Modulo di richiesta informazioni
(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICI I e IV)
L’Ufficio consolare può erogare al cittadino italiano stabilmente residente nella propria circoscrizione consolare, iscritto all’AIRE e che si trovi in situazione di comprovata indigenza un sussidio. La concessione del sussidio ha carattere di assoluta eccezionalità ed avviene compatibilmente con i fondi disponibili iscritti a bilancio.
Al cittadino italiano temporaneamente all’estero e residente in Italia o in altra circoscrizione consolare, che si trovi ad affrontare difficoltà economiche impreviste e che non possa avvalersi dell’aiuto di familiari o terze persone (per esempio attraverso società abilitate al trasferimento di contanti), può essere concesso un prestito, che l’interessato si impegna a restituire all’Erario entro 90 giorni. La concessione del prestito è subordinata alla verifica della condizione di difficoltà economica del connazionale e dell’impossibilità di provvedervi da parte dei familiari a ciò tenuti per legge (art. 433 c.c.).