{"id":29772,"date":"2021-07-08T12:51:58","date_gmt":"2021-07-08T10:51:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/?page_id=29772"},"modified":"2026-02-25T18:05:48","modified_gmt":"2026-02-25T17:05:48","slug":"passaporto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/documenti_di_viaggio\/passaporto\/","title":{"rendered":"Passaporto"},"content":{"rendered":"<p><a title=\"Modulo di richiesta informazioni\" href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/sportello_info\/DomandeFrequenti\/FAQRichiestaInfo\">Modulo di richiesta informazioni<\/a><\/p>\n<p><strong>(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. &#8211; UFFICIO II)<\/strong><\/p>\n<p>Il passaporto \u00e8 un documento sia di viaggio che di riconoscimento rilasciato:<\/p>\n<ul>\n<li>in Italia dalle Questure;<\/li>\n<li>all&#8217;estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano e, a domanda dell&#8217;interessato, pu\u00f2 essere reso valido per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti mediante l&#8217;indicazione delle localit\u00e0 di destinazione (art. 2 della legge1185\/67).<\/p>\n<p>Nel ricordare che il possesso del passaporto \u00e8 quindi requisito essenziale per l\u2019ingresso nella maggior parte dei Paesi extraeuropei, prima di intraprendere un viaggio si raccomanda una attenta consultazione del sito web\u00a0<a href=\"http:\/\/www.viaggiaresicuri.it\/\">www.viaggiaresicuri.it<\/a>\u00a0dove sar\u00e0 possibile consultare, per ogni singolo Stato di destinazione, le informazioni aggiornate sul\/i documento\/i di viaggio richiesto\/i per l\u2019ingresso nel Paese e su eventuali restrizioni e\/o requisiti specifici.<\/p>\n<p><strong>1. Rilascio del passaporto<br \/>\n<\/strong>Di norma la domanda di rilascio del passaporto va presentata all\u2019Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all\u2019estero.<br \/>\nI cittadini italiani possono chiedere il rilascio del passaporto presso un qualsiasi Ufficio emittente, sia in Italia sia all&#8217;estero. In casi particolari, il passaporto pu\u00f2 essere rilasciato da un Ufficio diverso da quello di residenza; in tali casi sar\u00e0 necessario acquisire preventivamente la\u00a0<strong>delega<\/strong>\u00a0da parte dell&#8217;Ufficio (Questura o Consolato) competente per residenza. La delega deve essere espressa.<br \/>\nPertanto, nel caso in cui la domanda venga presentata presso una circoscrizione consolare in cui non si \u00e8 residenti, \u00e8 bene tenere presente che la necessaria delega della Questura\/Consolato competente potrebbe rendere pi\u00f9 lunghi i tempi di rilascio.<\/p>\n<p><strong>2. Tipologie di passaporto<br \/>\n<\/strong>La normativa vigente prevede le seguenti tipologie di passaporto:<br \/>\na)\u00a0<strong>Passaporto ordinario<\/strong>: libretto a formato unico a\u00a0<strong>48<\/strong>\u00a0pagine;<br \/>\nb)<strong>\u00a0Passaporto temporaneo<\/strong>: libretto a\u00a0<strong>16<\/strong>\u00a0pagine;<\/p>\n<p><strong>A. Passaporto ordinario<br \/>\n<\/strong>Per passaporto ordinario si intende il passaporto elettronico che &#8211; a partire dal 26 ottobre 2006 -ha sostituito i precedenti modelli. Esso utilizza moderne tecnologie, quali la stampa anticontraffazione ed un microprocessore contenente i dati del titolare e dell\u2019autorit\u00e0 che lo ha rilasciato, che offrono standard elevati di sicurezza.<br \/>\nEsso permette, per esempio,\u00a0<strong>di entrare negli USA per soggiorni inferiori ai 90 giorni<\/strong>,\u00a0<strong>senza bisogno di chiedere il visto<\/strong>\u00a0(Visa Waiver Program).<br \/>\nLa\u00a0<strong>validit\u00e0 temporale<\/strong>\u00a0del passaporto differisce in base all\u2019et\u00e0 del titolare:<\/p>\n<ul>\n<li>per\u00a0i minori di 3 anni la validit\u00e0 \u00e8 di 3 anni;<\/li>\n<li>per\u00a0i minori dai 3 ai 18 anni la validit\u00e0 \u00e8 di 5 anni;<\/li>\n<li>per i maggiorenni la validit\u00e0 \u00e8 di 10 anni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I passaporti scaduti non possono pi\u00f9 essere rinnovati.