{"id":30733,"date":"2021-07-21T13:12:15","date_gmt":"2021-07-21T11:12:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/?page_id=30733"},"modified":"2025-12-18T14:06:15","modified_gmt":"2025-12-18T13:06:15","slug":"misure-di-difesa-commerciale","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo\/politica_europea\/politica-commerciale-internazionale\/misure-di-difesa-commerciale\/","title":{"rendered":"Misure di difesa commerciale"},"content":{"rendered":"<p><strong>OBIETTIVI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p>La normativa dell\u2019Unione europea (UE) in materia di difesa commerciale ha lo scopo di rimuovere gli effetti distorsivi delle importazioni da Paesi terzi che sono effettuate in\u00a0<em>dumping<\/em>, oppure oggetto di sovvenzioni da parte di Paesi terzi, o importazioni che aggirano barriere tariffarie esistenti, con l\u2019obiettivo di ripristinare un\u2019effettiva concorrenza sul mercato europeo.<\/p>\n<p>A seconda che si tratti di strumenti applicati dalla UE nei confronti dei Paesi terzi o di misure messe in atto da questi ultimi nei confronti della UE (o di alcuni Paesi UE) e delle loro imprese, si parla, rispettivamente, di\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo\/politica_europea\/politica-commerciale-internazionale\/misure-di-difesa-commerciale#difcomattiva\">difesa commerciale attiva<\/a>\u00a0e\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo\/politica_europea\/politica-commerciale-internazionale\/misure-di-difesa-commerciale#difcompassiva\">difesa commerciale passiva<\/a>. In tale ambito, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale svolge un\u2019attivit\u00e0 di indirizzo e di sostegno alle imprese italiane che desiderino attivare le misure di difesa commerciale prevista dal diritto della UE, facendosi portatore delle relative istanze presso le competenti Istituzioni europee o che, sul fronte opposto, si trovino coinvolte in procedimenti di difesa commerciale avviati da Paesi terzi.<\/p>\n<p><strong>CONTATTI:<\/strong><\/p>\n<p>Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale \u2013 DGUE \u2013 Ufficio X<\/p>\n<p>E-mail:\u00a0<a href=\"mailto:dgue-10@esteri.it\">dgue-10@esteri.it<br \/>\n<\/a>Posta certificata:\u00a0<a href=\"mailto:dgue.10@cert.esteri.it\">dgue.10@cert.esteri.it<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DIFESA COMMERCIALE ATTIVA:<\/strong><\/p>\n<p>In ottemperanza agli Accordi dell\u2019Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), Stati o unioni doganali possono adottare tre tipi di misure di Difesa Commerciale:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo\/politica_europea\/politica-commerciale-internazionale\/misure-di-difesa-commerciale#antidumping\">Misure Anti-dumping<\/a>, nei confronti di importazioni effettuate sul mercato locale da parte di imprese di Paesi terzi che vendono i propri prodotti a prezzi inferiori al prezzo di vendita praticato sul mercato d\u2019origine della merce (importazioni in\u00a0dumping);<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo\/politica_europea\/politica-commerciale-internazionale\/misure-di-difesa-commerciale#antisovvenzioni\">Misure Anti-sovvenzione<\/a>, nei confronti di importazioni provenienti da imprese che godono di aiuti e sussidi statali concessi dal Governo del Paese di origine con l\u2019obiettivo di rendere tali esportazioni maggiormente competitive;<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo\/politica_europea\/politica-commerciale-internazionale\/misure-di-difesa-commerciale#salvaguardia\">Misure di Salvaguardia<\/a>, che possono essere attivate in presenza di grave danno alle imprese della UE derivante da distorsioni del mercato, come ad esempio flussi anomali di importazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>MISURE ANTIDUMPING<\/strong><\/p>\n<p><strong>In cosa consistono:<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi del diritto dell\u2019Unione europea, nei casi in cui la Commissione europea accerti l\u2019esistenza di importazioni nel mercato UE effettuate mediante pratiche di\u00a0dumping, si prevede l\u2019applicazione, nei confronti delle imprese esportatrici, di dazi all\u2019importazione, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al livello dei prezzi vigente nel mercato d\u2019origine della merce.