{"id":29940,"date":"2011-05-30T11:58:54","date_gmt":"2011-05-30T09:58:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/ingressosoggiornoinitalia\/passaporti_documenti\/"},"modified":"2026-02-04T13:03:52","modified_gmt":"2026-02-04T12:03:52","slug":"passaporti_documenti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-opportunita\/ingressosoggiornoinitalia\/passaporti_documenti\/","title":{"rendered":"Passaporti e Documenti di Viaggio Equivalenti"},"content":{"rendered":"<p>Per l\u2019ingresso, il soggiorno o il transito nello Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di un altro documento di viaggio riconosciuto da tutti gli Stati Schengen.<\/p>\n<p>Per l\u2019ingresso, il soggiorno o il transito in Italia, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di un altro documento di viaggio riconosciuto dal Governo italiano.<\/p>\n<p>L\u2019<a href=\"https:\/\/www.consilium.europa.eu\/prado\/en\/prado-recognised-documents.html\">allegato n. 10 del Manuale Pratico istituito con Decisione della Commissione Europea n. 395 del 28 gennaio <\/a>(\u201cInventario dei documenti di viaggio che autorizzano il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sui quali pu\u00f2 essere apposto un visto\u201d) &#8211; disponibile sul sito del Consiglio europeo &#8211; contiene l\u2019elenco dei documenti di viaggio stranieri riconosciuti dal nostro Paese e dagli altri Stati Membri.<\/p>\n<p>I documenti di viaggio si considerano validi se \u201coltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione dell\u2019Accordo di Schengen, attestino debitamente l\u2019identit\u00e0 del titolare e la sua nazionalit\u00e0 o cittadinanza\u201d.<\/p>\n<p>Un <strong>documento di viaggio valido <\/strong>\u00e8 un elemento essenziale per poter presentare una domanda di visto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In particolare, si ricorda che:<\/p>\n<ul>\n<li>nessun visto pu\u00f2 essere apposto su un documento di viaggio scaduto;<\/li>\n<li>la validit\u00e0 residua del documento di viaggio deve essere di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati Schengen;<\/li>\n<li>il documento di viaggio deve essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;<\/li>\n<li>il documento di viaggio deve avere almeno due pagine libere.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall\u2019Italia, potr\u00e0 essere eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un \u201clasciapassare\u201d, valido solo per il nostro Paese, che non consentir\u00e0 il transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.<\/p>\n<p>Sono considerati validi ai fini del rilascio del visto d\u2019ingresso e per l\u2019attraversamento delle frontiere i documenti di viaggio seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Passaporto<\/strong>. Documento internazionalmente riconosciuto che abilita il titolare a recarsi da un Paese all\u2019altro. Pu\u00f2 essere:\n<ul>\n<li><strong>diplomatico, di servizio<\/strong> (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici) oppure <strong>ordinario<\/strong>;<\/li>\n<li><strong>individuale<\/strong> (con l\u2019eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Altri documenti di viaggio, equivalenti al passaporto, sono:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Titolo di viaggio per apolidi<\/strong> rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per l\u2019Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;<\/li>\n<li><strong>Titolo di viaggio per rifugiati<\/strong>, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per l\u2019Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell\u2019Accordo di Strasburgo del 20 aprile 1959;<\/li>\n<li><strong>Titolo di viaggio per stranieri<\/strong>, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorit\u00e0 del Paese di cui sono cittadini. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l\u2019interessato \u00e8 cittadino;<\/li>\n<li><strong>Libretto di navigazione<\/strong>, documento professionale rilasciato ai marittimi per l\u2019esercizio della loro attivit\u00e0. \u00c8 riconosciuto come documento valido per l\u2019ingresso nello Spazio Schengen solo in relazione alle esigenze professionali del marittimo, e non per altre motivazioni. L\u2019Italia riconosce i Libretti di Navigazione emessi dai Paesi dell\u2019Unione Europea, dai Paesi dello Spazio Economico Europeo, dagli Stati che aderiscono alla Convenzione Internazionale del Lavoro n. 108 (Ginevra, 13 maggio 1958), e da quelli con i quali abbia stipulato specifici accordi bilaterali;<\/li>\n<li><strong>Documento di navigazione aerea<\/strong>, rilasciato ai piloti e al personale di bordo delle Compagnie aeree civili per l\u2019esercizio delle loro attivit\u00e0, ai sensi della Convenzione sull\u2019Aviazione Civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944: Licenza di Pilota, Crew Member Certificate. Sono documenti di viaggio riconosciuti come esenti dall\u2019obbligo di visto dai Paesi firmatari, a titolo di reciprocit\u00e0, a condizione che l\u2019ingresso sia determinato da motivi inerenti l\u2019attivit\u00e0 professionale;<\/li>\n<li><strong>Lasciapassare delle Nazioni Unite<\/strong>, rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al personale ONU e a quello delle Istituzioni dipendenti ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunit\u00e0 delle Istituzioni Specializzate adottata dall\u2019Assemblea Generale dell\u2019ONU a New York il 21 novembre 1947. I titolari del suddetto documento sono esenti da visto per breve soggiorno (non superiore a 90 giorni);<\/li>\n<li><strong>Documento rilasciato da un Quartier Generale della NATO<\/strong> al personale \u2013 militare, civile e alle persone a loro carico (coniuge e figli) \u2013 inviato a prestare servizio in uno Stato dell\u2019Alleanza Atlantica, ai sensi della Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico firmata a Londra il 19 giugno 1951 e ratificata dall\u2019Italia con Legge n. 1335 del 30 novembre 1955. I membri di una forza NATO (ma non il personale civile al seguito, n\u00e9 i familiari a carico) sono esenti dal visto;<\/li>\n<li><strong>Carta d\u2019identit\u00e0 per i cittadini degli Stati dell\u2019Unione Europea<\/strong>, valida anche per l\u2019espatrio per motivi di lavoro. \u00c8 esente da visto;<\/li>\n<li><strong>Carta d\u2019identit\u00e0 (e altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all\u2019Accordo europeo sull\u2019abolizione del passaporto<\/strong> (Parigi, 13 dicembre 1957), valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati firmatari, per viaggi di durata non superiore a 3 mesi. E\u2019 esente da visto;<\/li>\n<li><strong>Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all\u2019interno dell\u2019Unione Europea<\/strong>, rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati dell\u2019Unione Europea, ai sensi dell\u2019Azione Comune del Consiglio dell\u2019Unione Europea del 30 novembre 1994. I titolari sono esenti dall\u2019obbligo di visto;<\/li>\n<li><strong>Lasciapassare<\/strong>, foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per l\u2019Italia. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l\u2019interessato \u00e8 cittadino;<\/li>\n<li><strong>Lasciapassare &#8211; o tessera &#8211; di frontiera<\/strong>, concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti, in esenzione dal visto.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Per l\u2019ingresso, il soggiorno o il transito nello Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di un altro documento di viaggio riconosciuto da tutti gli Stati Schengen. 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