{"id":29763,"date":"2021-07-08T12:47:29","date_gmt":"2021-07-08T10:47:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/?page_id=29763"},"modified":"2026-02-25T17:18:26","modified_gmt":"2026-02-25T16:18:26","slug":"aire_0","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/aire_0\/","title":{"rendered":"Anagrafe Italiani residenti all&#8217;estero (A.I.R.E.)"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"img-fluid wp-image-101282 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/www.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/CARD-AIRE.jpg\" alt=\"Anagrafe Italiani residenti all\u2019estero (A.I.R.E.)\" width=\"800\" height=\"502\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. \u2013 UFFICIO II)<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470!vig=\">LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 \u2013 Normattiva<\/a>). Viene gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all\u2019estero.<\/p>\n<p>La Legge 19 gennaio 2026 n.11, entrata in vigore in data 19.02.2026, introduce nuove disposizioni in materi di anagrafe e di modalit\u00e0 di iscrizione all\u2019AIRE.<\/p>\n<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (AIRE) e l\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (APR) costituiscono l\u2019Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell\u2019Interno nel 2022. L\u2019ANPR \u00e8 una banca-dati unitaria a livello nazionale che contiene le informazioni inserite e gestite dai Comuni.<\/p>\n<p>Il cittadino italiano che dichiara di risiedere all\u2019estero viene registrato nello schedario consolare del Consolato competente territorialmente attraverso la sua richiesta di iscrizione all\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (AIRE) che viene trasmessa al Comune di sua ultima residenza in Italia. A sua volta, Il Comune proceder\u00e0 all\u2019iscrizione del cittadino nella sezione AIRE e lo canceller\u00e0 dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente in Italia (APR).<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un <strong>obbligo<\/strong> del cittadino (art. 6, L. 470\/1988; art. 11 L. 1228\/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali, quali per esempio:<\/p>\n<ul>\n<li>votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459\/2001;<\/li>\n<li>votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo pressoi seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all\u2019U.E.;<\/li>\n<li>ottenere il rilascio di documenti di identit\u00e0 e di viaggio;<\/li>\n<li>richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all\u2019estero;<\/li>\n<li>rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli va consultata la sezione <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/autoveicoli_e_patenti\/patenteguida\/\">Patente di guida<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che fissano all\u2019estero la dimora abituale;<\/li>\n<li>quelli che gi\u00e0 vi risiedono e non sono ancora iscritti;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Non devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che si recano all\u2019estero per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi;<\/li>\n<li>i lavoratori stagionali;<\/li>\n<li>i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all\u2019estero nell\u2019ambito di attivit\u00e0 scolastiche fuori dal territorio nazionale;<\/li>\n<li>i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero e i loro familiari conviventi \u00a0che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;<\/li>\n<li>Il personale civile e militare che fruisce dell\u2019indennit\u00e0 di lungo servizio all\u2019estero e familiari conviventi;<\/li>\n<li>Il personale civile e i militari italiani in servizio presso gli uffici e i loro familiari conviventi e le strutture della NATO dislocate all\u2019estero.<\/li>\n<li>Gli studenti che si trasferiscono all\u2019estero per il periodo del corso di studi rimanendo a carico dei genitori e usufruendo dell\u2019assistenza sanitaria in Italia, in quanto mantengono la propria dimora abituale in Italia. Gli stessi dovranno informare l\u2019Ufficio consolare competente della propria presenza nel Paese.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>L\u2019iscrizione all\u2019AIRE \u00e8 facoltativa per:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>I cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all\u2019estero per l\u2019Unione Europea o per organizzazioni internazionali di cui l\u2019Italia \u00e8 parte.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si ricorda che l\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8\u00a0<strong>GRATUITA<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Come si effettua la richiesta di iscrizione all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p><strong>ATTENZIONE: <\/strong>Di seguito vengono fornite informazioni generali. <strong>Si raccomanda di consultare il sito web dell\u2019Ufficio consolare competente per territorio di residenza.