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>A cosa servono:<\/strong><\/p>\n<p>Le misure antidumping servono a proteggere il mercato UE di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti dalle importazioni di beni offerti a prezzi inferiori ai prezzi degli stessi beni venduti sul mercato d\u2019origine.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Quando e a chi vengono applicati i dazi:<\/strong><\/p>\n<p>I dazi\u00a0antidumping\u00a0sono applicati se, nel corso dell\u2019indagine, sono accertate 4 condizioni:<\/p>\n<ol>\n<li>esistenza della pratica di\u00a0dumping, cio\u00e8 quando il prezzo di vendita di un prodotto esportato nel mercato europeo risulta inferiore al prezzo dello stesso prodotto in vigore sul mercato d\u2019origine della merce;<\/li>\n<li>esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori europei derivante dal\u00a0dumping;<\/li>\n<li>esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio e il\u00a0dumping\u00a0(ossia il danno dell\u2019industria europea deve essere causato dalle importazioni in\u00a0dumping);<\/li>\n<li>interesse della UE: i benefici derivanti dall\u2019introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico delle industrie \u201ca valle\u201d o dei consumatori).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il dazio \u00e8 applicato alle imprese esportatrici del Paese da cui proviene la merce in\u00a0dumping. Il livello del dazio\u00a0antidumping\u00a0sar\u00e0 pari alla differenza tra il prezzo in vigore nel Paese d\u2019origine della merce e il prezzo di vendita nel mercato europeo (il dazio \u00e8 espresso in percentuale rispetto al prezzo di esportazione). Qualora un dazio inferiore sia in grado di eliminare ogni pregiudizio per l\u2019industria europea, il valore del dazio sar\u00e0 pari al livello a cui il danno dell\u2019industria \u00e8 eliminato (tale regola \u00e8 detta del \u201cdazio minimo\u201d). A seguito della pubblicazione del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/images\/stories\/commercio_internazionale\/difesa_commerciale\/Reg_825_2018.pdf\">Regolamento 2018\/825<\/a>, tale regola di \u201cdazio minimo\u201d (cd.\u00a0lesser duty rule) viene in parte disapplicata (ad esempio, in caso di significative distorsioni presenti nel mercato di provenienza del prodotto in esame).<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Quali sono i soggetti coinvolti nella procedura:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019azienda o le aziende europee interessate, tenute a presentare un ricorso che contenga elementi di prova relativi alle condizioni necessarie per l\u2019imposizione di un dazio anti-dumping, oltre ad elementi relativi all\u2019azienda o alle aziende coinvolte ed al mercato di riferimento. Nel corso della procedura le aziende possono comunque intervenire per presentare proprie osservazioni. La Commissione ha predisposto una\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/images\/stories\/commercio_internazionale\/difesa_commerciale\/Guida_compilazione_denuncia_antidumping.pdf\">Guida alla compilazione di una denuncia antidumping<\/a>\u00a0per la presentazione dei ricorsi.<\/li>\n<li>L\u2019associazione di categoria, che pu\u00f2 presentare il ricorso per conto dei propri associati e che, comunque, pu\u00f2 svolgere una importante attivit\u00e0 di raccolta di dati.<\/li>\n<li>Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che pu\u00f2 fungere da tramite tra le aziende interessate e la Commissione, assistendo entrambi nella costruzione del\u00a0dossier. Inoltre, Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Sulla base dei riscontri ricevuti dalle parti interessate e di una valutazione complessiva di tutti gli interessi in campo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale formula la posizione nazionale in merito alle misure proposte dalla Commissione e la trasmette alla Commissione europea.<\/li>\n<li>La Commissione europea, che gestisce tutta la procedura e propone al Consiglio UE l\u2019eventuale adozione dei dazi compensativi.<\/li>\n<li>Le aziende produttrici nei Paesi terzi, che sono chiamate a partecipare attivamente al procedimento, fornendo alla Commissione i dati necessari per valutare l\u2019eventuale esistenza di un comportamento di\u00a0dumping.<\/li>\n<li>Il Consiglio UE, che decide l\u2019adozione delle misure definitive.