<\/p>\n<p><strong>Documentazione necessaria ai fini del rilascio del passaporto ordinario:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>formulario\u00a0di richiesta del passaporto, debitamente compilato e sottoscritto\u00a0dall&#8217;interessato;<\/li>\n<li>esibizione\u00a0di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445\/2000;<\/li>\n<li>una fotografia recente <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/documenti_di_viaggio\/linee-guida-foto-icao\/\">conforme al formato Icao<\/a>;<\/li>\n<li>ricevuta del pagamento del costo del libretto e del contributo amministrativo, a meno di far parte delle categorie esenti di cui all\u2019art. 19 della legge 1185\/1967;<\/li>\n<li>nel\u00a0caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/resource\/doc\/2019\/09\/form1_-_atto_di_assenso_in_favore_dei_figli_minori.docx\">atto di assenso<\/a>\u00a0di entrambi genitori;<\/li>\n<li>nel\u00a0caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18 nato all&#8217;estero, \u00e8\u00a0necessario presentare al Consolato competente \u2013 che, laddove non si sia\u00a0gi\u00e0 provveduto in tal senso, provveder\u00e0 alla trasmissione in Italia, per\u00a0la successiva trascrizione nei registri di stato civile del Comune di\u00a0riferimento\u00a0 &#8211; l\u2019atto di nascita, tradotto e legalizzato (o munito di\u00a0<i>apostille<\/i>) oppure, ove previsto, il certificato su formulario plurilingue per successivo invio a trascrizione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per coloro che sono residenti nella circoscrizione consolare\u00a0ma non sono iscritti all&#8217;Aire, \u00e8 richiesta la prova della residenza all&#8217;estero.<\/p>\n<p><strong>Atto di assenso<br \/>\n<\/strong>L&#8217;atto di assenso \u00e8 una dichiarazione personale che il genitore pu\u00f2 sottoscrivere utilizzando l&#8217;apposito modulo disponibile presso l&#8217;Ufficio passaporti o redigendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione; all&#8217;atto di assenso va allegata una fotocopia del proprio documento di identit\u00e0.\u00a0<strong>La firma del genitore non cittadino dell\u2019Unione Europea va autenticata<\/strong>\u00a0dall\u2019Ufficio consolare.<br \/>\nIn caso di decesso di uno dei genitori, \u00e8 necessario presentare l\u2019atto di morte dello stesso.<br \/>\nIn assenza dell\u2019assenso dell\u2019altro genitore, il Capo della Rappresentanza consolare, nella sua veste di Giudice Tutelare dei minori residenti nella circoscrizione pu\u00f2, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito, autorizzare il rilascio del passaporto al richiedente con apposito Decreto consolare.<\/p>\n<p><strong>Passaporto individuale per i minori<br \/>\n<\/strong>Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, i minori devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validit\u00e0, di carta d\u2019identit\u00e0 valida per l\u2019espatrio.<br \/>\nLa validit\u00e0 temporale del passaporto rilasciato ad un minore \u00e8 differenziata in base all&#8217;et\u00e0 dello stesso:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>3\u00a0\u00a0anni di validit\u00e0 per i minori da 0 a 3 anni;<\/li>\n<li>5\u00a0\u00a0anni di validit\u00e0 per i minori da 3 a 18 anni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gli esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale o tutoria possono chiedere agli Uffici competenti al rilascio che i propri nomi siano riportati sul passaporto del minore. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia\u00a0 o di\u00a0 estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorit\u00e0 lo richiedano nell\u2019esercizio delle funzioni di controllo finalizzate a sventare il pericolo di sottrazione di minori.<\/p>\n<p><strong>Dichiarazione di accompagnamento<br \/>\n<\/strong>Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi pu\u00f2 dare l\u2019assenso o l\u2019autorizzazione ai sensi dell\u2019articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e vistata da un\u2019autorit\u00e0 competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all\u2019estero), il nome della persona, dell\u2019ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.