{"id":29852,"date":"2021-07-09T10:52:26","date_gmt":"2021-07-09T08:52:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/?page_id=29852"},"modified":"2026-03-25T11:06:37","modified_gmt":"2026-03-25T10:06:37","slug":"cittadinanza","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/cittadinanza\/","title":{"rendered":"Cittadinanza"},"content":{"rendered":"<p><strong>(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. \u2013 UFFICIO III)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel precisare che per la materia della cittadinanza la competenza primaria \u00e8 del Ministero dell\u2019Interno, di seguito si fornisce un sintetico quadro della disciplina vigente con particolare riferimento alle procedure attivabili presso gli Uffici consolari di questo Ministero.<\/p>\n<p><strong>INDICE<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"#lacittadinanzait\"><strong> La cittadinanza italiana: breve introduzione<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#acquistodellacit\"><strong>Acquisto della cittadinanza<\/strong><\/a><strong><br \/>\n2.1 <\/strong><a href=\"#iussanguinis\"><strong>Cittadinanza per discendenza secondo il criterio dello\u00a0<em>ius sanguinis<\/em>;<\/strong><\/a><br \/>\n<strong>2.2 <\/strong><a href=\"#minori\"><strong>Attribuzione della cittadinanza a seguito di riconoscimento, adozione, dichiarazione giudiziale della filiazione nella minore et\u00e0 ovvero per convivenza con il genitore che si naturalizza cittadino italiano<\/strong><\/a><br \/>\n<strong>2.3 <\/strong><a href=\"#elezione\"><strong>Elezione della cittadinanza a seguito della filiazione nella maggiore et\u00e0<\/strong><\/a><br \/>\n<strong>2.4 <\/strong><a href=\"#nuovalegge\"><strong>Valutazione delle istanze ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74<\/strong><\/a><br \/>\n<strong>2.5 <\/strong><a href=\"#beneficio\"><strong>Cittadinanza per beneficio di legge<\/strong><\/a><br \/>\n<strong>2.6 <\/strong><a href=\"#serviziostato\"><strong>Concessione della cittadinanza (compreso il servizio prestato alle dipendenze dello Stato)<\/strong><\/a><br \/>\n<strong>2.7 <\/strong><a href=\"#matrimonio\"><strong>Cittadinanza per matrimonio e unione civile<\/strong><\/a><br \/>\n<strong>2.8 <\/strong><a href=\"#residuale\"><strong>Attribuzione della cittadinanza\u00a0<em>iure soli<\/em> come criterio residuale e suppletivo<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#perdita\"><strong>Perdita della cittadinanza<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#rinuncia\"><strong>Rinuncia alla cittadinanza<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#riacquisto\"><strong>Riacquisto della cittadinanza<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#mantenimento\"><strong>Dichiarazione di possesso ininterrotto della cittadinanza italiana per la donna coniugata con cittadino straniero dal 1\u00b0 gennaio 1948<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#austroung\"><strong>Riconoscimento della cittadinanza ai sensi delle leggi 379\/2000 e 124\/2006<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"#semplificazione\"><strong>Semplificazione amministrativa e costi<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong id=\"lacittadinanzait\">1. La cittadinanza italiana: breve introduzione<\/strong><\/p>\n<p>La cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volont\u00e0 individuale nell\u2019acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarit\u00e0 contemporanea di pi\u00f9 cittadinanze.<\/p>\n<p>I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:<\/p>\n<ol>\n<li>la trasmissibilit\u00e0 della cittadinanza per discendenza (principio dello \u201c<em>ius sanguinis<\/em>\u201d);<\/li>\n<li>l\u2019acquisto \u201c<em>iure soli<\/em>\u201d (per nascita sul territorio) in alcuni residuali casi;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di cittadinanza multipla;<\/li>\n<li>la manifestazione di volont\u00e0 per acquisto e perdita;<\/li>\n<\/ol>\n<p>A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91\/92) l\u2019acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91\/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2. <\/strong><strong id=\"acquistodellacit\">Acquisto della cittadinanza<\/strong><\/p>\n<p>La cittadinanza italiana pu\u00f2 essere acquisita secondo le modalit\u00e0 di seguito riportate. Con l\u2019introduzione del D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, l\u2019acquisto automatico della cittadinanza di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 per i nati all\u2019estero in possesso di altra cittadinanza \u00e8 <strong>subordinato<\/strong>\u00a0alla sussistenza di una delle eccezioni previste dall\u2019art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Per maggiori informazioni, si rimanda\u00a0<a href=\"#nuovalegge\">qui.