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Hearing Officer<\/strong><\/p>\n<p>La garanzia dei diritti delle parti coinvolte in un procedimento \u00e8 assicurata dalle funzioni dell\u2019Hearing Officer, figura contemplata gi\u00e0 dal 2012, ma resa formalmente esplicita a partire dal 2018, nell\u2019ambito del processo di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale della UE. \u00c8 a disposizione di imprese (anche PMI), Associazioni di categoria, studi legali, etc.<br \/>\nPer maggiori informazioni, consultare il sito della Commissione<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/trade\/trade-policy-and-you\/contacts\/hearing-officer\/\">https:\/\/ec.europa.eu\/trade\/trade-policy-and-you\/contacts\/hearing-officer\/<\/a><\/p>\n<p><strong>Quali sono i tempi della procedura:<\/strong><\/p>\n<p>La procedura normalmente si chiude entro un anno dal suo inizio. In ogni caso, il termine perentorio \u00e8 di 15 mesi. Dopo 60 giorni dall\u2019inizio della procedura, possono essere imposti dazi provvisori. I dazi definitivi vengono adottati dalla Commissione e dietro consultazione con gli Stati membri. La proposta della Commissione si considera approvata in mancanza di una maggioranza qualificata di Stati membri che si esprimano per il suo rigetto (in caso di una maggioranza semplice contraria \u00e8 previsto un ulteriore passaggio nel Comitato d\u2019Appello).<br \/>\nIl Regolamento di imposizione dei dazi resta in vigore per cinque anni, a meno che le parti interessate, o la Commissione d\u2019ufficio, non richiedano l\u2019avvio di una procedura di revisione (c.d.\u00a0interim review\u00a0e\/o\u00a0sunset review).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Normativa di riferimento:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/images\/stories\/commercio_internazionale\/difesa_commerciale\/Reg_2016_1036.pdf\">Regolamento UE 2016\/1036<\/a>\u00a0(cd. \u201cRegolamento base\u201d per l\u2019Anti-dumping)<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/images\/stories\/commercio_internazionale\/difesa_commerciale\/Reg_2017_2321.pdf\">Regolamento UE 2017\/2321\u00a0<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/images\/stories\/commercio_internazionale\/difesa_commerciale\/Reg_825_2018.pdf\"><u>Regolamento 2018\/825<\/u><\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32019R1382&amp;from=IT\">Regolamento UE 2019\/1382<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=OJ:L:2020:259:FULL&amp;from=IT\">Regolamento delegato 2020\/1173<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>MISURE\u00a0ANTISOVVENZIONI<\/strong><\/p>\n<p><strong>In cosa consistono:<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi del diritto dell\u2019Unione europea, nei casi in cui la Commissione europea accerti l\u2019esistenza di importazioni verso la UE da parte di imprese che godono, nei Paesi di provenienza dei beni, di aiuti di stato\/sussidi vietati dalle norme internazionali, si prevede l\u2019applicazione di dazi compensativi all\u2019importazione, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato, compensando l\u2019effetto al ribasso causato dai sussidi.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>A cosa servono:<\/strong><\/p>\n<p>Le misure antisovvenzioni servono a proteggere il mercato UE di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti dalle importazioni di beni prodotti da aziende di Paesi terzi che beneficiano o hanno beneficiato di aiuti di stato.<\/p>\n<p><strong>Quando e a chi vengono applicati i dazi<\/strong><\/p>\n<p>I dazi compensativi sono applicati se, nel corso del procedimento, sono accertate 4 condizioni:<\/p>\n<ol>\n<li>esistenza di un aiuto di stato specifico, cio\u00e8 diretto ad un singolo settore produttivo o ad una singola azienda o categoria di aziende;<\/li>\n<li>esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori europei derivante dalle importazioni sovvenzionate;<\/li>\n<li>esistenza di un\u00a0nesso causale tra il pregiudizio e il sussidio (ossia il danno dell\u2019industria europea deve essere causato dalle importazioni dei prodotti sovvenzionati);<\/li>\n<li>interesse della UE: i benefici derivanti dall\u2019introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il dazio compensativo \u00e8 applicato alle aziende esportatrici che hanno beneficiato dei sussidi e al Paese erogatore delle sovvenzioni. Il livello del dazio anti-sovvenzione sar\u00e0 pari all\u2019entit\u00e0 del sussidio beneficiato dalle imprese (espresso in percentuale rispetto al prezzo di esportazione). Qualora un dazio inferiore sia in grado di eliminare ogni pregiudizio per l\u2019industria UE, il valore del dazio sar\u00e0 pari al livello in cui il danno dell\u2019industria \u00e8 eliminato (tale regola \u00e8 detta del \u201cdazio minimo\u201d).