{"id":61364,"date":"2021-11-02T21:54:59","date_gmt":"2021-11-02T20:54:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/?page_id=61364"},"modified":"2021-11-02T22:03:39","modified_gmt":"2021-11-02T21:03:39","slug":"dirett_feb_02","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/sportello_info\/normativa\/dirett_feb_02\/","title":{"rendered":"Direttiva Feb 2002"},"content":{"rendered":"<p class=\"titolo\">Direttiva 7 febbraio 2002<\/p>\n<p><span class=\"sottotitolo\">Attivita&#8217; di comunicazione delle pubbliche amministrazioni<\/span><br \/>\n(in G. U. n. 74 del 28 marzo 2002)<\/p>\n<p>IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza<\/p>\n<p>Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante &#8220;Disciplina dell&#8217;attivita&#8217; di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri&#8221;;<\/p>\n<p>Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante &#8220;Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche&#8221;;<\/p>\n<p>Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 &#8220;Disciplina delle attivita&#8217; di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni&#8221;;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 2001, n. 422, recante &#8220;Regolamento per l&#8217;individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita&#8217; di informazione e comunicazione e disciplina degli interventi formativi&#8221;;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante &#8220;Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini&#8221;;<\/p>\n<p>Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2001, recante &#8220;Struttura di missione per la comunicazione e informazione ai cittadini&#8221;;<\/p>\n<p>Vista la direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 13 dicembre 2001, sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni;<\/p>\n<p>E m a n a<\/p>\n<p>la presente direttiva:<\/p>\n<p>Premessa.<\/p>\n<p>Con l&#8217;entrata in vigore della legge del 7 giugno 2000, n. 150, e l&#8217;emanazione del regolamento di attuazione del 21 settembre 2001, n. 422, le pubbliche amministrazioni dispongono di un nuovo indispensabile strumento per sviluppare le loro relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro interno e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un&#8217;efficace comunicazione.<\/p>\n<p>La comunicazione pubblica cessa di essere un segmento aggiuntivo e residuale dell&#8217;azione delle pubbliche amministrazioni, e ne diviene parte integrante, cosi&#8217; come accade da decenni alle imprese che agiscono nel mercato dei prodotti e dei servizi.<\/p>\n<p>Lo sviluppo delle attivita&#8217; legate alla comunicazione di impresa e alla pubblicita&#8217;, in grado di determinare scelte organizzative e strategiche che influiscono positivamente sulla visibilita&#8217; e sull&#8217;immagine aziendale e che coinvolgono trasversalmente tutto il processo produttivo, attraverso azioni di comunicazione interna, hanno accompagnato nel nostro Paese il percorso e la crescita delle imprese del settore privato e, recentemente, anche di alcune pubbliche amministrazioni.<\/p>\n<p>La riforma della pubblica amministrazione, il federalismo e il rafforzamento dei livelli locali di governo, l&#8217;attuazione del principio di sussidiarieta&#8217; e il conseguente nuovo orizzonte delle missioni delle amministrazioni, possono realizzarsi solo con il pieno consenso dei cittadini e delle imprese, degli operatori del settore pubblico, da coinvolgere attraverso opportuni ed adeguati processi di relazione e comunicazione.<\/p>\n<p>Finalita&#8217; e ambito di applicazione.<\/p>\n<p>Con questa direttiva il Dipartimento della funzione pubblica, in linea con la volonta&#8217; del Governo di attuare un radicale processo di cambiamento della Pubblica amministrazione, fornisce alle amministrazioni pubbliche, di cui all&#8217;art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attivita&#8217; previste dalla normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica.