(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO IV)
Convenzione di Berlino del 10.2.1937
Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)
(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO IV)
Le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono assistenza in caso di rimpatrio di salme di cittadini italiani deceduti all’estero.
In questo ambito, provvedono alla richiesta di autorizzazione al Comune italiano per la tumulazione della salma o delle ceneri, se il decesso è avvenuto in uno dei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione di Berlino del 1937, e al rilascio del passaporto mortuario.
Al fine di ottenere il passaporto mortuario il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare e produrre la seguente documentazione, legalizzata e tradotta in lingua italiana:
- certificato di morte;
- certificato della competente Autorità sanitaria locale dalla quale risulti che sono state osservate specifiche prescrizioni igieniche di sicurezza;
- certificato che attesti il decesso in zona esente da malattie infettive e di natura endemica.
Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Berlino concernente il trasporto delle salme sono: Austria, Belgio, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera e Turchia.