<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong id=\"iussanguinis\">2.1 Cittadinanza per discendenza secondo il criterio dello\u00a0<em>ius sanguinis<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 1 della legge n. 91\/92 stabilisce che \u00e8 cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello\u00a0<em>ius sanguinis<\/em>, gi\u00e0 presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l\u2019acquisto della cittadinanza mentre lo\u00a0<em>ius soli<\/em>\u00a0resta un\u2019ipotesi eccezionale e residuale.<\/p>\n<p>Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l\u2019articolo recepisce in pieno il principio di parit\u00e0 tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello\u00a0<em>status civitatis<\/em>.<\/p>\n<p>Relativamente alle modalit\u00e0 del procedimento di riconoscimento del possesso\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella\u00a0<strong>circolare n. K.28.1 dell\u20198 aprile 1991 del Ministero dell\u2019Interno<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019autorit\u00e0 competente ad effettuare l\u2019accertamento \u00e8 determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all\u2019estero \u00e8 l\u2019Ufficio consolare territorialmente competente.<\/p>\n<p>La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:<\/p>\n<ul>\n<li>accertare che la discendenza abbia inizio da un avo dante causa, secondo quanto stabilito dalla Circolare K.28.1 sopracitata;<\/li>\n<li>accertare che l\u2019avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un\u2019eventuale naturalizzazione dell\u2019avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorit\u00e0 straniera;<\/li>\n<li>comprovare la discendenza dall\u2019avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito \u00e8 opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana pu\u00f2 avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;<\/li>\n<li>attestare che n\u00e9 l\u2019istante n\u00e9 gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorit\u00e0 diplomatico consolari italiane.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il richiedente ha l\u2019onere di presentare l\u2019istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.<\/p>\n<p>Si fa presente che la nuova normativa in materia di cittadinanza (art. 3-bis L. 91\/1992) subordina la trasmissione della cittadinanza italiana al soddisfacimento di ulteriori requisiti e la produzione di documentazione aggiuntiva. Per maggiori informazioni, si rimanda <a href=\"#nuovalegge\">qui<\/a>.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong id=\"minori\">2.2 Attribuzione della cittadinanza a seguito di riconoscimento, adozione, dichiarazione giudiziale della filiazione nella minore et\u00e0 ovvero per convivenza con il genitore che si naturalizza cittadino italiano<\/strong><\/p>\n<p>Particolare attenzione \u00e8 riservata dalla legge n. 91\/92 all\u2019acquisto della cittadinanza <strong><u>durante la minore et\u00e0<\/u><\/strong> a seguito di:<\/p>\n<ol type=\"a\">\n<li>Riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;<\/li>\n<li>Adozione;<\/li>\n<li>Naturalizzazione del genitore.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>a) Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione<br \/>\n<\/strong>\u00c8 cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che \u00e8 dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice\u00a0<strong>(art. 2, comma 1 legge n. 91\/92<\/strong>).<\/p>\n<p><strong>b) Attribuzione della cittadinanza a seguito di adozione nella minore et\u00e0<\/strong><br \/>\nAcquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all\u2019estero, mediante provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l\u2019adottato \u00e8 maggiorenne, pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l\u2019adozione.<\/p>\n<p><strong>c) Attribuzione della cittadinanza nella minore et\u00e0 a seguito della naturalizzazione dei genitori<br \/>\n<\/strong>Secondo l\u2019art. 14 della legge n. 91\/92 \u201c<em>I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di et\u00e0 inferiore ai due anni, dalla nascita<\/em>\u201d. L\u2019acquisto interviene, quindi, alla condizione della convivenza del soggetto minorenne secondo l\u2019ordinamento italiano, purch\u00e9 quest\u2019ultimo risieda, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, da due anni continuativi in Italia (o dalla nascita, se di et\u00e0 inferiore a due anni), requisito introdotto dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 36, cos\u00ec come convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.