori esteri, nonché l’attestazione originale, e relative copie, del bollettino di pagamento cumulativo che riporti nella causale anche il nome dell’esportatore e il numero dei permessi richiesti.
Pagamento mediante bonifico bancario o postale, i cui riferimenti sono:
TESORERIA DI STATO DI VITERBO – (Via G. Marconi, 26 – 01100 Viterbo – Italia)
IBAN: IT59J0760103200000010178010
SWIFT: BPPIITRR (lo Swift è relativo a Poste Italiane SpA, utile per chi dispone il bonifico dall’estero)
Causale: DM Ambiente 09/03/2018 (e i dati che si segnalano di seguito)
- per la richiesta di un unico permesso di importazione è sufficiente presentare la nota di eseguito del bonifico, attestante l’avvenuto versamento da parte dell’importatore e indicare nella causale anche Paese e numero del/dei permesso/i di esportazione/certificato di ri-esportazione estero/i;
- per la richiesta di più permessi di importazione presentati nello stesso giorno è anche possibile presentare, anziché singole note di eseguito, la distinta dei documenti Cites di esportazione esteri di riferimento con le relative copie, insieme alla nota di eseguito del bonifico cumulativo e relative copie. Il bonifico riporta nella causale anche il nome dell’importatore e il numero dei permessi richiesti;
- per la domanda di un unico permesso di esportazione, la nota di eseguito del bonifico riporta, nella causale, anche il nome dell’esportatore, la tipologia degli esemplari (ad esempio, caviale, animali vivi, campioni biologici, ecc), il paese di destinazione e il nome dell’importatore estero;
- per la richiesta di più permessi di esportazione presentati nello stesso giorno è necessario fornire la nota di eseguito di un bonifico cumulativo, e relative copie, dove sono riportati, nella causale, anche il nome dell’esportatore e il numero dei permessi richiesti, nonché la distinta, con le relative copie, dove sono specificati la tipologia degli esemplari, i relativi paesi di destinazione e i nomi degli importatori esteri.
Consigli ai viaggiatori
Se siete interessati all’acquisto di souvenir esotici all’estero, prima di partire dall’Italia richiedete, se necessario, le opportune informazioni al Ministero dell’Ambiente o Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o all’Arma dei Carabinieri-Servizio CITES (ex Corpo Forestale dello Stato). In ogni caso è bene consultare il Regolamento (UE) 2019/2017 e il Regolamento UE 2023/966 per le opportune verifiche.
Non è necessario presentare alcun documento CITES per introdurre nell’Unione europea, al proprio seguito, ovvero facenti parte del proprio bagaglio personale, le seguenti specie di allegato B:
- Caviale della specie di storione (Acipenseriformes spp.), etichettato, fino a un massimo di 125 grammi a persona
- “Bastoni della pioggia” di Cactacee spp. fino a un massimo di tre per persona
- Esemplari morti lavorati di Crocodylia spp. (esclusa la carne e i trofei di caccia) fino ad un massimo di quattro per persona
- Conchiglie Strombus gigas fino a un massimo di tre per persona
- Hippocampus spp. fino a un massimo di quattro esemplari morti per persona
- Conchiglie di Tridacnidae spp. fino a tre esemplari per persona di peso complessivo non superiore a tre kg., dove per esemplare si intende una conchiglia intera o due metà corrispondenti
- Esemplari di legno di agar (Aquilaria spp. e Gyrinops spp.) – fino a 1 kg. di trucioli, 24 ml. di olio e due fili di grani o rosari (oppure due collane o braccialetti) per persona, complessivamente.
Beni di interesse storico-artistico e strumenti musicali
Nel caso si intenda esportare dall’Italia beni di interesse storico-artistico, disciplinati dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004 – artt. 10 e 11) e realizzati con materiali derivati da esemplari di specie elencate negli Regolamento CE 338/97 ed alle Appendici della CITES, ovvero strumenti musicali che abbiano componenti CITES quali, ad esempio avorio, legni tropicali, ecc.è necessario ottenere preventivamente dal Ministero della Cultura – Ufficio Esportazione il rilascio di un attestato di libera circolazione per Paesi facenti parte della UE (ALC) la licenza di esportazione per Paesi extra UE (per beni di oltre 50 anni e che siano opera di autore non più vivente) o aver presentato agli stessi uffici esportazione una autocertificazione (per beni che non superano i 50 anni o che siano opera di autore vivente).
