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Gara europea a procedura ristretta per l’affidamento di servizi assicurativi ad adesioni facoltative per la copertura rimborso spese mediche per il personale della Pubblica Amministrazione in servizio all’estero e familiari e per i Contrattisti assunti in sedi estere e familiari

 

Gara europea a procedura ristretta per l’affidamento di servizi assicurativi ad adesioni facoltative per la copertura rimborso spese mediche per il personale della Pubblica Amministrazione in servizio all’estero e familiari e per i Contrattisti assunti in sedi estere e familiari

 

Termine: Ore 12:00 del 27 Luglio 2010

 

Ai sensi dell’art. 10 “ Altre Informazioni” del Disciplinare di Gara, si riportano di
seguito i quesiti pervenuti e le relative risposte

 

Domanda – art. 4 Durata e proroga del contratto (terzo comma): a quale periodo assicurativo deve riferirsi la richiesta che il rapporto tra sinistri pagati e riservati e i premi imponibili incassati sia superiore al 60% (un anno, ciascun anno, intero contratto)?


Risposta – il rapporto Sinistri / Premi deve riferirsi all’intero periodo contrattuale che decorre dal 31.12.2010, data di inizio di ciascuna polizza (lotti nn. 1 e 2); tale rapporto S/P deve essere allegato, da parte della compagnia assicuratrice, all’atto della eventuale notifica di risoluzione del contratta a questa Direzione Generale.

Domanda – E inoltre a quale data devono essere rilevati gli importi relativi ai sinistri pagati e riservati di competenza del periodo interessato?

Risposta – Fermo rimanendo che nei capitolati Lotti nn. 1 e 2 è prevista anche per la compagnia assicuratrice la facoltà di risolvere il /i contratti ad ogni scadenza annuale, non è prevista una data definita alla quale potersi riferire, che rimane nella discrezione della compagnia di assicurazione, ma l’andamento generale dei contratti deve comunque essere rilevato ad una data prossima precedente alla notifica del
recesso, anche tenuto conto che i premi vengono corrisposti con cadenza mensile.

Domanda – Art. 14 Criteri e modalità di liquidazione (primo comma): come si rende
compatibile la disposizione normativa che prevede che non verranno prese in considerazione richieste i rimborso inoltrate oltre un anno dalla data dell’ultima spesa sostenuta in relazione alla malattia denunciata con la previsione legislativa che fissa in due anni la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto assicurativo?

Risposta – La prescrizione dei diritti nascenti dal contratto assicurativo è di due anni a norma delle disposizioni di legge che, per le assicurazioni rimborso spese mediche, decorre dalla data di emissione della prima fattura di spesa. Il termine di un anno dalla data dell?ultima spesa sostenuta in relazione alla malattia/infortunio/maternità denunciata è una facoltà aggiuntiva prevista al primo comma dell’art. 14 del
capitolato lotto n. 1( e dell’art. 12 lotto n. 2) esclusivamente per quelle patologie che richiedono cure cicliche – continuative che possono superare i predetti termini di legge.