<\/p>\n<p>Si fa presente che la nuova normativa in materia di cittadinanza (art. 3-bis L. 91\/1992) subordina la trasmissione della cittadinanza italiana al soddisfacimento di ulteriori requisiti e la produzione di documentazione aggiuntiva. Per maggiori informazioni, si rimanda <a href=\"#nuovalegge\">qui<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong id=\"elezione\">2.3 Elezione della cittadinanza a seguito di riconoscimento della filiazione nella maggiore et\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volont\u00e0 in tal senso, attraverso una \u201celezione di cittadinanza\u201d\u00a0<strong>(art. 2, comma 2 legge n. 91\/92)<\/strong>. Ai sensi dell\u2019art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91\/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all\u2019art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti documenti che costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame:<\/p>\n<ul>\n<li>atto di nascita (ai fini dell\u2019esatta individuazione dell\u2019interessato);<\/li>\n<li>atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternit\u00e0 o la maternit\u00e0;<\/li>\n<li>certificato di cittadinanza del genitore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si fa presente che la nuova normativa in materia di cittadinanza (art. 3-bis L. 91\/1992) subordina la trasmissione della cittadinanza italiana al soddisfacimento di ulteriori requisiti e la produzione di documentazione aggiuntiva. Per maggiori informazioni, si rimanda <a href=\"#nuovalegge\">qui<\/a>.<\/p>\n<p><strong id=\"nuovalegge\"><br \/>\n2.4 Valutazione delle istanze ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74<\/strong><\/p>\n<p>Le istanze presentate in seguito all\u2019emanazione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, subordinano l\u2019acquisto della cittadinanza italiana alla sussistenza di determinate condizioni. Per il testo normativo come novellato, \u00e8 possibile consultare il seguente\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">link<\/a>.<\/p>\n<p>In particolare, i richiedenti nati all\u2019estero e in possesso di altra cittadinanza\u00a0<strong>non si considerano aver acquistato la cittadinanza italiana\u00a0<\/strong>in maniera automatica, salvo che:<\/p>\n<ul>\n<li>Un ascendente di primo o di secondo grado (genitori o nonni) possegga \u2013 o possedeva al momento della morte \u2013\u00a0<strong>esclusivamente\u00a0<\/strong>la cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>Un genitore o adottante \u00e8 stato\u00a0<strong>residente<\/strong>\u00a0in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e\u00a0<strong>prima<\/strong>\u00a0della data di nascita (o adozione) del figlio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per comprovare la sussistenza di uno dei criteri sopra descritti, il richiedente deve produrre documentazione adatta ad attestare detti stati:<\/p>\n<ul>\n<li>A titolo esemplificativo, per dimostrare l\u2019esclusivo possesso della cittadinanza italiana:\n<ul>\n<li>certificati negativi di cittadinanza;<\/li>\n<li>attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;<\/li>\n<li>certificati di non iscrizione alle liste elettorali;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Per dimostrare l\u2019avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;\n<ul>\n<li>certificato storico di residenza;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong id=\"beneficio\">2.5 Cittadinanza per beneficio di legge (art.4)<\/strong><\/p>\n<p><strong>La fattispecie, regolata dall\u2019art. 4 della legge n. 91\/92,<\/strong>\u00a0si riferisce, ai commi 1 e 2, ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano. Per la relativa disciplina si rinvia, pertanto, al Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p><strong>In questa sede si segnala l\u2019art. 4 comma 1-bis, introdotto dalla L. 74\/2025, che consente, ai figli di un genitore italiano per nascita, di acquistare la cittadinanza italiana a seguito di dichiarazione in tal senso dei genitori (o del tutore).<\/strong><\/p>\n<p>Se la dichiarazione \u00e8 presentata entro tre anni dalla nascita del minore (o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione \u2013 anche adottiva), il minore pu\u00f2 acquisire la cittadinanza italiana anche continuando a risiedere all\u2019estero; qualora invece siano trascorsi pi\u00f9 di tre anni dalla nascita, affinch\u00e9 la dichiarazione produca i suoi effetti il minore dovr\u00e0 risiedere legalmente per almeno due anni continuativi in Italia.<\/p>\n<p>Se, divenuto maggiorenne, dovesse voler rinunciare alla cittadinanza, lo pu\u00f2 fare qualora in possesso di altra cittadinanza.