<\/p>\n<p>La direttiva si propone di contribuire al perseguimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle seguenti finalita&#8217;: sviluppo di una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini e le imprese;<\/p>\n<p>gestione professionale e sistematica dei rapporti con tutti gli organi di informazione (mass media tradizionali e nuovi); realizzazione di un sistema di flussi di comunicazione interna incentrato sull&#8217;intenso utilizzo di tecnologie informatiche e banche dati, sia per migliorare la qualita&#8217; dei servizi e l&#8217;efficienza organizzativa, sia per creare tra gli operatori del settore pubblico senso di appartenenza alla funzione svolta, pieno coinvolgimento nel processo di cambiamento e condivisione nelle rinnovate missioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni; formazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attivita&#8217; di informazione e comunicazione;<\/p>\n<p>ottimizzazione, attraverso la pianificazione e il monitoraggio delle attivita&#8217; di informazione e comunicazione, dell&#8217;impiego delle risorse finanziarie.<\/p>\n<p>Questa direttiva, pertanto, richiama e impegna la responsabilita&#8217; dei vertici delle amministrazioni pubbliche all&#8217;applicazione della legge n. 150\/2000 e alla definizione di strutture e risorse necessarie per:<\/p>\n<p>progettare e realizzare attivita&#8217; di informazione e comunicazione destinate ai cittadini e alle imprese; procedere ad una rinnovata ingegneria dei processi di comunicazione interna e adeguare i flussi di informazione a supporto dell&#8217;attivita&#8217; degli uffici che svolgono attivita&#8217; di informazione e comunicazione, e il loro coordinamento, gia&#8217; individuati dalla leggen. 150\/2000;<\/p>\n<p>produrre e fornire informazioni, promuovere eventi che, tenendo conto dei tempi e dei criteri che regolamentano il sistema dei media, possano tradursi in notizie per i mass media tradizionali e nuovi &#8211; come i giornali on-line &#8211; e altri mezzi di diffusione di notizie di interesse pubblico.<\/p>\n<p>La direttiva, inoltre, pone all&#8217;attenzione dei dirigenti degli uffici stampa e degli Urp, cosi&#8217; come delle analoghe strutture previste dalla legge n. 150\/2000, la ricerca dell&#8217;efficienza e dell&#8217;efficacia nei processi di produzione della comunicazione, quale obiettivo della loro attivita&#8217;.<\/p>\n<p>1. Gli obiettivi.<\/p>\n<p>Le pubbliche amministrazioni, attraverso gli uffici stampa, i portavoce e gli Urp e le analoghe strutture, devono:<\/p>\n<p>1) garantire un&#8217;informazione trasparente ed esauriente sul loro operato;<\/p>\n<p>2) pubblicizzare e consentire l&#8217;accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini;<\/p>\n<p>3) ottimizzare l&#8217;efficienza e l&#8217;efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato sistema di comunicazione interna. Per consentire il pieno raggiungimento di questi obiettivi, le pubbliche amministrazioni devono:<\/p>\n<p>1) dare avvio e sviluppo alle strutture deputate alla realizzazione delle attivita&#8217; di informazione, portavoce e ufficio stampa, e di comunicazione, ufficio per le relazioni con il pubblico;<\/p>\n<p>2) promuoverne il pieno raccordo operativo sotto forma di coordinamento e attraverso una adeguata struttura organizzativa.<\/p>\n<p>Inoltre, nella creazione dei nuovi profili professionali e delle nuove forme di organizzazione del lavoro pubblico e della sua comunicazione interna, deve essere favorita la definizione di adeguati interventi formativi e di aggiornamento che promuovano operatori dell&#8217;informazione e comunicazione competenti e motivati.