<\/strong><\/p>\n<p>La richiesta di iscrizione pu\u00f2 essere effettuata per l\u2019intero nucleo familiare attraverso il portale dei servizi consolari online chiamato\u00a0<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\"><strong>Fast-It<\/strong><\/a><strong>\u00a0<\/strong>disponibile in lingua italiana ed inglese, all\u2019interno del quale sono disponibili le \u201cDomande Frequenti<span style=\"text-decoration: line-through;\">\u201d <\/span><\/p>\n<p>Per utilizzare il portale Fast It \u00e8 necessario avere un indirizzo di posta elettronica.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 importante<\/strong>\u00a0inserire i propri dati e l\u2019indirizzo in modo esatto e completo insieme a tutti i documenti richiesti dal portale Fast-It.<\/p>\n<p><strong>ATTENZIONE:<\/strong> La richiesta d\u2019iscrizione all\u2019AIRE non si intende automaticamente accettata: lo stato della pratica sar\u00e0 aggiornato di volta in volta sul portale. Verr\u00e0 inviata all\u2019interessato una notifica, anche tramite email, dell\u2019effettivo completamento dell\u2019iscrizione all\u2019AIRE.<\/p>\n<p><strong>L\u2019Ufficio consolare<\/strong> che riceve la richiesta d\u2019iscrizione all\u2019AIRE, una volta controllata l\u2019esattezza della documentazione prodotta, <strong>registra il richiedente nello schedario consolare e trasmette la richiesta di iscrizione all\u2019AIRE al Comune italiano di ultima residenza dell\u2019istante<\/strong> <strong>entro 180 giorni<\/strong>. L\u2019aggiornamento dell\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (AIRE) \u00a0da parte del Comune pu\u00f2 richiedere periodi di tempo variabili.<\/p>\n<p><strong>L\u2019iscrizione decorre dalla data della presentazione della domanda completa. <\/strong><\/p>\n<p>Nel caso di presentazione di <strong>domanda d\u2019iscrizione all\u2019 AIRE incompleta<\/strong>, il Consolato chieder\u00e0, tramite lo stesso portale Fast It, l\u2019integrazione della documentazione mancante da trasmettere entro il <strong>termine di 30 giorni<\/strong>. La mancata integrazione della documentazione richiesta comporter\u00e0 l\u2019annullamento della pratica di di iscrizione all\u2019AIRE e il cittadino dovr\u00e0 presentare una nuova domanda.<\/p>\n<p>Gli eventuali motivi di <strong>rifiuto<\/strong> della domanda d\u2019iscrizione all\u2019 AIRE sono:<\/p>\n<ul>\n<li>domanda presentata ad un Ufficio consolare non competente per territorio;<\/li>\n<li>mancato possesso della cittadinanza italiana del richiedente;<\/li>\n<li>mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta tramite Fast-It entro il termine di 30 giorni.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Domanda di iscrizione all\u2019A.I.R.E. di minori:<\/strong><\/p>\n<p>La richiesta di iscrizione all\u2019A.I.R.E. per un minore deve essere sottoscritta da entrambi i titolari della responsabilit\u00e0 genitoriale e corredata dalle copie dei rispettivi documenti d\u2019identit\u00e0.<\/p>\n<p>In mancanza della firma di entrambi i genitori, la domanda dovr\u00e0 essere integrata da un documento di assenso del genitore che non ha firmato e da copia del suo documento d\u2019identit\u00e0. In mancanza dell\u2019assenso, il genitore richiedente l\u2019iscrizione dovr\u00e0 spiegare le ragioni del mancato assenso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Iscrizione all\u2019A.I.R.E. d\u2019Ufficio:<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione del cittadino residente all\u2019estero pu\u00f2 anche avvenire d\u2019ufficio, sulla base di informazioni di cui l\u2019Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (vedi art. 6, comma 6, Legge 470\/1988 e Legge 241\/1990 in materia di procedimento amministrativo).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Verifica della propria scheda anagrafica:<\/strong><br \/>\nTramite il portale\u00a0<a href=\"https:\/\/serviziconsolarionline.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\"><strong>Fast It<\/strong><\/a>\u00a0\u00e8 possibile anche\u00a0verificare la propria scheda anagrafica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare competente per territorio <strong>entro 90 giorni dal trasferimento della residenza<\/strong> e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. \u00a0Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (modificata dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213), della Legge 27 ottobre 1988, n. 470 e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a <strong>sanzioni pecuniarie amministrative<\/strong><span style=\"text-decoration: line-through;\">. <\/span><\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 competente per l\u2019accertamento e l\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/aire_0\/aggiornamenti-a-cura-del-cittadino\/\"><strong>Aggiornamenti a cura del cittadino:<\/strong><\/a><\/p>\n<p>Il cittadino residente all\u2019estero ed