<\/p>\n<p>Possono essere altres\u00ec presentate, entro le 23:59 (ora di Roma) del 31 maggio 2029, dichiarazioni a favore di soggetti minorenni alla data del 24 maggio 2025, figli di cittadini <em>iure sanguinis<\/em>\u00a0di cui alle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis, comma 1, della\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">legge 5 febbraio 1992, n. 91<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong id=\"serviziostato\">2.6 Concessione della cittadinanza ex art.9 (tra cui servizio prestato alle dipendenze dello Stato)<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 9 della legge 91\/1992 contempla l\u2019istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalit\u00e0 differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti.<\/p>\n<p>In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f) \u2013 fattispecie che rientra nelle competenze del Ministero dell\u2019Interno \u2013 mentre non \u00e8 previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio, anche all\u2019estero, per lo Stato Italiano per almeno cinque anni\u00a0<strong>(lettera c dell\u2019art. 9<\/strong>).<\/p>\n<p>Il secondo comma dell\u2019art. 9 dispone che la cittadinanza italiana pu\u00f2 essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell\u2019Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all\u2019Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.<\/p>\n<p>L\u2019avvio della procedura non richiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalit\u00e0 pubbliche, ovvero associazioni che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all\u2019eventuale destinatario.<\/p>\n<p>La procedura prevede l\u2019acquisto dei pareri degli Organismi di sicurezza e, per i residenti in Italia, della Prefettura del luogo di residenza.<\/p>\n<p>\u00c8 comunque necessario acquisire la dichiarazione di assenso dell\u2019interessato all\u2019acquisto della cittadinanza.<\/p>\n<p>Anche in questa ipotesi di acquisto, il Decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se l\u2019interessato, ove residente all\u2019estero, non presti, davanti all\u2019Ufficio Consolare competente, il giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica previsto dall\u2019art. 10 della legge.<\/p>\n<p>Il conseguimento del nostro\u00a0<em>status civitatis<\/em>\u00a0decorrer\u00e0 dal giorno successivo a quello del giuramento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong id=\"matrimonio\">2.7<\/strong>\u00a0<strong>Cittadinanza per matrimonio e unione civile<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano \u00e8 disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91\/92 e successive modifiche.<\/p>\n<p>Il coniuge straniero pu\u00f2 acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio\/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all\u2019estero: tre anni dopo il matrimonio\/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della met\u00e0 in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;<\/li>\n<li>validit\u00e0 del matrimonio\/unione civile per l\u2019ordinamento italiano e\u00a0trascrizione dell\u2019atto di matrimonio\/unione civile presso il competente Comune italiano, nonch\u00e9 permanenza del vincolo coniugale fino all\u2019adozione del decreto;<\/li>\n<li>assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;<\/li>\n<li>assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalit\u00e0 dello Stato);<\/li>\n<li>assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;<\/li>\n<li>conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del \u201c<strong>Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue\u201d (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>I soggetti residenti all\u2019estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la procedura stabilita dal competente Ministero dell\u2019Interno.<\/p>\n<p>Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato al seguente url:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.interno.gov.it\/it\/servizi\/servizi-line\">https:\/\/www.interno.gov.it\/servizi\/servizi-line<\/a>\u00a0e, effettuato il login, avr\u00e0 accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.<\/p>\n<p>Al fine di facilitare l\u2019individuazione della Rappresentanza diplomatico-consolare competente territorialmente a ricevere l\u2019istanza, all\u2019indirizzo internet sopra indicato \u00e8 presente un link di collegamento che consente all\u2019utente \u2013 dopo aver selezionato lo Stato di residenza \u2013 di scegliere, tramite un menu a tendina, la Rappresentanza competente accedendo ad un elenco che comprende l\u2019intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.