<\/p>\n<p>Il Dipartimento della funzione pubblica, con la collaborazione delle associazioni professionali del mondo dell&#8217;informazione, della comunicazione e delle relazioni pubbliche, realizzera&#8217; un sistema di monitoraggio dell&#8217;applicazione della legge n. 150\/2000 anche in vista di una programmazione di successivi interventi e direttive che avranno come obiettivo di rendere il settore coerente con la dimensione europea.<\/p>\n<p>2. Tipologia della comunicazione.<\/p>\n<p>La legge n. 150\/2000 indica quali figure capaci di realizzare le attivita&#8217; di informazione e comunicazione nell&#8217;amministrazione pubblica il portavoce e l&#8217;ufficio stampa, da un lato, e l&#8217;ufficio per le relazioni con il pubblico e analoghe strutture, dall&#8217;altro.<\/p>\n<p>I due segmenti di attivita&#8217; individuati sono importanti, ma non singolarmente esaustivi della funzione di comunicazione la cui complessita&#8217; si esprime sia attraverso la previsione di differenti tipologie professionali, sia attraverso attivita&#8217; che non si esauriscono nel front-office o nei rapporti con i media.<\/p>\n<p>La comunicazione interna e la produzione di messaggi complessi verso l&#8217;esterno rappresentano momenti differenti della stessa funzione di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, e pertanto richiedono un coordinamento che ne governi, con efficacia, le interazioni e le sinergie.<\/p>\n<p>Questa dimensione complessiva e integrata della comunicazione non puo&#8217; essere dimenticata ne&#8217; sottovalutata nell&#8217;attuazione della legge del 7 giugno 2000, n. 150.<\/p>\n<p>Nello svolgimento delle attivita&#8217; di comunicazione e informazione, cosi&#8217; come nella costruzione degli assetti organizzativi delle loro strutture, le amministrazioni devono, inoltre, considerare centrali e decisivi gli strumenti interattivi della comunicazione on line (Internet-intranet).<\/p>\n<p>I processi organizzativi devono, conseguentemente, essere ridisegnati in relazione all&#8217;esigenza di sviluppare modalita&#8217; interattive di comunicazione interna ed interistituzionale nei confronti dei cittadini.<\/p>\n<p>Una buona comunicazione interna, fondata su di un&#8217;ampia circolazione delle informazioni sulle attivita&#8217; ed i processi lavorativi, e il pieno coinvolgimento del personale nei progetti di cambiamento organizzativo, consente di costruire al meglio l&#8217;identita&#8217; di un&#8217;amministrazione, favorisce la crescita di un senso di appartenenza positivo alla dimensione del lavoro pubblico e contribuisce a porre su nuove basi l&#8217;immagine della sfera pubblica.<\/p>\n<p>3. Modalita&#8217; operative: il coordinamento degli strumenti della comunicazione.<\/p>\n<p>Le amministrazioni devono assicurare il raccordo operativo tra i segmenti di comunicazione attivati, il portavoce, l&#8217;ufficio stampa e l&#8217;ufficio per le relazioni con il pubblico e le analoghe strutture, devono prevedere forme organizzative di coordinamento delle loro attivita&#8217; per massimizzare l&#8217;utilizzo delle risorse umane ed economiche, e creare sinergie ed integrazione tra le azioni di comunicazione per contribuire a rendere efficaci e soddisfacenti le relazioni con i cittadini.<\/p>\n<p>Ciascuna amministrazione, quindi, potra&#8217; istituire al proprio interno una struttura di coordinamento, costituita dal direttore dell&#8217;Urp e delle analoghe strutture ove esistenti, dal direttore dell&#8217;ufficio stampa e dal portavoce se presente all&#8217;interno dell&#8217;amministrazione.<\/p>\n<p>La struttura di coordinamento ha funzioni di programmazione, indirizzo e raccordo delle attivita&#8217; da realizzare.<\/p>\n<p>Alla struttura di coordinamento spetta il compito di presentare al vertice dell&#8217;amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma delle iniziative di comunicazione.<\/p>\n<p>Il programma deve contenere:<\/p>\n<p>la definizione degli obiettivi e della strategia della comunicazione integrata (azioni di comunicazione interna, esterna, on-line, pubblicitaria etc.);<\/p>\n<p>la descrizione delle singole azioni con l&#8217;indicazione dei tempi di realizzazione (calendarizzazione per fasi);<\/p>\n<p>la scelta dei mezzi di diffusione e il budget; la pianificazione delle attivita&#8217; di monitoraggio e valutazione dell&#8217;efficacia delle azioni (sia in itinere al progetto sia ex post).