{"id":29789,"date":"2017-12-07T16:50:19","date_gmt":"2017-12-07T15:50:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/opportunita\/nella_coop_svil\/matrimonio_0\/"},"modified":"2026-04-23T15:26:05","modified_gmt":"2026-04-23T13:26:05","slug":"matrimonio_0","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-opportunita\/italiani-all-estero\/stato-civile\/matrimonio_0\/","title":{"rendered":"Matrimonio"},"content":{"rendered":"<p><strong>Matrimonio consolare<\/strong><\/p>\n<p>Quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi \u00e8 cittadino italiano e l\u2019altro \u00e8 cittadino straniero, il matrimonio all\u2019estero pu\u00f2 essere celebrato davanti all\u2019Autorit\u00e0 consolare competente.<\/p>\n<p>Entrambi i nubendi dovranno presentare un\u2019apposita <strong>istanza<\/strong> di celebrazione del matrimonio consolare all\u2019Ufficio consolare interessato. <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/ministero\/struttura\/laretediplomatica\/\">Per ulteriori informazioni contattate la Rappresentanza diplomatica o\u00a0consolare italiana di interesse<\/a>.<\/p>\n<p>La celebrazione del matrimonio pu\u00f2 essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando i nubendi non risiedono nella circoscrizione consolare di competenza.<\/p>\n<p>Successivamente all\u2019accoglimento dell\u2019istanza, si dovr\u00e0 procedere con la <strong>richiesta di pubblicazioni<\/strong>, obbligatorie per il cittadino italiano che intende sposarsi di fronte alle Autorit\u00e0 italiane.<\/p>\n<p>Le pubblicazioni di matrimonio sono richieste all&#8217;ufficiale dello stato civile del luogo di residenza di uno dei nubendi, il Comune in Italia o il Consolato italiano all\u2019estero, e sono fatte nei luoghi di residenza di entrambi, se diversi.<\/p>\n<p>La richiesta delle pubblicazioni pu\u00f2 essere presentata di persona o tramite procura speciale redatta su carta semplice, munita dei documenti di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 di entrambi i nubendi. I cittadini non appartenenti all\u2019Unione Europea e non residenti in Italia dovranno procedere all\u2019autenticazione della propria firma.<\/p>\n<p>Le pubblicazioni resteranno affisse all\u2019Albo consolare per otto giorni interi. La celebrazione del matrimonio potr\u00e0 avvenire entro 180 giorni a partire dal quarto giorno successivo all\u2019affissione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Dove chiedere le pubblicazioni<\/strong><\/p>\n<p>In caso di <strong>matrimonio consolare<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>Se i nubendi (italiani o stranieri) sono entrambi <u>residenti in Italia<\/u>, le pubblicazioni di matrimonio sono richieste all\u2019ufficiale dello stato civile del <u>Comune<\/u> dove uno degli sposi ha la residenza. Se residenti in Comuni diversi, il Comune che riceve la richiesta provveder\u00e0 a chiederne l\u2019esecuzione anche all\u2019altro. (Si ricorda che in caso di non residenza nella circoscrizione consolare la celebrazione del matrimonio pu\u00f2 essere rifiutata).<\/li>\n<li>Se uno dei nubendi (italiano o straniero) ha la <u>residenza in Italia<\/u> mentre l\u2019altro (cittadino italiano) ha la<u> residenza all\u2019estero<\/u>, le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste <u>al Comune di residenza in Italia oppure al Consolato<\/u> italiano competente all\u2019estero. <u>L\u2019Ufficio che riceve la richiesta provveder\u00e0 a chiederne l\u2019esecuzione anche all\u2019altro Ufficio e le pubblicazioni saranno effettuate in entrambi i luoghi<\/u> di residenza.<\/li>\n<li>Se il <u>nubendo italiano ha la residenza in Italia<\/u>, mentre l\u2019altro (cittadino <u>straniero) ha la residenza all\u2019estero<\/u>, le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste <u>al Comune<\/u> italiano di residenza del nubendo ed ivi effettuate.<\/li>\n<li>Se <u>entrambi i nubendi (italiani) hanno la residenza all\u2019estero<\/u>, le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste ed effettuate <u>presso le Autorit\u00e0 consolari italiane<\/u> competenti per residenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In caso di <strong>matrimonio in Italia<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>I <u>nubendi italiani residenti all\u2019estero<\/u> devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio alle <u>Autorit\u00e0 consolari italiane competenti per residenza<\/u>. Se residenti in Circoscrizioni Consolari diverse, il Consolato che riceve la richiesta provveder\u00e0 a chiederne l\u2019esecuzione anche all\u2019altro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In caso di matrimonio <strong>davanti all\u2019Autorit\u00e0 locale straniera:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Il cittadino italiano che contrae matrimonio presso uno Stato estero <u>non \u00e8 soggetto alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che non siano espressamente richieste dall\u2019Autorit\u00e0 locale dello Stato di celebrazione<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Matrimonio dello straniero<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 116 del Codice civile prevede che il <u>cittadino straniero<\/u>, per essere ammesso al matrimonio, presenti un \u201c<strong>nulla osta<\/strong>\u201d, con il quale le competenti Autorit\u00e0 del Paese di appartenenza attestino l\u2019<u>assenza di impedimenti al matrimonio<\/u>.