<\/p>\n<p>L\u2019utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell\u2019Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n. 2016\/1191, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, prevede l\u2019esenzione della legalizzazione a condizione che i documenti pubblici siano rilasciati a un cittadino dell\u2019Unione dalle Autorit\u00e0 del suo Stato membro di cittadinanza):<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Estratto di nascita del paese di origine\u00a0<\/strong>(in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione\/<em>apostille\u00a0<\/em>e traduzione) completo di tutte le generalit\u00e0, ovvero, in caso di documentata impossibilit\u00e0, attestazione rilasciata dall\u2019Autorit\u00e0 diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte\u00a0generalit\u00e0 (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonch\u00e9 paternit\u00e0 e maternit\u00e0 dell\u2019istante.<\/li>\n<li><strong>Certificato penale del paese di origine,\u00a0e\u00a0di eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui detiene la cittadinanza\u00a0<\/strong>(in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione\/<em>apostille\u00a0<\/em>e traduzione).<\/li>\n<li><strong>Ricevuta del versamento di 250 euro.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Documento di identit\u00e0:<\/strong>fotocopia del passaporto in corso di validit\u00e0 (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identit\u00e0.<\/li>\n<li><strong>Certificato di conoscenza della lingua italiana<\/strong>non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Gli enti le cui certificazioni sono ammesse sono esclusivamente\u00a0<strong>l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Siena (CILS), l\u2019Universit\u00e0 per stranieri di Perugia (CELI), l\u2019Universit\u00e0 Roma Tre (Cert.It), l\u2019Universit\u00e0 per Stranieri \u201cDante Alighieri\u201d di Reggio Calabria (Ce.Co.L.) e la Societ\u00e0 Dante Alighieri (PLIDA)<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:<\/p>\n<ul>\n<li>Gli stranieri (anche se residenti all\u2019estero) che abbiano sottoscritto l\u2019accordo di integrazione di cui all\u2019art. 4 bis del d.lgs. n. 286\/1998 Testo Unico Immigrazione;<\/li>\n<li>I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all\u2019articolo 9 del medesimo testo unico.<\/li>\n<li>Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca e\/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.<\/li>\n<li>Non sono, altres\u00ec, tenuti alla presentazione del predetto certificato di conoscenza della lingua italiana i soggetti affetti da \u00abgravi limitazioni alla capacit\u00e0 di apprendimento linguistico derivanti dall\u2019et\u00e0, da patologie o disabilit\u00e0, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica\u00bb, per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 25\/2025.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dopo la presentazione della domanda per via telematica l\u2019utente verr\u00e0 convocato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare che ha ricevuto l\u2019istanza per l\u2019identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l\u2019acquisizione in originale della documentazione allegata all\u2019istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l\u2019istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che l\u2019estratto dell\u2019atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445\/2000 e da ultimo dalla legge 183\/2011.<\/p>\n<p>Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all\u2019Unione Europea pu\u00f2 essere esonerato dalla presentazione dell\u2019estratto dell\u2019atto di matrimonio\/unione civile, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano gi\u00e0 in possesso della Rappresentanza diplomatico-consolare.<\/p>\n<p>In base all\u2019art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572\/93 \u00e8 facolt\u00e0 del Ministero dell\u2019Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.<\/p>\n<p>Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell\u2019Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1\u00b0 giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:<\/p>\n<ul>\n<li>al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;<\/li>\n<li>al Capo del dipartimento per le Libert\u00e0 Civili e l\u2019Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all\u2019estero;<\/li>\n<li>al Ministro dell\u2019Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si suggerisce, ad ogni buon fine, di consultare il sito web della Rappresentanza competente per residenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong id=\"residuale\">2.8 Attribuzione della cittadinanza iure soli come criterio residuale e suppletivo<\/strong><\/p>\n<p>Acquista la cittadinanza italiana:<\/p>\n<ul>\n<li>colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91\/92);<\/li>\n<li>il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza <strong>(art. 1, comma 2 legge n. 91\/92)<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong id=\"perdita\">3. Perdita della cittadinanza<\/strong><\/p>\n<p>Il cittadino italiano pu\u00f2 perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.