<\/p>\n<p>3.1. La struttura di missione per l&#8217;informazione e la comunicazione con i cittadini.<\/p>\n<p>Per soddisfare l&#8217;esigenza di raccordo operativo e d&#8217;integrazione tra le strutture di informazione e comunicazione previste della legge del 7 giugno 2000, n. 150, il Dipartimento della funzione pubblica ha attivato un&#8217;apposita &#8220;Struttura di missione&#8221;, con l&#8217;incarico di:<\/p>\n<p>1) integrare le proprie attivita&#8217; di comunicazione ed informazione (ufficio stampa, Urp, sito web) coordinandole con l&#8217;ufficio del portavoce;<\/p>\n<p>2) supportare le amministrazioni nell&#8217;attuazione delle norme per sviluppare e sperimentare azioni e progetti di comunicazione pubblica integrata.<\/p>\n<p>La struttura di missione ha l&#8217;obiettivo di garantire l&#8217;attuazione della legge del 7 giugno 2000, n. 150, di monitorare l&#8217;attivazione di strutture di comunicazione integrata presso le amministrazioni, nonche&#8217; di fornire consulenza alle amministrazioni anche per l&#8217;attivita&#8217; di formazione, limitatamente al settore della comunicazione. Presso la struttura, inoltre, operano gruppi di lavoro specializzati sull&#8217;applicazione della legge e sull&#8217;uso di un linguaggio chiaro e comprensibile da parte delle amministrazioni.<\/p>\n<p>4. Funzioni degli organi dell&#8217;informazione e della comunicazione.<\/p>\n<p>Un moderno sviluppo dell&#8217;informazione e della comunicazione richiede un decisivo impegno delle amministrazioni.<\/p>\n<p>Particolare attenzione deve essere posta ai compiti che la legge affida agli Urp, attraverso la realizzazione delle reti civiche e del sito Internet della pubblica amministrazione, nella loro funzione di relazione verso l&#8217;esterno.<\/p>\n<p>Essi svolgono infatti compiti di informazione, di garanzia di accesso ai servizi, di ascolto delle esigenze degli utenti, di promozione dell&#8217;innovazione e della semplificazione, nonche&#8217; di verifica della soddisfazione del cittadino rispetto all&#8217;erogazione dei servizi stessi.<\/p>\n<p>In questo contesto, gli uffici per le relazioni con il pubblico e le analoghe strutture devono poter ricorrere a procedure di comunicazione interna codificate ed efficaci per divenire il terminale di destinazione di atti e documenti che consentano sollecite ed esaurienti risposte alle richieste dei cittadini. Nei casi piu&#8217; complessi, gli Urp devono poter disporre della documentazione utile alla soddisfazione dell&#8217;utente entro un tempo ragionevole, comunque predeterminato dalle amministrazioni di appartenenza che individueranno, del pari, le sanzioni in caso di inadempienza o di ritardo nella risposta.<\/p>\n<p>Al fine di rendere gli Urp strumenti del cambiamento interno della Pubblica amministrazione, attraverso una funzione di marketing istituzionale e di verifica della soddisfazione del cittadino rispetto all&#8217;erogazione dei servizi, e&#8217; opportuno che essi siano in grado di progettare e sviluppare azioni di studio e ricerca attraverso risorse umane in possesso delle competenze necessarie.<\/p>\n<p>L&#8217;incarico di gestione delle reti civiche, assegnato dalla legge n. 150\/2000 agli Urp, e del sito Internet, e&#8217; destinato ad espandere la dimensione di questi uffici da semplice sportello di informazione al cittadino a terminali di banche dati. Gli Urp devono pertanto essere in grado di svolgere piu&#8217; funzioni e di corrispondere ad una domanda differenziata di servizi da parte del cittadino.<\/p>\n<p>La stessa legge n. 150\/2000 attribuisce all&#8217;ufficio stampa, prioritariamente, la gestione dell&#8217;informazione in collegamento con gli organi di informazione mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed on line.