{"id":29798,"date":"2021-07-08T13:48:07","date_gmt":"2021-07-08T11:48:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/?page_id=29798"},"modified":"2025-10-29T19:59:31","modified_gmt":"2025-10-29T18:59:31","slug":"attinotarili","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/attinotarili\/","title":{"rendered":"Atti notarili"},"content":{"rendered":"<p align=\"left\"><a title=\"Modulo di richiesta informazioni\" href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/sportello_info\/DomandeFrequenti\/FAQRichiestaInfo\">Modulo di richiesta informazioni<\/a><\/p>\n<p align=\"left\">L\u2019ufficio consolare esercita &#8211;\u00a0<strong>esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all&#8217;estero in via permanente o temporanea<\/strong>\u00a0\u2013 alcune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento. Essenzialmente si tratta del ricevimento di atti pubblici (procure, testamenti), di atti notori, di autenticazioni e di sottoscrizioni apposte a scritture private.<\/p>\n<p align=\"left\">Esistono tuttavia alcune differenze tra le competenze consolari in materia notarile e quelle attribuite ai notai esercenti in Italia, sostanzialmente connesse alla diversa posizione del Capo della Rappresentanza consolare, funzionario dello Stato, e quella del notaio, libero professionista.<\/p>\n<p align=\"left\">In effetti:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<div align=\"left\">il notaio pu\u00f2 anche essere chiamato a fungere da consulente legale del cliente; egli pertanto pu\u00f2 assumere informazioni circa la solvibilit\u00e0 di una persona o agire da mediatore in una transazione, oppure consigliare il cliente circa rapporti familiari o finanziari.\u00a0<strong>E\u2019 escluso che l\u2019Autorit\u00e0 consolare possa svolgere attivit\u00e0 analoghe<\/strong>. Il suo consiglio, se richiesto, deve essere limitato al campo giuridico, con particolare riguardo alla validit\u00e0 degli atti che le si domanda di ricevere. La sua assistenza deve limitarsi alla legalit\u00e0 degli atti prospettati e non alla loro utilit\u00e0 economica.<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div align=\"left\">il notaio pu\u00f2 essere a volte il mandatario del cliente rispetto alla pubblicit\u00e0 e alla esecuzione di formalit\u00e0 relative agli atti da lui ricevuti.\u00a0<strong>Nessuna attivit\u00e0 di tale natura pu\u00f2, invece, essere svolta dal capo della Rappresentanza consolare<\/strong>.<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div align=\"left\">mentre il notaio ha diritto ad un onorario,\u00a0<strong>tutti gli atti consolari sono soggetti unicamente alla tassa indicata nella Tariffa consolare<\/strong>.<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"left\">Il cittadino italiano all&#8217;estero pu\u00f2, in alternativa, formalizzare l&#8217;atto presso un pubblico notaio ufficialmente accreditato nel Paese di residenza. Successivamente, se il Paese ha aderito alla Convenzione dell&#8217;Aja del 1961 per l&#8217;abolizione della legalizzazione, deve provvedere a far apporre sul documento l&#8217;\u00abapostille\u00bb da parte dell&#8217;Autorit\u00e0 preposta nel Paese di residenza. Se il Paese non ha aderito alla Convenzione suddetta, dovr\u00e0 far legalizzare la firma del notaio a cura della Rappresentanza consolare italiana (v. sezione\u00a0<em>Traduzione e Legalizzazione dei documenti<\/em>).<\/p>\n<p align=\"left\">I servizi notarili pi\u00f9 frequentemente richiesti ad un Ufficio consolare sono:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<div align=\"left\">Procure<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div align=\"left\">Testamenti<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div align=\"left\">Atti Pubblici<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div align=\"left\">Attivit\u00e0 di autenticazione<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p align=\"left\">In attuazione dell\u2019art. 28 del D. Lgs. 71\/2011, il Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 31 ottobre 2011\u00a0<strong>limita, a partire dal 1\u00b0 gennaio 2012, l\u2019erogazione dei servizi notarili da parte degli Uffici consolari aventi sede in Austria, Belgio, Francia, Germania e Lettonia<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>\u201cIl Decreto del Ministro degli Affari Esteri del 16 giugno 2021 limita inoltre, a partire dal 01 agosto 2021, l\u2019erogazione dei servizi notarili da parte degli uffici consolari aventi sede nella Repubblica di San Marino e nel Principato di Monaco ed abolisce le funzioni notarili <\/strong><strong>dell\u2019ufficio consolare dell\u2019Ambasciata d\u2019Italia presso la Santa Sede\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Tale scelta si basa, in primo luogo, sull\u2019esistenza di convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno soppresso, per gli atti provenienti da tali Paesi, la necessit\u00e0 di legalizzazione o apostille e, in secondo luogo, sul fatto che i Notariati presenti in tali Paesi hanno aderito all\u2019Unione Internazionale del Notariato (U.I.N.L.), elemento ritenuto idoneo a garantire la\u00a0<strong>presenza in loco di adeguati servizi notarili<\/strong>.<\/p>\n<p align=\"left\">Per avere efficacia in Italia gli atti dovranno comunque essere tradotti.<br \/>\nIl provvedimento prevede che il Capo dell\u2019Ufficio Consolare continui in ogni caso a ricevere, a richiesta di cittadini italiani, testamenti pubblici, segreti o internazionali.<br \/>\nEgli pu\u00f2 inoltre ricevere &#8211; previa verifica della oggettiva e documentata impossibilit\u00e0 da parte del connazionale di rivolgersi ad un notaio in loco &#8211; atti che rivestono carattere di necessit\u00e0 e urgenza, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio al cittadino.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Modulo di richiesta informazioni L\u2019ufficio consolare esercita &#8211;\u00a0esclusivamente nei confronti di cittadini italiani che si trovano all&#8217;estero in via permanente o temporanea\u00a0\u2013 alcune funzioni notarili previste dal nostro ordinamento. 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