<\/p>\n<p>La dichiarazione di accompagnamento \u00e8 finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere pi\u00f9 agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della domanda per la dichiarazione mediante l\u2019utilizzo anche di modalit\u00e0 telematiche (mail, PEC) . Si evidenziano di seguito le caratteristiche principali:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Pu\u00f2 riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e\/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con\u00a0destinazione determinata e non pu\u00f2 eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;<\/li>\n<li>gli esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale o tutoria possono indicare fino ad\u00a0un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di\u00a0loro;<\/li>\n<li>nel\u00a0rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi\u00a0degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano\u00a0stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 riportati in una separata attestazione, che verr\u00e0 stampata dall\u2019Ufficio competente;<\/li>\n<li>nel\u00a0caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di\u00a0trasporto, per garantire la completezza e la leggibilit\u00e0 dei dati relativi\u00a0al viaggio, \u00e8 rilasciata unicamente l\u2019attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Rilevazione delle impronte digitali e casi di esenzione<br \/>\n<\/strong>L&#8217;obbligo di inserimento delle impronte digitali nel passaporto \u00e8 stato disposto dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento (CE) n. 2252 del 2004 (come modificato dal Regolamento (CE) n. 444\/2009), che ne ha fissato l&#8217;avvio al 29 giugno 2009.<br \/>\nIl rilascio del passaporto elettronico con le impronte digitali e la firma digitalizzata\u00a0<strong>richiede la presenza fisica del connazionale presso il Consolato<\/strong>.<br \/>\nIl formulario di richiesta corredato dei documenti necessari all\u2019istruttoria pu\u00f2 essere inoltrato al Consolato competente anche per posta o tramite la rete consolare onoraria. Completata l&#8217;istruttoria, il richiedente potr\u00e0 &#8211; previo appuntamento &#8211;\u00a0 recarsi al Consolato per la rilevazione delle impronte digitali, l\u2019apposizione della firma e il rilascio a vista del documento.<br \/>\n<strong>I minori di anni 12 sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali<\/strong>.<br \/>\nE\u2019 inoltre prevista\u00a0<strong>l&#8217;esenzione permanente dalla rilevazione delle impronte digitali<\/strong>:<\/p>\n<p>a) in caso di patologia o impedimento fisico permanente opportunamente documentati (ad es. certificazione medica rilasciata da un&#8217;autorit\u00e0 sanitaria locale, strutture ospedaliere, ecc.).<br \/>\nb) in caso di menomazione o malformazione fisica evidente (si prescinde in tal caso dalla certificazione medica).<\/p>\n<p>In tali casi, viene rilasciato un libretto di passaporto ordinario senza impronte con durata decennale.<br \/>\nNei casi di\u00a0<strong>impossibilit\u00e0 temporanea<\/strong>\u00a0alla rilevazione delle impronte digitali\u00a0<strong>non dipendenti dalla volont\u00e0 del richiedente<\/strong>\u00a0si procede al rilascio del passaporto temporaneo.<\/p>\n<p><strong>Acquisizione della firma in formato digitale e casi di esenzione<br \/>\n<\/strong>All\u2019atto della rilevazione delle impronte viene acquisita digitalmente anche la firma del titolare, che viene poi stampata nella pagina contenente i dati anagrafici.<br \/>\n<strong>I minori di anni 12 sono esentati dall&#8217;apposizione della firma<\/strong>.<br \/>\nE\u2019 inoltre prevista\u00a0<strong>l&#8217;esenzione permanente dall&#8217;apposizione<\/strong>\u00a0della firma per:<\/p>\n<p>a) gli analfabeti (previa acquisizione agli atti dell&#8217;Ufficio della dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0);<br \/>\nb) coloro che presentino una impossibilit\u00e0 fisica accertata o documentata che impedisca l\u2019apposizione della firma.