{"id":29884,"date":"2021-07-09T11:02:04","date_gmt":"2021-07-09T09:02:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/?page_id=29884"},"modified":"2023-05-25T17:01:29","modified_gmt":"2023-05-25T15:01:29","slug":"votoestero","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/votoestero\/","title":{"rendered":"Voto all&#8217;estero"},"content":{"rendered":"<p align=\"center\"><strong><br \/>\n(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. &#8211; Ufficio II)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I <strong>cittadini italiani residenti all\u2019estero ed iscritti all\u2019AIRE<\/strong> possono esercitare il diritto di voto all\u2019estero nel luogo di residenza per le elezioni dei membri della Camera e del Senato, per i referendum abrogativi e costituzionali di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all\u2019Italia. Ove costituiti, i cittadini possono partecipare anche all\u2019elezione dei Comitati degli italiani residenti all\u2019estero (COMITES). <strong>Il voto all\u2019estero non \u00e8 invece previsto per l\u2019elezione dei Consigli regionali, comunali e provinciali, n\u00e9 per i referendum locali.<\/strong><\/p>\n<p>Il voto all\u2019estero per le <strong>elezioni politiche e i referendum nazionali<\/strong> \u00e8 regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). Per le elezioni politiche i cittadini italiani votano per i candidati della <strong>Circoscrizione Estero<\/strong>, prevista dagli art. 48, 56 e 57 della Costituzione. Possono essere ammessi al voto <strong>anche i cittadini temporaneamente domiciliati all\u2019estero per un periodo di almeno tre mesi<\/strong> per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Per partecipare al voto per corrispondenza questi cittadini devono presentare apposita istanza al proprio <strong>Comune di residenza <\/strong>entro il 32\u00b0 antecedente il giorno delle votazioni in Italia.<\/p>\n<p>Il voto all\u2019estero per l\u2019elezione dei rappresentanti dell\u2019Italia al <strong>Parlamento europeo<\/strong> \u00e8 invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483). A differenza delle consultazioni elettorali regolate dalla L. 459\/2001, alle <strong>elezioni del Parlamento europeo possono partecipare solo i connazionali residenti in un Paese membro dell\u2019UE e iscritti all\u2019AIRE <\/strong>(tali connazionali possono tuttavia optare per partecipare all\u2019elezione dei rappresentanti al PE spettanti al Paese membro di residenza). Anche in questo caso \u00e8 ammesso il voto dei <strong>connazionali temporaneamente presenti all\u2019estero (in un Paese membro dell\u2019UE)<\/strong> per motivi di lavoro o studio, previa apposita istanza da presentare entro l\u2019ottantesimo giorno antecedente l\u2019ultimo giorno delle votazioni alla <strong>rappresentanza diplomatico-consolare<\/strong> competente in base al temporaneo domicilio.<\/p>\n<p>Gli elettori italiani residenti all\u2019estero e regolarmente iscritti all\u2019AIRE possono altres\u00ec votare per l\u2019elezione dei rappresentanti dei COMITES \u2013 Comitati degli italiani all\u2019estero (legge 23 ottobre 2003, n. 286, e ), purch\u00e9 siano <strong>residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi<\/strong> alla data delle elezioni e purch\u00e9 nella circoscrizione risiedano almeno tremila italiani (al di sotto di questa soglia la legge non prevede l\u2019elezione dei COMITES). In questo caso non possono quindi essere ammessi i connazionali solo temporaneamente presenti all\u2019estero.<\/p>\n<p><strong>Principali ulteriori norme di carattere generale in materia elettorale<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Legge 4 aprile 1956, n. 212 \u2013 Norme per la disciplina della propaganda elettorale.<\/li>\n<li>D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 \u2013 Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.<\/li>\n<li>D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 \u2013 Testo unico delle leggi per la disciplina dell\u2019elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali.<\/li>\n<li>Legge 25 maggio 1970, n. 352 \u2013 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.<\/li>\n<li>Legge 10 dicembre 1993, n. 515 \u2013 Disciplina delle campagne elettorali per l\u2019elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.<\/li>\n<li>Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 \u2013 Testo unico delle leggi recanti norme per l\u2019elezione del Senato della Repubblica.<\/li>\n<li>Legge 22 febbraio 2000, n. 28 \u2013 Disposizioni per la parit\u00e0 di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.<\/li>\n<li>Legge 16 aprile 2002, n. 62 \u2013 Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.<\/li>\n<li>Legge 2 marzo 2004, n. 61 \u2013 Norme in materia di reati elettorali.<\/li>\n<li>Legge 21 dicembre 2005, n. 270 \u2013 Modifiche alle norme per l\u2019elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.<\/li>\n<li>Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 \u2013 Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per la consultazione della normativa italiana nel testo vigente si suggerisce di visitare il sito\u00a0<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/\">www.normattiva.it<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. &#8211; Ufficio II) &nbsp; I cittadini italiani residenti all\u2019estero ed iscritti all\u2019AIRE possono esercitare il diritto di voto all\u2019estero nel luogo di residenza per le elezioni dei membri della Camera e del Senato, per i referendum abrogativi e costituzionali di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione e per le [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":347,"menu_order":17,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-29884","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/29884","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29884"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/29884\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":101298,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/29884\/revisions\/101298"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/347"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29884"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}