<\/p>\n<p>Perde la cittadinanza automaticamente:<\/p>\n<ol>\n<li>il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell\u2019esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano\u00a0<strong>(art. 12, comma 1 legge n. 91\/92<\/strong>);<\/li>\n<li>il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (<strong> 12, comma 2 legge n. 91\/92<\/strong>);<\/li>\n<li>l\u2019adottato in caso di revoca dell\u2019adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un\u2019altra cittadinanza\u00a0<strong>(art. 3, comma 3 legge n. 91\/92<\/strong>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong id=\"rinuncia\">4. Rinuncia alla cittadinanza<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Perde la cittadinanza a condizione che vi\u00a0<u>rinunci formalmente<\/u>:<\/p>\n<ol>\n<li>l\u2019adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell\u2019adozione per fatto imputabile all\u2019adottante, sempre che detenga o riacquisti un\u2019altra cittadinanza (<strong> 3, comma 4 legge n. 91\/92<\/strong>);<\/li>\n<li>il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all\u2019estero e se possiede, acquista o riacquista un\u2019altra cittadinanza\u00a0<strong>(art. 11 legge n. 91\/92<\/strong>);<\/li>\n<li>il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un\u2019altra cittadinanza\u00a0<strong>(art. 14 legge n. 91\/92)<\/strong>;<\/li>\n<\/ol>\n<p>La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza \u00e8 resa, in caso di residenza all\u2019estero, all\u2019Ufficio consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:<\/p>\n<ul>\n<li>atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;<\/li>\n<li>certificato di cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;<\/li>\n<li>documentazione relativa alla residenza all\u2019estero, ove richiesta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong id=\"riacquisto\">5. Riacquisto della cittadinanza<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>La disciplina del riacquisto della cittadinanza \u00e8 contenuta nell\u2019art. 13 della legge n. 91\/92. Si segnala in particolare che il cittadino, residente all\u2019estero, che ha perso la cittadinanza pu\u00f2 riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa;<\/li>\n<li>Le donne sposate con stranieri\u00a0<strong>prima del 1\u00b0 gennaio 1948<\/strong>, che \u2013 in virt\u00f9 del matrimonio \u2013 abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito,\u00a0<strong>hanno perso la cittadinanza\u00a0italiana e possono riacquistarla<\/strong>, anche se residenti all\u2019estero, con una dichiarazione. La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza \u00e8 resa, in caso di residenza all\u2019estero, all\u2019Ufficio consolare competente.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La dichiarazione deve essere corredata della seguente documentazione:<\/p>\n<ul>\n<li>atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;<\/li>\n<li>documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;<\/li>\n<li>documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;<\/li>\n<li>certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, l\u2019articolo 17 della legge n. 91\/1992, novellato dal decreto-legge n. 36\/2025 cos\u00ec come convertito con la legge n.\u00a0 74\/2025, prevede la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini\u00a0<strong>nati in Italia\u00a0o che sono stati\u00a0residenti in Italia\u00a0per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992\u00a0<\/strong>in applicazione dell\u2019articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell\u2019articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilit\u00e0 di riacquisto\u00a0<strong>non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana\u00a0<\/strong>(o che l\u2019hanno persa per altro motivo)\u00a0<strong>a partire dal 16 agosto 1992<\/strong>.<\/p>\n<p>Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate\u00a0<strong>tra il 1 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019interessato al riacquisto deve presentare:<\/p>\n<ol>\n<li>Valido documento di identit\u00e0 emesso dall\u2019Autorit\u00e0 del Paese di attuale cittadinanza;<\/li>\n<li>Certificato di nascita: se nato all\u2019estero, dovr\u00e0 essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;<\/li>\n<li>Per i nati all\u2019estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;<\/li>\n<li>Certificato storico di cittadinanza;<\/li>\n<li>Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovr\u00e0 dimostrare l\u2019acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana:\u00a0<strong>certificato di naturalizzazione <\/strong>oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa \u00e8 acquisita; la documentazione emessa da Autorit\u00e0 straniere dovr\u00e0 essere opportunamente legalizzata e tradotta).