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Accordo di libero scambio UE-Singapore

I negoziati per un accordo di libero scambio e tutela degli investimenti tra l’UE e Singapore sono i primi ad essere stati conclusi (nel 2017) con un paese del sud-est asiatico, una delle regioni più dinamiche del mondo.

L’accordo di libero scambio (ALS) è entrato in vigore il 21 novembre 2019. L’accordo di protezione degli investimenti (inizialmente parte dell’ALS, poi scorporato) entrerà in vigore non appena sarà stato ratificato da tutti gli Stati membri dell’UE secondo le rispettive procedure nazionali.

L’accordo di libero scambio UE-Singapore prevede l’eliminazione dei dazi doganali e delle barriere non tariffarie che ostacolano il commercio di beni e servizi; l’accordo contiene anche importanti disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale, la liberalizzazione degli investimenti, gli appalti pubblici e la concorrenza e un ampio capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile che introduce elevati standard di lavoro, sicurezza, ambiente e protezione dei consumatori.

In particolare, l’ALS elimina le tariffe per tutti i prodotti esportati dall’UE (la maggior parte dei quali beneficiavano già di esenzione daziaria); oltre l’80% dei prodotti importati da Singapore (tra cui elettronica, prodotti farmaceutici, petrolchimici e prodotti agricoli trasformati) entreranno nell’UE senza dazi sin dall’entrata in vigore dell’accordo. Per i restanti prodotti, le tariffe UE saranno rimosse entro 3 anni (ad es. per tessili e tappeti) o 5 anni (biciclette, frutta, cereali e calzature sportive).

L’accordo rimuove anche le barriere tecniche e quelle non tariffarie, risolvendo le divergenze normative in alcuni settori chiave come l’elettronica, i prodotti farmaceutici, i dispositivi medici e le attrezzature per la generazione di energia rinnovabile, dove l’UE e Singapore hanno concordato di uniformare i loro standard, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione di conformità ai pertinenti standard internazionali, evitando così duplicazioni di procedure onerose e test di conformità.

Nel caso dei veicoli a motore e loro componenti, l’UE e Singapore hanno stabilito di promuovere gli standard internazionali e di astenersi dall’introdurre misure che se ne discostino. I nuovi veicoli a motore e relative componenti esportati dall’UE entreranno nel mercato di Singapore senza ulteriori test, purché siano certificati secondo i regolamenti UNECE.

Per quanto riguarda i prodotti di origine animale e vegetale, le misure sanitarie e fitosanitarie adottate dalle parti non verranno modificate dall’accordo. Il commercio di prodotti alimentari tra UE e Singapore sarà comunque facilitato, ad esempio attraverso il riconoscimento dei sistemi di ispezione e certificazione dell’UE, evitando così che le autorità di Singapore debbano ispezionare ogni singolo impianto di trasformazione alimentare dell’Unione.

L’UE e Singapore si sono anche impegnati a rafforzare la cooperazione doganale per semplificare, armonizzare e ammodernare le procedure commerciali, in modo da ridurre i costi di transazione per le imprese.

Nel settore terziario è stato concordato un maggiore accesso al mercato in una vasta gamma di servizi, dalle telecomunicazioni ai servizi ambientali, dall’ingegneria all’informatica e al trasporto marittimo. Nei servizi finanziari, le banche commerciali dell’UE potranno, in base a specifiche condizioni, aumentare il numero di sedi che offrono servizi alla clientela. In ogni caso, le parti mantengono il diritto a stabilire standard di qualità e sicurezza e a regolamentare nel perseguimento di obiettivi legittimi. L’accordo protegge alcuni settori sensibili (come la TV, la radio e il cinema, la salute pubblica e l’istruzione, i servizi sociali e la distribuzione idrica) in cui non sono stati assunti impegni.

Nuove opportunità si aprono anche nel settore degli appalti pubblici, dal momento che entrambe le parti hanno concordato di migliorare e semplificare le procedure di gara e si sono impegnate ad ampliare il numero di contratti disponibili, in particolare nel settore ferroviario e presso l’Agenzia nazionale dell’ambiente di Singapore.

Nel campo della proprietà intellettuale, l’accordo consolida i sistemi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale esistenti in entrambe le Parti, anche a livello doganale. Singapore ha accettato, inoltre, di rafforzare il suo attuale regime di tutela delle indicazioni geografiche (IIGG) attraverso l’istituzione di un sistema di registrazione. Grazie a questo accordo, circa 190 IIGG relative a vini, alcolici e alcuni prodotti agricoli godranno di un livello di protezione analogo a quello dell’UE.

Infine, l’accordo include un capitolo sullo sviluppo sostenibile con disposizioni vincolanti volte a garantire che i livelli nazionali di protezione dell’ambiente e del lavoro siano in linea con le norme e gli accordi internazionali fondamentali. Le parti sociali e la società civile saranno coinvolte nel monitoraggio dell’attuazione di questa parte dell’accordo; in caso di dispute, si ricorrerà ad un meccanismo di risoluzione delle controversie appositamente previsto.

 

Maggiori informazioni sull’accordo 

 

Contatti:

Ufficio IX DGUE

Politica commerciale comune

E-mail:  dgue-09@esteri.it

 

Per informazioni relative all’attuazione dell’accordo e problemi di accesso al mercato:

Ufficio X DG UE

E-mail:  dgue-10@esteri.it