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Riacquisto della cittadinanza

  1. La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge 91/92. Si segnala in particolare che il cittadino, residente all’estero, che ha perso la cittadinanza può riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa;
  2. Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che – in virtù del matrimonio – abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanza italiana e possono riacquistarla, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione. La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente.

Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

  • atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
  • documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
  • documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
  • certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.