<\/p>\n<p>In particolare l&#8217;ufficio stampa, coordinato da un direttore di servizio, si occupa:<\/p>\n<p>della redazione di comunicati riguardanti sia l&#8217;attivita&#8217; dell&#8217;amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi; dell&#8217;organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa;della realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici;<\/p>\n<p>del coordinamento e della realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali.<\/p>\n<p>Nelle amministrazioni locali di piccole dimensioni, per meglio ottimizzare le loro funzioni, gli uffici stampa, cosi&#8217; come gli uffici per le relazioni con il pubblico, possono essere costituiti in forma consorziata tra enti locali che raggruppino una popolazione residente non inferiore a 25.000 unita&#8217;.<\/p>\n<p>A differenza dell&#8217;ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, la figura del portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa un&#8217;attivita&#8217; di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice &#8220;pro tempore&#8221; delle amministrazioni.<br \/>\n5. La formazione.<\/p>\n<p>La legge del 7 giugno 2000, n. 150, e il regolamento del 21 settembre 2001, decreto del Presidente della Repubblica n. 422, e piu&#8217; specificatamente la direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 13 dicembre 2001, sulla &#8220;Formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche ammistrazioni&#8221;, individuano nella formazione la chiave per migliorare la qualita&#8217; delle prestazioni e per incentivare la motivazione del personale.<\/p>\n<p>La normativa offre alle amministrazioni i primi strumenti per adeguare, migliorare, selezionare &#8211; attraverso la definizione di percorsi di formazione ad hoc &#8211; le risorse umane gia&#8217; indirizzate o da indirizzare nei settori delle relazioni con i media (ufficio stampa e ufficio del portavoce) e con i cittadini (uffici delle relazioni con il pubblico e analoghe strutture).<\/p>\n<p>E&#8217; da tenere presente che le attivita&#8217; di informazione e comunicazione &#8211; svolte all&#8217;interno di queste strutture &#8211; sono considerate rilevanti per la concreta realizzazione di pratiche di buon governo.<\/p>\n<p>Le norme sopraindicate sanciscono una parita&#8217; dell&#8217;offerta formativa con la presenza di soggetti privati e di una cultura di mercato dal cui confronto e competizione deve derivare un miglioramento complessivo della qualita&#8217; della formazione in questo settore.<\/p>\n<p>La formazione, oltre ad avere il compito di professionalizzare le risorse umane, dovra&#8217; essere la leva primaria per rendere omogeneo il livello di preparazione e la capacita&#8217; del personale impegnato nella comunicazione pubblica.<\/p>\n<p>In considerazione di cio&#8217; le amministrazioni devono adottare programmi formativi per tutto il personale impegnato nell&#8217;attivita&#8217; di informazione e comunicazione come previsto dalle norme vigenti e dalla direttiva del 13 dicembre 2001.<\/p>\n<p>L&#8217;attivita&#8217; formativa dei singoli dipendenti svolta nel periodo intercorso tra l&#8217;entrata in vigore della legge n. 150\/2000 e la pubblicazione del regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 422\/2001), che rispetti i requisiti previsti dalle due norme, su richiesta delle amministrazioni di appartenenza, potra&#8217; essere validata da una commissione, istituita presso la struttura di missione del Dipartimento della funzione pubblica.<\/p>\n<p>6. I nuovi profili professionali.<\/p>\n<p>L&#8217;individuazione e la regolamentazione delle tipologie professionali che opereranno negli uffici stampa, negli uffici per le relazioni con il pubblico e in strutture analoghe utilizzando strumenti di informazione e comunicazione tradizionali e nuovi, come indicato dall&#8217;art. 8, comma 3, ed art. 9, comma 5, della legge del 7 giugno 2000, n. 150, sono affidate alla contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali rappresentative sul territorio nazionale delle categorie professionali.