{"id":31075,"date":"2021-07-22T13:57:04","date_gmt":"2021-07-22T11:57:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/?page_id=31075"},"modified":"2026-03-23T13:19:47","modified_gmt":"2026-03-23T12:19:47","slug":"armi_convenzionali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo\/temi_globali\/disarmo\/armi_convenzionali\/","title":{"rendered":"Armi Convenzionali"},"content":{"rendered":"<p>A differenza delle armi nucleari, chimiche e batteriologiche, le armi convenzionali sono generalmente ritenute legittime e si definiscono tali poich\u00e9 possiedono una capacit\u00e0 distruttiva minore e producono effetti discriminanti, ovvero l\u2019impiego dell\u2019arma pu\u00f2 essere delimitato.<\/p>\n<p>Tra i principali strumenti di controllo in questo settore vi \u00e8 la Convenzione delle Nazioni Unite su Certe Armi Convenzionali, entrata in vigore nel 1983, che vieta o limita l\u2019utilizzo di alcune armi che causano sofferenze inutili e ingiustificabili ai combattenti o che colpiscono indiscriminatamente i civili (Convention on Certain Conventional Weapons, CCW). Per l\u2019Italia, la CCW costituisce un meccanismo efficace e un foro privilegiato in cui l\u2019interazione di competenze diplomatiche, legali e militari, unitamente al contributo della societ\u00e0 civile, permette di affrontare tematiche nuove ed emergenti legate all\u2019uso della forza e allo sviluppo del diritto umanitario, come ad esempio in tema di \u201cordigni esplosivi improvvisati\u201d o di \u201csistemi d\u2019arma letali autonomi\u201d.<\/p>\n<p>La Convenzione sul divieto d\u2019impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa nel 1997, ha decretato\u00a0 la totale messa al bando di questi ordigni L\u2019impegno italiano in tale ambito \u00e8 stato e continua ad essere significativo, avendo precedentemente adottato una legge nazionale di proibizione delle mine con legge 374\/1997 e avendo completato la distruzione delle dotazioni in possesso nel 2002, a due anni dall\u2019entrata in vigore della Convenzione di Ottawa. L\u2019universalizzazione della partecipazione alla Convenzione e la collaborazione sul piano diplomatico e umanitario per l\u2019effettiva attuazione della stessa restano obiettivi fondamentali. L\u2019Italia dedica ingenti investimenti in programmi di sminamento e di assistenza, favorendo lo sviluppo di approcci inclusivi. Dal 2001, il nostro Paese ha dedicato circa 60 milioni di euro ai programmi di azione contro le mine. Con legge 58\/2001, l\u2019Italia ha istituito il Fondo per lo Sminamento Umanitario per finanziare programmi e attivit\u00e0 legate allo sminamento per scopi umanitari. Nel 2020, l\u2019Italia ha stanziato oltre 4.000.000 euro in programmi di azione contro le mine in numerosi Paesi, tra cui Libia, Somalia, Sudan, Iraq, Siria, Palestina, Yemen, Afghanistan e Colombia.<\/p>\n<p>La Convenzione sul bando delle munizioni a grappolo vieta l\u2019uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento delle munizioni a grappolo e impone la distruzione delle scorte esistenti. Firmata a Oslo nel 2008, essa \u00e8 entrata in vigore nel 2010. L\u2019Italia ha ratificato la Convenzione di Oslo nel 2011 e ha completato la distruzione delle munizioni a grappolo nel 2015. Sebbene sia stata ratificata da 111 Stati, mancano tuttora all\u2019appello importanti Stati, alcuni dei quali tra i maggiori produttori e possessori di munizioni a grappolo. Oltre ad attivit\u00e0 di sensibilizzazione per una maggiore partecipazione alla Convenzione, l\u2019Italia fornisce un qualificato contributo attraverso il Fondo per lo Sminamento Umanitario, non solo a livello finanziario, ma anche attraverso la condivisione di competenze ed esperienze.<\/p>\n<p>Il Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty, ATT), entrato in vigore nel 2014, \u00e8 il primo strumento giuridico che stabilisce criteri per autorizzare o vietare i trasferimenti di armi convenzionali. L\u2019Italia \u00e8 stata il primo Paese dell\u2019Unione Europea a ratificare il Trattato, cui attribuisce un ruolo chiave non solo nella regolamentazione del commercio di armi, ma anche nella promozione dei diritti umani e nella considerazione delle ripercussioni sociali ed economiche del commercio illegale delle armi. L\u2019Italia \u00e8 altres\u00ec impegnata nell\u2019effettiva attuazione di complementari strumenti di contrasto al traffico illecito, come il Programma di Azione delle Nazioni Unite per Prevenire, Combattere ed Eliminare il Commercio Illegale di Armi di Piccolo Calibro e Leggere in Tutti i Suoi Aspetti, lo Strumento Internazionale di Rintracciabilit\u00e0 e il Protocollo di Palermo contro la Fabbricazione e il Traffico Illeciti di Armi da Fuoco, loro Parti e Componenti e Munizioni.<\/p>\n<p>Nel 2022, l\u2019Italia ha inoltre aderito alla Dichiarazione Politica sul Rafforzamento della Protezione dei Civili dalle Conseguenze Umanitarie Derivanti dall\u2019Uso di Armi Esplosive nelle Aree Popolate (Dichiarazione Politica EWIPA) e partecipa attivamente alle riunioni degli Stati firmatari.<\/p>\n<p>Il sistema di controllo delle forze convenzionali in Europa si fonda anche su trattati multilaterali, come il Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa del 1990 e il Trattato sui Cieli Aperti del 1992, e misure, politicamente vincolanti, volte al rafforzamento della fiducia e della sicurezza, direttamente legate all\u2019Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa (OSCE) e previste dal Documento di Vienna del 1999. A riguardo, l\u2019Italia ha contribuito allo sviluppo di un pacchetto di misure per modernizzare il Documento di Vienna ed \u00e8 impegnata nel facilitare, anche nell\u2019ambito del processo di Dialogo Strutturato OSCE, il rilancio delle discussioni sul controllo degli armamenti convenzionali in Europa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"A differenza delle armi nucleari, chimiche e batteriologiche, le armi convenzionali sono generalmente ritenute legittime e si definiscono tali poich\u00e9 possiedono una capacit\u00e0 distruttiva minore e producono effetti discriminanti, ovvero l\u2019impiego dell\u2019arma pu\u00f2 essere delimitato. 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