L’Unità di crisi per le imprese raccoglie le notifiche di importazioni petrolifere di cui all’art. 3 quaterdecies (3m) del Reg. 833/2014 del Consiglio (Testi consolidati – EUR-Lex (europa.eu)), che dovranno pervenire mediante l’apposito modulo in formato Excel all’indirizzo export.crisiucraina@esteri.it
L’art. 3 quaterdecies (art. 3m nella versione inglese) reca il divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, nonché di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.
Il medesimo articolo prevede, al paragrafo 3, misure transitorie che consentono di importare petrolio greggio e prodotti petroliferi di origine russa:
- fino al 5 dicembre 2022, per operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o per l’esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00 conclusi prima del 4 giugno 2022, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;
- fino al 5 febbraio 2023, per operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o per l’esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi prima del 4 giugno 2022, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento
I contratti di acquisto di cui sopra devono essere notificati entro e non oltre il 24 giugno 2022 utilizzando l’apposito modulo.
Le operazioni di acquisto una tantum per consegna a breve termine devono essere notificate entro e non oltre 10 giorni dall’avvenuto completamento delle stesse. Al fine del computo dell’avvenuto completamento dell’operazione, fa fede il giorno di consegna definitiva della merce.