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Assistenza nella ricerca di connazionali

Modulo di richiesta informazioni

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO II e IV)

Informazioni riguardanti cittadini italiani all’estero possono essere fornite nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/ 2003 e Reg. UE 2016/679), che impone nella maggior parte dei casi il consenso della persona cercata. Tenendo presente che non tutti i cittadini italiani emigrati all’estero si sono registrati presso gli Uffici consolari italiani, qualora individuata la persona cercata, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunicherà alla stessa i termini della richiesta ed i riferimenti del richiedente.

Gli Uffici consolari effettuano, nei limiti degli strumenti ammessi dalla legislazione locale e di quanto sopra specificato, ricerche per le quali il richiedente abbia dimostrato un interesse legittimo. Le richieste vanno indirizzate direttamente via mail all’Ufficio consolare competente mediante istanza autografa motivata (in carta semplice), allegando la copia di un documento d’identità valido del richiedente.

In caso di scomparsa deve essere presentata una denuncia ai competenti organi di polizia. Copia di tale denuncia (possibilmente in formato pdf) deve essere trasmessa all’Ufficio consolare territorialmente competente e, per conoscenza, all’Ufficio IV della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (dgit-04@esteri.it). Soltanto nel caso in cui non si possa individuare l’Ufficio consolare competente, le richieste potranno essere indirizzate al citato ufficio.

In merito alle richieste di conoscere l’indirizzo di residenza all’estero di connazionali, anche a fini di notifica, si fa presente che esse vanno indirizzate ai relativi Comuni italiani di iscrizione AIRE (Comune di ultima residenza in Italia o Comune di origine). Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) sono, infatti, tenute presso i Comuni e presso il Ministero dell’Interno (art. 1, comma 1, legge 470/1988).