<\/p>\n<p><strong>Costo del passaporto ordinario<\/strong><br \/>\n<strong>Il costo attuale del libretto \u00e8 di \u20ac 42,70 a cui si aggiunge il contributo amministrativo di \u20ac73.50<\/strong>.<\/p>\n<p>Il rilascio del passaporto \u00e8\u00a0<strong>gratuito<\/strong>\u00a0nei seguenti casi:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>il\u00a0richiedente italiano residente all&#8217;estero necessita di rimpatrio consolare\u00a0o rientra per prestare il servizio militare volontario;<\/li>\n<li>il\u00a0richiedente italiano \u00e8 indigente (al fine di individuare la soglia di\u00a0indigenza ci si riferisce ai parametri utilizzati per l\u2019assistenza in\u00a0ciascun Paese. Per maggiori informazioni si suggerisce di contattare il\u00a0Consolato nella cui circoscrizione territoriale si \u00e8 residenti).<\/li>\n<li>il\u00a0richiedente italiano \u00e8 un ministro del culto o un religioso <span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>missionario<\/strong><\/span>\u00a0(in questo caso deve essere presentata una dichiarazione del superiore, in\u00a0carta timbrata, attestando che il richiedente \u00e8 religioso missionario, con\u00a0l&#8217;indicazione della sua residenza).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.B. Passaporto temporaneo<br \/>\n<\/strong>Il passaporto temporaneo\u00a0<strong>(da non confondere con il Documento di viaggio provvisorio o EU ETD)<\/strong>\u00a0\u00e8 un documento di emergenza su supporto cartaceo, espressamente previsto dal Regolamento (CE) n. 444 del 2009. Non contiene il microchip per la registrazione dei dati del titolare.<br \/>\nE\u2019 rilasciato per i casi di inabilit\u00e0 temporanea alla rilevazione delle impronte,\u00a0<strong>solo in circostanze motivate di necessit\u00e0 ed urgenza<\/strong>, per le quali lo stesso possa costituire l&#8217;unico strumento atto a garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici dei connazionali.<br \/>\nLa sua validit\u00e0 temporale non pu\u00f2 essere superiore ad un anno.<\/p>\n<p>Esso non rientra nel Visa Waiver Program e\u00a0<strong>necessita di visto per l\u2019ingresso negli USA<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Documentazione necessaria ai fini del rilascio del passaporto temporaneo<br \/>\nOltre alla documentazione richiesta per il rilascio del passaporto ordinario<\/strong>, \u00e8 necessario presentare:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>idonea documentazione attestante l\u2019inabilit\u00e0 temporanea alla rilevazione delle\u00a0impronte;<\/li>\n<li>dichiarazione attestante la sussistenza di circostanze motivate di necessit\u00e0 ed urgenza,\u00a0per le quali tale documento possa costituire l&#8217;unico strumento atto a\u00a0garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici del richiedente.<\/li>\n<li>ricevuta\u00a0del pagamento del costo del libretto, a meno di far parte delle categorie\u00a0esenti di cui all\u2019art. 19 della legge 1185\/1967.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Costo del passaporto temporaneo<br \/>\n<\/strong>Il costo attuale di tale documento \u00e8 di \u20ac 5,20.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Esaurimento delle pagine per i visti<br \/>\nQualora si intenda richiedere un nuovo libretto a causa dell\u2019esaurimento delle pagine per i visti<\/strong>, la procedura da seguire \u00e8 la stessa prevista per il rilascio del passaporto ordinario.<\/p>\n<p><strong>3. Ritiro del passaporto<br \/>\n<\/strong>Secondo la normativa vigente (art.12 Legge 1185\/1967), il passaporto pu\u00f2 venire ritirato:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>quando\u00a0sopravvengono le stesse circostanze che ne avrebbero legittimato il\u00a0mancato rilascio ai sensi dell\u2019art. 3 della Legge 1185\/67;<\/li>\n<li>quando\u00a0il titolare del passaporto che si trova all&#8217;estero non \u00e8 in grado di\u00a0fornire la prova di adempimento degli obblighi alimentari che derivano\u00a0dalla pronuncia dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria o dalla richiesta di discendenti\u00a0minorenni o inabili al lavoro, ascendenti o del coniuge non legalmente\u00a0separato;<\/li>\n<li>quando\u00a0il titolare del passaporto \u00e8 un minorenne che svolge all&#8217;estero attivit\u00e0\u00a0immorali, pericolose o nocive per la salute.