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana \u00e8 richiesto un contributo di \u20ac250, versato presso l\u2019Ufficio consolare.<\/p>\n<p>La dichiarazione deve essere resa dall\u2019interessato\u00a0<u>personalmente<\/u> davanti al funzionario dell\u2019Ufficio consolare competente.<\/p>\n<p>In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, l\u2019interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong id=\"mantenimento\">6. <\/strong><strong>Dichiarazione di mantenimento ininterrotto per la donna coniugata con cittadino straniero dal 1\u00b0 gennaio 1948<\/strong><\/p>\n<p>Le donne che\u00a0<strong>dopo il 1\u00b0 gennaio 1948<\/strong>\u00a0abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano\u00a0<strong>NON\u00a0<\/strong>hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, \u00e8 necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino ai competenti uffici consolari la volont\u00e0 di mantenerla, mediante una dichiarazione di possesso ininterrotto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong id=\"austroung\">7. Riconoscimento della cittadinanza ex lege 379\/2000 e ex lege 124\/2006<\/strong><\/p>\n<p><strong>1)\u00a0alle persone nate e\u00a0gi\u00e0 residenti nei territori appartenuti all\u2019Impero austro-ungarico\u00a0e ai loro discendenti\u00a0ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n.379\u00a0(non pi\u00f9 in vigore dal 20\/12\/2010):<\/strong><\/p>\n<p>La dichiarazione tesa a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e gi\u00e0 residenti nei territori dell\u2019ex Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ai sensi della legge 379\/2000 poteva essere resa entro il 20 dicembre 2010 davanti all\u2019Ufficio consolare italiano se il richiedente risiedeva all\u2019estero oppure davanti all\u2019Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia.<\/p>\n<p>Le dichiarazioni presentate nei termini sono esaminate da una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell\u2019Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Qualora il parere sia favorevole il Ministero dell\u2019Interno rilascia un nulla osta al riconoscimento.<\/p>\n<p>I requisiti necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono:<\/p>\n<ul>\n<li>nascita e residenza dell\u2019avo nei territori gi\u00e0 appartenenti all\u2019Impero austro-ungarico e acquisiti dall\u2019Italia alla fine della Prima guerra mondiale in attuazione del Trattato di San Germano;<\/li>\n<li>emigrazione all\u2019estero dell\u2019avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2) ai connazionali dell\u2019Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti ai sensi della Legge 8 marzo 2006, n.124:<\/strong><\/p>\n<p>Prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:<\/p>\n<ol>\n<li>Dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana allorch\u00e9 tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;<\/li>\n<li>Dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell\u2019ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorch\u00e9 tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019istanza va presentata all\u2019Ufficio consolare italiano se il richiedente risiede all\u2019estero o al Comune se risiede in Italia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Occorre distinguere due distinte categorie di beneficiari:<\/p>\n<p><strong>A. Soggetti destinatari dell\u2019art.19 del Trattato di Pace di Parigi, in quanto gi\u00e0 residenti nei territori ceduti nel 1947.<\/strong><\/p>\n<p>Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall\u2019art. 17-bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91\/92, sono allegati all\u2019istanza di riconoscimento i seguenti documenti:<\/p>\n<ol>\n<li>atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;<\/li>\n<li>certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;<\/li>\n<li>certificato di attuale residenza;<\/li>\n<li>certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all\u2019ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;<\/li>\n<li>certificazione dalla quale risulti che l\u2019interessato alla data del 15.9.1947 \u2013 data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi \u2013 era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);<\/li>\n<li>attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunit\u00e0 di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell\u2019interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;<\/li>\n<li>ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell\u2019interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.).