<\/p>\n<p><strong>\u00a0Quali sono i soggetti coinvolti nella procedura:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019azienda o le aziende interessate, tenute a presentare un ricorso che contenga elementi di prova relativi alle condizioni necessarie per l\u2019imposizione di un dazio anti-dumping, oltre ad elementi relativi all\u2019azienda o alle aziende coinvolte ed al mercato di riferimento. Nel corso della procedura le aziende possono comunque intervenire per presentare proprie osservazioni.<\/li>\n<li>L\u2019associazione di categoria, che pu\u00f2 presentare il ricorso per conto dei propri associati e che, comunque, pu\u00f2 svolgere una importante attivit\u00e0 di raccolta di dati.<\/li>\n<li>Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che pu\u00f2 fungere da tramite tra le aziende interessate e la Commissione, assistendo entrambi nella costruzione del\u00a0dossier. Sulla base dei riscontri ricevuti dalle parti interessate e di una valutazione complessiva di tutti gli interessi in campo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale formula la posizione nazionale in merito alle misure proposte dalla Commissione e la trasmette alla Commissione europea.<\/li>\n<li>La Commissione europea, che gestisce tutta la procedura e propone al Consiglio UE l\u2019eventuale adozione dei dazi compensativi.<\/li>\n<li>Le aziende produttrici nei Paesi terzi, che sono chiamate a partecipare attivamente al procedimento, fornendo alla Commissione i dati necessari per valutare l\u2019eventuale esistenza di aiuti di Stato\/sovvenzioni.<\/li>\n<li>Il Consiglio UE, che decide l\u2019adozione delle misure definitive.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Hearing Officer<\/strong><\/p>\n<p>La garanzia dei diritti delle parti coinvolte in un procedimento \u00e8 assicurata dalle funzioni dell\u2019Hearing Officer, figura contemplata gi\u00e0 dal 2012, ma resa formalmente esplicita a partire dal 2018, nell\u2019ambito del processo di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale della UE.<br \/>\nE\u2019 a disposizione di imprese (anche PMI), Associazioni di categoria, studi legali, etc.<br \/>\nPer maggiori informazioni, consultare il sito della Commissione:<br \/>\n<a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/trade\/trade-policy-and-you\/contacts\/hearing-officer\/\">https:\/\/ec.europa.eu\/trade\/trade-policy-and-you\/contacts\/hearing-officer\/<\/a><\/p>\n<p>La procedura di presentazione dei ricorsi ed i soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti sono i medesimi indicati per le indagini\u00a0antidumping.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Normativa di riferimento:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32016R1037\">Regolamento UE 2016\/1037\u00a0<\/a>(cd. \u201cRegolamento base\u201d per l\u2019Anti-subsidy)<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/images\/stories\/commercio_internazionale\/difesa_commerciale\/Reg_2017_2321.pdf\">Regolamento UE 2017\/2321\u00a0<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/?uri=CELEX%3A32018R0825&amp;qid=1763476713638\">Regolamento UE 2018\/825<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32019R1382&amp;from=IT\">Regolamento UE 2019\/1382<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=OJ:L:2020:259:FULL&amp;from=IT\">Regolamento delegato 2020\/1173<\/a><\/p>\n<p><strong>MISURE DI SALVAGUARDIA<\/strong><\/p>\n<p><strong>In cosa consistono:<\/strong><\/p>\n<p>I procedimenti relativi all\u2019applicazione delle misure di salvaguardia, nonostante taluni aspetti in comune con quelli anti-sovvenzione e antidumping, differiscono da questi ultimi in virt\u00f9 del loro carattere di emergenza. In caso di accertamento dell\u2019esistenza di una grave crisi o di un pericolo di grave crisi determinato da improvvise alterazioni dei flussi commerciali, \u00e8 consentita infatti l\u2019applicazione, anche immediata, di dazi e\/o di quote (contingenti) all\u2019importazione nei confronti di un determinato prodotto allo scopo di proteggere in via eccezionale e temporanea la produzione europea. Le quote (o contingenti) di importazione non devono essere inferiori alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali siano disponibili dati statistici.