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Rimpatrio Salme

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO IV)

Circolare n.7 del 4.4.1979 M/VII/1 – Segnalazione di decessi di connazionali ed introduzioni di salme in Italia

Convenzione di Berlino del 10.2.1937

Leggi regionali in materia di contributi per il rimborso delle spese di rimpatrio salme di connazionali emigrati deceduti all’estero.

Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO IV)

Le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono assistenza in caso di rimpatrio di salme di cittadini italiani deceduti all’estero.
In questo ambito, provvedono alla richiesta di autorizzazione al Comune italiano per la tumulazione della salma o delle ceneri, se il decesso è avvenuto in uno dei Paesi che non hanno ratificato la Convenzione di Berlino del 1937, e al rilascio del passaporto mortuario.
Al fine di ottenere il passaporto mortuario il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare e produrre la seguente documentazione, legalizzata e tradotta in lingua italiana:

  • certificato di morte;
  • certificato della competente Autorità sanitaria locale dalla quale risulti che sono state osservate specifiche prescrizioni igieniche di sicurezza;
  • certificato che attesti il decesso in zona esente da malattie infettive e di natura endemica.

Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Berlino concernente il trasporto delle salme sono: Austria, Belgio, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera e Turchia.