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>4. Furto o smarrimento del passaporto all\u2019estero<\/strong><\/p>\n<p>Il cittadino italiano che smarrisce o subisce il furto del passaporto all\u2019estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorit\u00e0 di polizia. In caso di impossibilit\u00e0 o di comprovata difficolt\u00e0 di presentare la denuncia alle locali autorit\u00e0 di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento \u00e8 resa all\u2019ufficio competente per il rilascio del passaporto.<br \/>\nChi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia pu\u00f2 ottenere il rilascio di un nuovo passaporto.<strong><br \/>\n<\/strong>Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve partire tempestivamente e ha perso o \u00e8 stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l\u2019emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un <strong>documento di viaggio provvisorio<\/strong>,\u00a0 chiamato anche E.T.D. (Emergency Travel Document), con validit\u00e0 per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all\u2019estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.<br \/>\nUlteriori informazioni sono disponibili nella sezione <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/documenti_di_viaggio\/etd\/\">\u201cDocumento di viaggio provvisorio\u201d<\/a>.<\/p>\n<p><strong>5. Restituzione passaporti rinvenuti all\u2019estero e restituiti agli uffici consolari italiani<br \/>\n<\/strong>I passaporti oggetto di furto o smarrimento all\u2019estero e successivamente rinvenuti da parte delle locali Autorit\u00e0, vengono restituiti all\u2019Ufficio consolare nella cui circoscrizione \u00e8 avvenuto il furto o lo smarrimento.<br \/>\nSi invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all\u2019estero un furto\/smarrimento e vogliano verificare se i propri passaporti siano stati rinvenuti, a contattare l\u2019Ufficio consolare territorialmente\u00a0 competente per ulteriori informazioni in merito.<br \/>\nSi segnala che l\u2019eventuale ritiro del passaporto potr\u00e0 avvenire secondo le seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>ritiro\u00a0diretto presso l\u2019Ufficio consolare;<\/li>\n<li>invio per posta, con spese di spedizione a carico del richiedente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si ricorda che trascorso il periodo massimo di un anno di giacenza presso l\u2019Ufficio consolare, a decorrere dalla data in cui le Autorit\u00e0 locali restituiscono i passaporti rubati o smarriti, senza che i documenti siano stati reclamati dai legittimi proprietari, si proceder\u00e0 alla loro distruzione senza ulteriori comunicazioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Modulo di richiesta informazioni (Ufficio di Riferimento: D.G.IT. &#8211; UFFICIO II) Il passaporto \u00e8 un documento sia di viaggio che di riconoscimento rilasciato: in Italia dalle Questure; all&#8217;estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari. \u00c8 valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano e, a domanda dell&#8217;interessato, pu\u00f2 essere reso valido per i [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":29766,"menu_order":2,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-29772","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/29772","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29772"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/29772\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":177165,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/29772\/revisions\/177165"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/29766"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29772"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}