<\/li>\n<\/ol>\n<p>I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell\u2019art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell\u2019art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all\u2019istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:<\/p>\n<ul>\n<li>certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell\u2019ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti;<\/li>\n<li>certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;<\/li>\n<li>certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;<\/li>\n<li>attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunit\u00e0 di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;<\/li>\n<li>ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>B. Soggetti destinatari delle disposizioni di cui all\u2019art. 3 del Trattato di Osimo, gi\u00e0 residenti nel territorio della zona B dell\u2019ex Territorio Libero di Trieste\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall\u2019art. 17-bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91\/92, allegheranno all\u2019istanza di riconoscimento i seguenti documenti:<\/p>\n<ol>\n<li>atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;<\/li>\n<li>certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;<\/li>\n<li>certificato di residenza attuale;<\/li>\n<li>certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);<\/li>\n<li>attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunit\u00e0 di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell\u2019interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;<\/li>\n<li>ogni utile documentazione comprovante l\u2019appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell\u2019art.3 del Trattato di Osimo<\/strong>\u00a0allegheranno all\u2019istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell\u2019art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:<\/p>\n<ul>\n<li>certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell\u2019ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti;<\/li>\n<li>certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;<\/li>\n<li>certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;<\/li>\n<li>attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunit\u00e0 di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;<\/li>\n<li>ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell\u2019Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong id=\"semplificazione\">8. Semplificazione amministrativa e costi<\/strong><\/p>\n<p>Si ricorda che alla luce degli artt. 43, comma 1, 46 e 47 del DPR 445\/2000 e con i limiti di cui all\u2019art. 3 del citato DPR, le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d\u2019ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano gi\u00e0 in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell\u2019interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.<\/p>\n<p>Pertanto, in caso di istanze, di acquisto o di rinuncia della cittadinanza presentate da cittadini italiani, UE o extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia gli stessi non dovranno produrre certificati riportanti informazioni o dati gi\u00e0 in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovranno semplicemente riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 9-bis della legge n. 91\/1992, le istanze o le dichiarazioni concernenti l\u2019elezione, l\u2019acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di \u20ac 250.<\/p>\n<p>Tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di\u00a0<strong>\u20ac 600<\/strong>, come indicato dalla <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/ministero\/normativaonline\/normativa_consolare\/\">Tabella dei Diritti Consolari<\/a>, allegata al d.lgs. n. 71\/2011.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. \u2013 UFFICIO III) &nbsp; Nel precisare che per la materia della cittadinanza la competenza primaria \u00e8 del Ministero dell\u2019Interno, di seguito si fornisce un sintetico quadro della disciplina vigente con particolare riferimento alle procedure attivabili presso gli Uffici consolari di questo Ministero. INDICE La cittadinanza italiana: breve introduzione Acquisto della cittadinanza [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":347,"menu_order":16,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-29852","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/29852","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29852"}],"version-history":[{"count":18,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/29852\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":180881,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/29852\/revisions\/180881"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/347"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29852"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}