<\/p>\n<p>A tal fine, si fa presente che, ove le sussistano le condizioni, l\u2019importazione di un prodotto pu\u00f2 essere assoggettata ad un controllo europeo (cd. vigilanza) con decisione del Consiglio o della Commissione. La vigilanza, che viene instaurata di norma con decisione della Commissione, pu\u00f2 consistere in un controllo a posteriori delle importazioni (vigilanza statistica) o in una vigilanza preventiva. In quest\u2019ultimo caso, i prodotti soggetti a vigilanza preventiva possono essere immessi in libera pratica nell\u2019UE subordinatamente alla presentazione di un documento d\u2019importazione.<\/p>\n<p><strong>A cosa servono:<\/strong><\/p>\n<p>Le misure di salvaguardia servono a proteggere il mercato UE di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti da sensibili alterazioni dei flussi commerciali (ad esempio improvvisi e consistenti flussi di importazioni che non consentono ai produttori UE di riorganizzare la produzione per contrastarne l\u2019impatto).<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Dettaglio delle misure:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\u201cMisure provvisorie\u201d: possono essere imposte \u2013 per un periodo massimo di 200 giorni \u2013 in circostanze critiche e nel caso in cui sia stato stabilito, in via preliminare, che esistono elementi di prova sufficienti a testimoniare il fatto che l\u2019incremento delle importazioni di un certo prodotto (od una determinata tipologia di prodotti) abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio.<\/li>\n<li>\u201cMisure definitive\u201d: possono essere imposte per un periodo non superiore ai quattro anni (compreso il periodo d\u2019applicazione delle eventuali misure provvisorie), salvo proroghe per un massimo di otto anni.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Quando e a chi \u00e8 applicata la misura di salvaguardia (dazio e\/o quota):<\/strong><\/p>\n<p>La misura di salvaguardia \u00e8 applicabile se, nel corso del procedimento, sono accertate 3 condizioni:<\/p>\n<ol>\n<li>Incremento, improvviso, evidente e rilevante delle importazioni del prodotto in esame.<\/li>\n<li>Esistenza di una grave crisi attuale o di una minaccia di potenziale crisi di un settore produttivo europeo, derivante da un repentino e sostanziale incremento delle importazioni.<\/li>\n<li>Interesse della UE: i benefici derivanti dall\u2019introduzione del dazio devono essere superiori ai costi che ne deriverebbero (ad esempio a carico dei consumatori).<\/li>\n<\/ol>\n<p>La \u201cSalvaguardia\u201d \u00e8 applicata\u00a0erga omnes, cio\u00e8 alle importazioni del prodotto in esame provenienti da tutto il mondo extra-UE.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Quali sono i tempi della procedura:<\/strong><\/p>\n<p>La durata della procedura \u00e8 fissata in nove mesi dalla data del suo inizio, prorogabile in caso di necessit\u00e0 per altri due mesi. Dopo 60 giorni dall\u2019inizio della procedura, possono essere imposte misure provvisorie per una durata massima di 200 giorni. Le misure vengono adottate dalla Commissione, dietro consultazione con gli Stati membri, per un periodo che non pu\u00f2 eccedere i quattro anni (compresa la durata delle eventuali misure provvisorie).<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Hearing Officer<\/strong><\/p>\n<p>La garanzia dei diritti delle parti coinvolte in un procedimento \u00e8 assicurata dalle funzioni dell\u2019Hearing Officer, figura contemplata gi\u00e0 dal 2012, ma resa formalmente esplicita a partire dal 2018, nell\u2019ambito del processo di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale della UE. \u00c8 a disposizione di imprese (anche PMI), Associazioni di categoria, studi legali, etc.