{"id":339,"date":"2021-05-27T16:38:47","date_gmt":"2021-05-27T14:38:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/?page_id=339"},"modified":"2026-06-05T11:19:39","modified_gmt":"2026-06-05T09:19:39","slug":"uama","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/ministero\/struttura\/uama\/","title":{"rendered":"Autorit\u00e0 Nazionale UAMA: Materiali d\u2019Armamento e a Duplice Uso"},"content":{"rendered":"<p><strong>MATERIALI D\u2019ARMAMENTO<\/strong><\/p>\n<p>Il controllo dell\u2019esportazione e importazione di materiali d\u2019armamento \u00e8 disciplinato dalla <strong>Legge 9 luglio 1990, n.185<\/strong> (\u201cNuove norme sul controllo dell\u2019esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento\u201d). La normativa \u00e8 stata modificata dal Decreto legislativo 22 giugno 2012, n.105 per consentire il recepimento della \u201cDirettiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009\/43\/CE del 6 maggio 2009, che semplifica le modalit\u00e0 e le condizioni dei trasferimenti all\u2019interno delle Comunit\u00e0 dei prodotti per la difesa\u201d. La L.185\/90 e ss.mm. \u00e8 stata quindi integrata dal Regolamento di attuazione \u2013 D.M. 7 gennaio 2013, n.19. Nel 2012 \u00e8 stata istituita l\u2019Autorit\u00e0 Nazionale UAMA (\u201cUnit\u00e0 per le autorizzazioni dei materiali d\u2019armamento\u201d), chiamata a garantire l\u2019applicazione della normativa italiana, integrata da quella europea e internazionale.<\/p>\n<p>Le operazioni oggetto<strong>\u00a0<\/strong>della Legge devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell\u2019Italia. Esse vengono pertanto autorizzate nell\u2019ambito delle direttive di Governo e Parlamento.<\/p>\n<p>Il processo di progressiva europeizzazione dei procedimenti di verifica nazionale sulle movimentazioni dei materiali d\u2019armamento si basa anche sugli impegni politici assunti nel quadro della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), in particolare la <strong>Posizione Comune del Consiglio dell\u2019Unione Europea 2008\/944\/PESC<\/strong> dell\u20198 dicembre 2008, atto di indirizzo che ha sostituito e rafforzato il Codice di Condotta Europeo sul controllo delle esportazioni di tecnologia ed equipaggiamento militare.<\/p>\n<p>In tema di politica di movimentazione dei materiali d\u2019armamento l\u2019Italia agisce in <strong>stretto raccordo con gli altri Stati Membri dell\u2019UE<\/strong>, con i quali vi sono incontri periodici di consultazione operativa a Bruxelles, nonch\u00e9 in un quadro di coordinamento con i nostri principali alleati. L\u2019Italia continua ad essere impegnata in prima linea nel consolidamento del processo di progressiva europeizzazione dei procedimenti di verifica nazionale delle movimentazioni di materiali d\u2019armamento.<\/p>\n<p>Le richieste delle aziende all\u2019Autorit\u00e0 Nazionale UAMA volte ad ottenere licenze di esportazione di materiali d\u2019armamento sono esaminate in modo rigoroso ed articolato, caso per caso, sulla base della normativa nazionale ed internazionale. La valutazione di eventuali autorizzazioni a Paesi extra UE-NATO coinvolge previamente vari Ministeri ed Enti italiani: a)\u00a0 nell\u2019analisi del merito della singola operazione, sin dalla comunicazione societaria sull\u2019avvio delle trattative commerciali indirizzata, oltre che al Ministero degli esteri, a quello della difesa; b) con i pareri preventivi all\u2019autorizzazione finale all\u2019esportazione\/importazione, successiva alla fase delle trattative con firma del contratto, sottoposti al <strong>Comitato consultivo interministeriale <\/strong>composto dai Ministeri degli Esteri, della Difesa, dell\u2019Interno, delle Imprese e del Made in Italy, dell\u2019Economia e delle Finanze\/Agenzia delle dogane e dei monopoli, e dell\u2019Ambiente e della Sicurezza Energetica. L\u2019Autorit\u00e0 si avvale altres\u00ec dei pareri vincolanti, in presenza di informazioni classificate, della Presidenza del Consiglio \u2013 Dipartimento informazioni per la sicurezza\/DIS \u2013 Ufficio centrale per la segretezza\/UCSe.