iscritto all\u2019AIRE <strong>\u00e8 responsabile<\/strong> dell\u2019aggiornamento<strong> della propria posizione anagrafica,<\/strong> dovendo pertanto comunicare\u00a0tempestivamente all\u2019ufficio consolare:<\/p>\n<ul>\n<li>Ogni modifica del proprio stato civile, anche per la trascrizione in Italia degli atti stranieri che lo riguardino (matrimonio, unione civile, nascita, divorzio, morte, ecc.);<\/li>\n<li>Ogni variazione di indirizzo. <strong>\u00c8 importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo<\/strong>\u00a0attenendosi alle norme postali del Paese di residenza (vedere le voci: <strong>Cambio di indirizzo all\u2019interno del Paese estero<\/strong> e <strong>Trasferimento da una circoscrizione consolare ad un&#8217;altra (dello stesso Paese o di un altro Paese<\/strong>).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Il mancato aggiornamento delle informazioni personali, in particolare quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino ed il ricevimento del plico elettorale in caso di votazioni. <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cambio di indirizzo (all\u2019interno della stessa circoscrizione consolare)<\/strong><\/p>\n<p>Il cittadino iscritto all\u2019AIRE che si trasferisce all\u2019interno della stessa circoscrizione consolare di residenza deve presentare la dichiarazione di cambio di indirizzo per s\u00e9 ed i propri familiari conviventi all\u2019Ufficio consolare entro 90 giorni dal trasferimento: la richiesta va effettuata attraverso il portale online\u00a0<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\"><strong>Fast-It<\/strong><\/a><strong>\u00a0. <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Trasferimento ad altra circoscrizione consolare<\/strong><\/p>\n<p>Il cittadino iscritto all\u2019AIRE che si trasferisce da una circoscrizione consolare ad un\u2019altra (dello stesso Paese o di un altro Paese) deve presentare la dichiarazione di trasferimento all\u2019Ufficio consolare competente territorialmente per la nuova residenza attraverso il portale <a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Fast-It<\/a><strong>\u00a0<\/strong> entro 90 giorni dal trasferimento.<\/p>\n<p>La mancata comunicazione del proprio trasferimento comporter\u00e0 la dichiarazione di irreperibilit\u00e0 del cittadino con conseguente cancellazione dell\u2019iscrizione anagrafica da parte del Comune di iscrizione AIRE.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Questioni di natura fiscale:<\/strong><\/p>\n<p>Si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell\u2019Agenzia delle Entrate. \u00a0L\u2019Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti una\u00a0<a href=\"https:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/portale\/documents\/20143\/233439\/Lavoratori+italiani+all+estero+it_Guida_Italiani_all%27estero.pdf\/b233a268-e24f-64d9-7e0c-f13322979667%20\">guida fiscale per i residenti all\u2019estero<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/aire_0\/rimpatrio\/\"><strong>Rimpatrio<\/strong><\/a><strong> in Italia<\/strong><\/p>\n<p>I cittadini iscritti all\u2019AIRE che\u00a0<strong>rientrano definitivamente in Italia<\/strong>\u00a0dovranno presentarsi presso il\u00a0<strong>Comune Italiano<\/strong>\u00a0dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.\u00a0<strong><u>L\u2019omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio \u00e8 punita con sanzione pecuniaria amministrativa.<\/u><\/strong>\u00a0Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019AIRE del cittadino con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Il Comune provveder\u00e0 a comunicare al Consolato di provenienza i dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare di cittadinanza italiana rimpatriati con la relativa data di rimpatrio.<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio consolare provveder\u00e0 ad aggiornare la posizione degli interessati nel proprio schedario consolare.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/aire_0\/cancellazione-dalla-i-r-e\/\"><strong>Cancellazione dall\u2019A.I.R.E.<\/strong><\/a><\/p>\n<p>La cancellazione dall\u2019AIRE (art. 4. L. 470\/88) viene effettuata dal Comune (eventualmente sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all\u2019estero):<\/p>\n<ul>\n<li>Per iscrizione nell\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall\u2019estero o rimpatrio.<\/li>\n<li>Per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata.<\/li>\n<li>Per irreperibilit\u00e0 presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non pi\u00f9 valido l\u2019indirizzo all\u2019estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo.<\/li>\n<li>Per perdita della cittadinanza italiana<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"&nbsp; (Ufficio di Riferimento: D.G.IT. \u2013 UFFICIO II) L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 \u2013 Normattiva). 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