<br \/>\nPer maggiori informazioni, consultare il sito della Commissione:<br \/>\n<a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/trade\/trade-policy-and-you\/contacts\/hearing-officer\/\">https:\/\/ec.europa.eu\/trade\/trade-policy-and-you\/contacts\/hearing-officer\/<\/a><\/p>\n<p><strong>Normativa di riferimento:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/images\/stories\/commercio_internazionale\/difesa_commerciale\/Reg_2015_478.pdf\">Regolamento UE 2015\/478<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32015R0755\">Regolamento UE 2015\/755\u00a0<\/a>(Misure di Salvaguardia Generale)<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.adm.gov.it\/portale\/documents\/20182\/5162599\/tar-2019-050-Regolamento+di+esecuzione+UE+2019_1382.pdf\/e1c4e7c7-7c7d-4b11-be58-4aae85823ccc\">Regolamento UE 2019\/1382<\/a><\/p>\n<p><strong>MISURE ANTI-ELUSIONE<\/strong><\/p>\n<p>Le misure anti-elusione derivano dalle norme in materia di misure anti-dumping e anti-sovvenzione. Queste misure servono a evitare che i dazi anti-dumping e anti-sovvenzioni vengano aggirati tramite operazioni che modificano artificialmente i flussi commerciali \u2014 ad esempio lavorazioni minime o transiti in Paesi terzi \u2014 senza una reale giustificazione economica, effettuate dopo l\u2019introduzione della misura di difesa commerciale.<\/p>\n<p><strong>In cosa consistono:<\/strong><\/p>\n<p>Si tratta dell\u2019estensione dei dazi anti-dumping o anti-sovvenzioni alle importazioni da Paesi terzi in cui avvengono le lavorazioni minime o i transiti senza giustificazione economica diversa dall\u2019imposizione delle misure di difesa commerciale. Tuttavia, l\u2019elusione delle misure anti-dumping \u00e8 esclusa se il valore aggiunto derivato dalla lavorazione \u00e8 superiore al 25% del costo di produzione. L\u2019indagine di accertamento dell\u2019elusione \u00e8 condotta entro nove mesi.<\/p>\n<p><strong>Normativa di riferimento:<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/images\/stories\/commercio_internazionale\/difesa_commerciale\/Reg_2016_1036.pdf\">Regolamento UE 2016\/1036<\/a>, Art. 13 (cd. \u201cRegolamento base\u201d Anti-dumping)<br \/>\n<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX:32016R1037\">Regolamento UE 2016\/1037<\/a><u>, <\/u>Art. 23\u00a0(cd. \u201cRegolamento base\u201d Anti-subsidy)<\/p>\n<p><strong><u>DIFESA COMMERCIALE PASSIVA<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Quando il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale riceve notifica dell\u2019avvio di un\u2019inchiesta di difesa commerciale attivata da un Paese terzo nei confronti dell\u2019Italia o di imprese italiane &#8211; solitamente tramite la competente Direzione della Commissione Europea o le nostre Ambasciate all\u2019estero &#8211; informa l\u2019industria nazionale dei settori interessati attraverso le sue Associazioni di categoria, fornendo indicazioni in merito al procedimento.<\/p>\n<p>Nel caso in cui questo abbia impatto sugli interessi nazionali, il MAECI pu\u00f2 partecipare attivamente all\u2019inchiesta come parte interessata, trasmettendo le proprie osservazioni e, se del caso, rispondendo ai questionari forniti dalle competenti Autorit\u00e0 straniere. Questo avviene in particolare nelle inchieste anti-sovvenzioni, che vedono la partecipazione diretta del MAECI a tutte le fasi del procedimento, anche per il tramite delle Ambasciate\u00a0in loco e in stretta collaborazione con la Commissione Europea.<\/p>\n<p>Qualora un\u2019azienda venga coinvolta in un\u2019inchiesta o abbia domande specifiche, potr\u00e0 contattare la propria Associazione nazionale e\/o europea di categoria e\/o rivolgersi a questo Ministero, per opportune indicazioni e una valutazione dei procedimenti.<\/p>\n<p><strong>Normativa di riferimento: <\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.wto.org\/english\/res_e\/publications_e\/ai17_e\/gatt1994_e.htm\">GATT 94<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.wto.org\/english\/docs_e\/legal_e\/adp_e.htm\">Accordo sull&#8217;implementazione dell&#8217;Articolo VI del GATT 94<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.wto.org\/english\/docs_e\/legal_e\/scm_e.htm#art1\">Accordo sulle sovvenzioni e misure compensative<\/a><br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.wto.org\/english\/docs_e\/legal_e\/sg_e.htm\">Accordo sulla salvaguardia<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"OBIETTIVI GENERALI La normativa dell\u2019Unione europea (UE) in materia di difesa commerciale ha lo scopo di rimuovere gli effetti distorsivi delle importazioni da Paesi terzi che sono effettuate in\u00a0dumping, oppure oggetto di sovvenzioni da parte di Paesi terzi, o importazioni che aggirano barriere tariffarie esistenti, con l\u2019obiettivo di ripristinare un\u2019effettiva concorrenza sul mercato europeo. 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