<\/p>\n<p>La legislazione italiana ed europea \u00e8 integrata, nell\u2019ambito delle articolate procedure valutative nazionali, dagli atti di carattere normativo, di indirizzo e di armonizzazione in ambito ONU, UE, OSCE e Intesa di Wassenaar (<em>Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual- Use Goods and Technologies<\/em>, firmato il 19 dicembre 1995 dai 17 Stati membri dell\u2019ex-<em>Coordinating Committee for Multilateral Export Controls <\/em>(COCOM), tra cui l\u2019Italia); dai risultati delle periodiche consultazioni fra Paesi Membri nel Gruppo di lavoro della Politica Estera e di Sicurezza Comune del Consiglio dell\u2019Unione Europea sul controllo degli armamenti convenzionali (COARM); e dalle previsioni del Trattato sul commercio delle armi (<em>Arms Trade Treaty<\/em>\/ATT), cui l\u2019UE, nell\u2019ambito della strategia europea in materia di sicurezza, dedica fondi ed attivit\u00e0 a sostegno della sua piena attuazione ed universalizzazione.<\/p>\n<p>Sul piano multilaterale l\u2019Autorit\u00e0 Nazionale UAMA segue i lavori del COARM in ambito SEAE; della Commissione Europea sull\u2019applicazione della Direttiva 43\/2009\/CE; dell\u2019Intesa di Wassenaar; del Trattato sul commercio delle armi (cui l\u2019Italia ha aderito nel 2013), per la parte relativa all\u2019elaborazione dei rapporti nazionali e relative politiche.<\/p>\n<p>Le autorizzazioni e le licenze sono suddivise nelle seguenti tipologie: <strong>a)\u00a0\u00a0autorizzazione individuale<\/strong>, che riguarda il trasferimento (UE\/SEE) o l\u2019esportazione (extra UE) di una specifica quantit\u00e0 e valore di determinati materiali d\u2019armamento (tangibili; intangibili quali software e tecnologia; prestazioni di servizio) ad un destinatario predeterminato;<br \/>\n<strong>b)\u00a0 autorizzazione globale di trasferimento<\/strong> (UE\/SEE), che riguarda il trasferimento di specifici materiali d\u2019armamento, senza limitazioni di quantit\u00e0 e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o pi\u00f9 Stati Membri; <strong>c)\u00a0 licenza globale di progetto<\/strong> per programmi (UE\/SEE ed extra UE), che riguarda\u00a0 esportazioni e importazioni di materiali d\u2019armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi con societ\u00e0 di Paesi Membri dell\u2019UE o della NATO con i quali l\u2019Italia abbia sottoscritto specifici accordi; <strong>d)\u00a0\u00a0licenza globale industriale di progetto<\/strong> (UE\/SEE ed extra UE), che riguarda esportazioni e importazioni di materiali d\u2019armamento da effettuare nel quadro di programmi industriali di ricerca, sviluppo e produzione con societ\u00e0 di Paesi Membri dell\u2019UE\/SEE o della NATO con i quali l\u2019Italia abbia sottoscritto specifici accordi; <strong>e) autorizzazioni generali di trasferimento<\/strong> (UE\/SEE): decreti del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il quale autorizza i fornitori sul territorio nazionale, che rispettino i termini e le condizioni delle autorizzazioni stesse, ad effettuare trasferimenti di predeterminati materiali d\u2019armamento verso destinatari situati in uno o pi\u00f9 Stati Membri; <strong>f) intermediazione<\/strong>, intesa come il complesso delle<strong>\u00a0<\/strong>attivit\u00e0 poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al Registro Nazionale delle Imprese (RNI), di cui all\u2019articolo 3 della legge 185\/90 e ss.mm., che: <em>f1)<\/em> negoziano o organizzano transazioni che possano comportare il trasferimento di beni figuranti nell\u2019elenco comune dei materiali d\u2019armamento da uno Stato membro (UE\/SEE) o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato; <em>f2)<\/em> acquistano, vendono o dispongono il trasferimento dei beni in loro possesso da uno Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo.<\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 Nazionale UAMA partecipa al Gruppo di coordinamento della Presidenza del consiglio per l\u2019esercizio dei poteri speciali, c.d. <strong>\u201cgolden power\u201d<\/strong> (Decreto Legge 21\/2012 convertito in L. n.56\/2012, modificato dalla L. di conversione n.172\/2017; DPCM 6 agosto 2014), per il settore strategico della sola difesa, onde garantire il rispetto della L.185\/90 e ss.mm., ed assicurando, ove necessario, l\u2019esecutivit\u00e0 delle prescrizioni settoriali dei DPCM.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>MATERIALI A DUPLICE USO<\/strong><\/p>\n<p>Per effetto dell\u2019attribuzione al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese (cfr. Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla Legge 18 novembre 2019), l\u2019Autorit\u00e0 Nazionale UAMA svolge le funzioni di Autorit\u00e0 competente responsabile dell\u2019applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.<\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 Nazionale UAMA rilascia le autorizzazioni previste per l\u2019esportazione, il trasferimento, l\u2019intermediazione, l\u2019assistenza tecnica ed il transito dei\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/resource\/doc\/2020\/01\/duplice_uso.pdf\">prodotti a duplice uso<\/a> in applicazione del <strong>Regolamento (UE) n. 2021\/821<\/strong>; rilascia le autorizzazioni per il commercio di\u00a0<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/resource\/doc\/2020\/02\/merci_soggette_al_regolamento_antitortura.pdf\">merci soggette al regolamento antitortura<\/a>, in applicazione del <strong>Regolamento (UE) n. 2019\/125<\/strong>; rilascia le autorizzazioni, per il commercio, diretto e indiretto, di\u00a0prodotti listati per effetto di <strong>misure restrittive unionali<\/strong>, in applicazione delle deroghe previste nei corrispondenti regolamenti europei.<\/p>\n<p>Il Direttore dell\u2019Autorit\u00e0 Nazionale UAMA presiede il <strong>Comitato consultivo interministeriale<\/strong> chiamato ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle operazioni esportative ricadenti nei menzionati regimi di controllo. In tale Comitato sono rappresentati, oltre al MAECI ed all\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli, i seguenti Dicasteri: Interno, Difesa, Economia e finanze, Imprese e Made in Italy, Cultura, Salute. Il Capo della Divisione materiali a duplice uso svolge le funzioni di segretario del Comitato.<\/p>\n<p>Anche nel caso dei prodotti a duplice uso, sono previste <strong>varie tipologie di licenza<\/strong> (specifica individuale, globale individuale, generale \u2013 in quest\u2019ultimo caso di tipo nazionale o dell\u2019Unione europea). \u00c8 prevista, inoltre, la possibilit\u00e0 di sottoporre a obbligo di autorizzazione anche prodotti non listanti nei corrispondenti regolamenti dell\u2019UE, al ricorrere delle condizioni in esse previsti (c.d. \u201c<em>catch-all<\/em>\u201d).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"MATERIALI D\u2019ARMAMENTO Il controllo dell\u2019esportazione e importazione di materiali d\u2019armamento \u00e8 disciplinato dalla Legge 9 luglio 1990, n.185 (\u201cNuove norme sul controllo dell\u2019esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento\u201d). 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