{"id":29785,"date":"2017-12-07T17:12:34","date_gmt":"2017-12-07T16:12:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/opportunita\/nella_coop_svil\/riconoscimento-di-sentenze-straniere\/"},"modified":"2025-12-16T14:55:14","modified_gmt":"2025-12-16T13:55:14","slug":"riconoscimento-di-sentenze-straniere","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/stato-civile\/riconoscimento-di-sentenze-straniere\/","title":{"rendered":"Riconoscimento di sentenze straniere (divorzio, adozione, cambiamento di nome o cognome o altro)"},"content":{"rendered":"<p>La legge di diritto internazionale privato n. 218\/1995 prevede, quale regola generale, l\u2019automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilit\u00e0 con l\u2019ordinamento italiano. Per il riconoscimento in Italia di sentenze di adozione internazionale, si invita a consultare l\u2019apposita\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/adozioni-internazionali\">sezione<\/a> dedicata.<\/p>\n<p align=\"left\">I provvedimenti stranieri devono essere trascritti presso il Comune italiano competente.<\/p>\n<p align=\"left\">Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate\u00a0 per la trascrizione in Italia:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<div align=\"left\">al Comune italiano, direttamente dall\u2019interessato;<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div align=\"left\">oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione \u00e8 stata emessa la sentenza.<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"left\">Per richiedere la trascrizione \u00e8 necessario esibire un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 e produrre:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<div align=\"left\">istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell\u2019art. 47 del DPR 445\/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all\u2019art. 64 della legge 218\/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non \u00e8 contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div align=\"left\">copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all\u2019art. 64, debitamente legalizzata e tradotta.<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"left\">Per la trascrizione delle\u00a0<strong>sentenze di divorzio emesse in un paese UE<\/strong> si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2019\/1111 (adottato il 25 giugno 2019 dal Consiglio UE e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione europea il 2 luglio 2019). La nuova normativa regolamentare prevede due differenti allegati: il Certificato Allegato II per le decisioni giurisdizionali e il Certificato Allegato VIII per separazioni o divorzi conclusi in un atto pubblico o in un accordo registrato.<br \/>\nIn materia di legalizzazione e traduzione si rende noto che tali moduli (ex art. 90) sono esenti da legalizzazione (come era previsto dall\u2019art. 52 del Regolamento (CE) 2201\/2003). Per quanto riguarda la traduzione, i certificati sono compilati nella lingua della decisione dell\u2019atto pubblico o dell\u2019accordo o in altra lingua ufficiale.<\/p>\n<p align=\"left\">\u00c8 comunque opportuno, in ogni caso, prendere preventivo contatto con la Rappresentanza diplomatica o consolare territorialmente competente per ulteriori precisazioni, o per conoscere ulteriori requisiti previsti da eventuali Accordi bilaterali o\u00a0 multilaterali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La legge di diritto internazionale privato n. 218\/1995 prevede, quale regola generale, l\u2019automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilit\u00e0 con l\u2019ordinamento italiano. Per il riconoscimento in Italia di sentenze di adozione internazionale, si invita a consultare l\u2019apposita\u00a0sezione dedicata. 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