{"id":29924,"date":"2021-07-09T12:01:03","date_gmt":"2021-07-09T10:01:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/?page_id=29924"},"modified":"2024-09-09T09:46:27","modified_gmt":"2024-09-09T07:46:27","slug":"condizreciprocita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo\/diplomazia-giuridica\/condizreciprocita\/","title":{"rendered":"Diritti e Reciprocit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p><strong>Lo straniero e la condizione di reciprocit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;articolo 16 delle &#8220;Disposizioni sulla legge in generale&#8221;, contenute nel Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, \u201cLo straniero \u00e8 ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocit\u00e0 e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere\u201d.<\/p>\n<p>La normativa di riferimento riguardante il godimento dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri \u00e8 oggi costituita dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Casi in cui non \u00e8 necessario verificare la condizione di reciprocit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>In base al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono parificati ai cittadini italiani e, dunque, dispensati dalla verifica della condizione di reciprocit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini (persone fisiche o giuridiche) degli Stati membri dell\u2019UE nonch\u00e9 i cittadini dei Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);<\/li>\n<li>i cittadini extracomunitari che soggiornino in territorio italiano e siano titolari della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l\u2019esercizio di un\u2019impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio;<\/li>\n<li>gli apolidi residenti in Italia da almeno 3 anni;<\/li>\n<li>i rifugiati residenti da almeno 3 anni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre agli stranieri, comunque presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dal diritto internazionale generale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Gli investimenti stranieri<\/strong><\/p>\n<p>Per &#8220;Investimento&#8221; si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall&#8217;ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito da investitori di una parte contraente nel territorio dell&#8217;altra, in conformit\u00e0 alle leggi ed ai regolamenti di quest\u2019ultima.<\/p>\n<p>Tra le ipotesi pi\u00f9 comuni di investimento figurano: diritti di propriet\u00e0 su beni immobili, mobili ed altri diritti reali; crediti monetari ed altre prestazioni a titolo oneroso derivanti da contratti; acquisizione di imprese esistenti o di quote di esse; creazione di imprese nuove; diritti d\u2019autore e di propriet\u00e0 industriale; concessioni di legge, come quelle di esplorazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.<\/p>\n<p>Secondo interpretazione costante, si ritiene che l\u2019accertamento della condizione di reciprocit\u00e0 non vada effettuato per i cittadini di quei Paesi con i quali l\u2019Italia ha concluso <strong>Accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti<\/strong>\u00a0(Bilateral Investment Treaties, o BITs). In tal caso, infatti, il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell\u2019Accordo assume carattere di \u201c<i>lex specialis<\/i>\u201d rispetto alla previsione generale dell\u2019art. 16 delle Preleggi e si ritiene esistente la condizione di reciprocit\u00e0 relativamente alle materie disciplinate.\u00a0Analoghe considerazioni possono essere applicate al caso in cui tra l\u2019Unione Europea e un paese terzo sia in vigore un accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti ovvero un accordo che contenga previsioni relative a tale fattispecie.<\/p>\n<p>Per l\u2019elenco dei paesi con cui l\u2019Italia ha stipulato Accordi di promozione e protezione degli investimenti e per la principale casistica sulle pertinenti normative e sulla loro applicazione clicca su\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo\/diplomazia-giuridica\/condizreciprocita\/elenco_paesi\/\">Elenco Paesi e territori<\/a>.<\/p>\n<p>L\u2019<a href=\"https:\/\/itra.esteri.it\/\">Archivio dei Trattati internazionali<\/a>\u00a0\u00e8 online.<\/p>\n<p><strong>Ai sensi dell\u2019art. 10 della Costituzione, l\u2019ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. L\u2019art. 117 comma 1, della Costituzione prevede, inoltre, che la potest\u00e0 legislativa \u00e8 esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch\u00e9 dei vincoli derivanti dall\u2019ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Di conseguenza, qualsiasi concreta applicazione del principio di reciprocit\u00e0 dovr\u00e0 essere intesa alla luce degli obblighi assunti dall\u2019Italia in base ad intese bilaterali o multilaterali\u00a0(inclusi gli accordi conclusi dall\u2019UE)\u00a0che coinvolgano lo Stato nei confronti del quale si deve operare la verifica di reciprocit\u00e0 ai sensi dell\u2019articolo 16.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Si specifica che le informazioni fornite nella presente sezione ed in relazione ai singoli Paesi non hanno valore legale e sono da interpretare esclusivamente come indicazioni di massima.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Lo straniero e la condizione di reciprocit\u00e0 Ai sensi dell&#8217;articolo 16 delle &#8220;Disposizioni sulla legge in generale&#8221;, contenute nel Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, \u201cLo straniero \u00e8 ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocit\u00e0 e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. 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