<\/p>\n<p>In alternativa, i cittadini dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, potranno presentare un \u201c<strong>certificato di capacit\u00e0 matrimoniale<\/strong>\u201d. I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalit\u00e0 equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte.<\/p>\n<p>Gli Stati che hanno firmato e ratificato tale Convenzione e che rilasciano il \u201ccertificato di capacit\u00e0 matrimoniale\u201d sono i seguenti: Austria, Germania, Grecia,\u00a0Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la Convenzione non pu\u00f2 essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla\u00a0ratifica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Matrimonio di fronte alle Autorit\u00e0 straniere<\/strong><\/p>\n<p>I cittadini italiani che si sposano all\u2019estero, di fronte alle Autorit\u00e0 locali, <u>non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio<\/u>, a meno che non siano richieste dalla normativa straniera.<\/p>\n<p>Per il matrimonio in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980, sar\u00e0 richiesto il\u00a0\u201c<strong>certificato di capacit\u00e0 matrimoniale<\/strong>\u201d. Tale certificato \u00e8 esente da legalizzazione e traduzione e sar\u00e0 <u>rilasciato dal Comune di residenza in Italia o, se residenti all\u2019estero, dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza<\/u>.<\/p>\n<p>Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Monaco sono i seguenti: Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la Convenzione non pu\u00f2 essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.<\/p>\n<p>In alcuni Paesi, non aderenti alla Convenzione di Monaco, le Autorit\u00e0 locali presso cui si celebra il matrimonio potrebbero richiedere <strong>un\u2019attestazione di assenza di impedimenti<\/strong> per contrarre matrimonio. Tale attestazione <u>verr\u00e0 rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nella cui circoscrizione territoriale si celebra il matrimonio<\/u>, anche se si \u00e8 residenti in Italia o in altra circoscrizione estera.<\/p>\n<p>La Rappresentanza diplomatico-consolare potr\u00e0 rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti, acquisiti d\u2019ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli ritenuti necessari per provare l\u2019inesistenza di impedimenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Trascrizione dell\u2019atto di matrimonio<\/strong><\/p>\n<p>Il matrimonio celebrato all\u2019estero, per avere valore in Italia, deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.<\/p>\n<p>L\u2019atto di matrimonio in originale emesso dall\u2019Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto (<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-opportunita\/italiani-all-estero\/traduzione-e-legalizzazione-documenti\/\">sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti<\/a>), dovr\u00e0 essere rimesso, a cura degli interessati, alla Rappresentanza diplomatico-consolare che ne curer\u00e0 la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.<\/p>\n<p>In alternativa si potr\u00e0 presentare l\u2019atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza.<\/p>\n<p>Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla\u00a0<em>Convenzione di Vienna del 1976\u00a0sul rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile<\/em>\u00a0sono esenti da legalizzazione e da traduzione. I Paesi che hanno ratificato la Convenzione sono Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la Convenzione non pu\u00f2 essere attualmente applicata per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla ratifica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Matrimonio consolare Quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi \u00e8 cittadino italiano e l\u2019altro \u00e8 cittadino straniero, il matrimonio all\u2019estero pu\u00f2 essere celebrato davanti all\u2019Autorit\u00e0 consolare competente. Entrambi i nubendi dovranno presentare un\u2019apposita istanza di celebrazione del matrimonio consolare all\u2019Ufficio consolare interessato. 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