Decreto Ministero dell’Ambiente 23 marzo 1994 Istituzione del registro delle istituzioni scientifiche previsto dall’art. VII, paragrafo 6, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). (Pubblicato in G.U. n. 87 del 15.04.94)
Scambi tra Istituzioni scientifiche e di ricerca a fini non commerciali
E’ detenuto presso il Ministero dell’ambiente – Servizio conservazione della natura, il registro delle istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private che possono usufruire delle semplificazioni e agevolazioni previste dall’articolo VII, paragrafo 6, della Convenzione di Washington per lo scambio, a fini non commerciali, con altre istituzioni scientifiche registrate presso il segretariato della Convenzione di Washington, di esemplari da museo e da erbario, inclusi i materiali di piante vive, di esemplari da museo congelati, disseccati, preparati per microscopio o conservati in altre forme ed elencati nelle appendici della Convenzione di Washington (Decreto del Ministero dell’Ambiente 23 marzo 1994).
Modulistica
Le richieste di permessi import/export CITES vanno indirizzate a:
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Centrale per la Politica Commerciale Internazionale– Ufficio XI-CITES
Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma
Le istanze possono essere presentate anche direttamente all’Ufficio accettazione spedizione corrispondenza – UASC.
L’ufficio, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, provvede anche alla consegna degli atti e provvedimenti adottati dall’Amministrazione (previa verifica da parte del richiedente dell’avvenuto rilascio del permesso).
In questa sezione l’utente trova i vari moduli di richiesta dei permessi, che devono essere compilati in tutte le loro parti e corredati da tutti documenti indicati.
Prima di compilare i Moduli n.1 e n.2, si raccomanda di leggere attentamente il foglio Istruzioni e Spiegazioni
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- Scheda di richiesta di licenza
- Istruzioni e Spiegazioni
- Richiesta di licenza per una sola specie: modulo n. 1
- Richiesta di licenza per più specie: moduli n. 1 e n. 2 (massimo tre)
- Dichiarazione relativa alle prescrizioni inerenti l’allevamento di esemplari del genere Python
Dott. Lucio Loiero – Capo Ufficio XI DGUE – DCPCI
tel. +39 06/36915083 e-mail: lucio.loiero@esteri.it
PEC: cites@cert.esteri.it
E-mail: cites@esteri.it
Tiziana Vecchio – Capo Sezione CITES – tel 06/36913230 tiziana.vecchio@esteri.it
Giovanna TUFARELLI – tel. 06/3691 2281; giovanna.tufarelli@esteri.it
Giuseppina DELL’OREFICE – tel. 06/36915142; g.dellorefice@esteri.it
Viktoriya Poroshyna tel. 06/36912219 viktoriya.poroshyna@esteri.it
Ares Maria Varvaro 06/36912196; aresmaria.varvaro@esteri.it
UASC – Ufficio Accettazione Spedizione Corrispondenza
L’UASC (Ufficio Accettazione Spedizione Corrispondenza) è un ufficio aperto al pubblico dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:
- lun-mer-giov 11.00 – 13.30;
- mar-ven 13.30-15.00;
per i soli mesi di luglio e di agosto, l’ufficio potrebbe osservare un orario differente e/o su appuntamento.
L’UASC è ubicato a Piazzale della Farnesina Lato Stadio Olimpico – Ufficio UASC presso Ufficio Passi, Via Tommaso Tittoni, 00135 Roma
Presso questo ufficio possono essere presentate le istanze e la documentazione relativa ai settori agroalimentare e CITES gestiti da DGPCI – Uff. XI.
L’UASC provvede inoltre alla consegna dei provvedimenti autorizzatori o di altri atti adottati dalla Amministrazione ai legali rappresentanti delle ditte ovvero a soggetti dalle stesse formalmente incaricati attraverso una delega.
Tale delega, presentata in originale e corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità con firma del sottoscrittore, dovrà essere depositata una sola volta, antecedentemente la prima richiesta.
In caso di ritiro del permesso presso l’UASC del Ministero da parte del titolare (o di un corriere munito di delega), si raccomanda al richiedente di contattare preventivamente l’Ufficio CITES per verificare l’avvenuto rilascio del permesso.
Per informazioni: Tel. Marco Tomassini 06/3691 2046 – Anna Battaggia 06/3691 2083; Marco Bruno, Luca Francesco dello Prete Castro, tel 06/36912059; e-mail dgue.uasc@esteri.it;
Link correlati
- cites.org
- traffic.org
- eu-wildlifetrade.org
- unep-wcmc.org
- www.mase.gov.it (https://www.mase.gov.it/pagina/direzione-generale-patrimonio-naturalistico-e-mare-pnm)
- Arma dei Carabinieri (https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita%27-e-parchi/raggruppamento-cites)
- www.adm.gov.it › Agenzia delle dogane e dei Monopoli https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/convenzione-washington-cites