<\/p>\n<p>7. Il monitoraggio delle attivita&#8217;.<\/p>\n<p>Il Dipartimento della funzione pubblica ha gia&#8217; promosso e sviluppera&#8217; in modo costante sondaggi, studi, ricerche e sperimentazioni finalizzate a:<\/p>\n<p>1) monitorare lo stato di attuazione della legge del 7 giugno 2000, n. 150;<\/p>\n<p>2) verificare le inadeguatezze da questa gia&#8217; rivelate nel lungo dibattito che ne ha accompagnato la pur necessaria approvazione (dall&#8217;esigenza di meglio definire gli ambiti delle singole professionalita&#8217;, ai rilievi mossi anche in sede europea circa gli accessi a taluni ruoli ed uffici);<\/p>\n<p>3) promuovere modelli e standard di riferimento che favoriscano la nascita e lo sviluppo di una cultura della comunicazione integrata nell&#8217;ambito delle pubbliche amministrazioni.<\/p>\n<p>Nell&#8217;ambito di tale attivita&#8217;, che sara&#8217; sviluppata in collaborazione con le associazioni di categoria e gli ordini professionali dei comunicatori, delle relazioni pubbliche e dei giornalisti, grande attenzione verra&#8217; dedicata alla costruzione di tipologie professionali e modelli di valutazione delle professionalita&#8217; della nuova comunicazione pubblica e dell&#8217;efficacia del loro agire. Si tratta di tenere sotto osservazione la qualita&#8217; dei servizi e delle attivita&#8217;, di valutare le performance e &#8220;validare&#8221; i risultati.<\/p>\n<p>Le amministrazioni, a tal fine, dovranno verificare, attraverso sondaggi, studi e ricerche, da affidare anche a soggetti privati, l&#8217;attuazione del piano di comunicazione annuale e misurarne l&#8217;efficacia.<\/p>\n<p>8. Il linguaggio.<\/p>\n<p>Il Dipartimento della funzione pubblica ha gia&#8217; promosso e realizzato, a partire dai primi anni &#8217;90, progetti dedicati alla semplificazione del linguaggio amministrativo usato nei contatti con i cittadini.<\/p>\n<p>L&#8217;opinione pubblica, ma anche le amministrazioni, si aspettano ulteriori sforzi per combattere e rendere il cosiddetto &#8220;burocratese&#8221; piu&#8217; chiaro ed accessibile e la comunicazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione piu&#8217; snella ed efficace. La comunicazione delle pubbliche amministrazioni deve soddisfare i requisiti della chiarezza, semplicita&#8217; e sinteticita&#8217; e, nel contempo, garantire completezza e correttezza dell&#8217;informazione.<\/p>\n<p>Questo obiettivo dovra&#8217; essere perseguito anche con l&#8217;impiego dei nuovi strumenti informatici.<\/p>\n<p>Il Dipartimento della funzione pubblica attivera&#8217; nei prossimi mesi, presso la struttura di missione, un servizio di consulenza il cui scopo sara&#8217; di assistere le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici a riscrivere atti e documenti, a migliorare la qualita&#8217; della comunicazione per renderla piu&#8217; semplice e comprensibile a tutti i cittadini ed utenti dei servizi pubblici.<\/p>\n<p>L&#8217;obiettivo sara&#8217; di quello di rendere ufficiali le regole della semplificazione e di promuoverne la diffusione in tutte le amministrazioni.<\/p>\n<p>9. Le risorse.<\/p>\n<p>Le amministrazioni si impegnano a individuare nel proprio bilancio un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica in una percentuale non inferiore al 2% delle risorse generali.<\/p>\n<p>10. Osservanza della direttiva.<\/p>\n<p>La dirigenza verra&#8217; valutata, ai sensi del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 286, e del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, anche alla luce dell&#8217;applicazione della presente direttiva.<\/p>\n<p>Pertanto i vertici dell&#8217;amministrazione, in sede di emanazione della direttiva annuale e degli indirizzi strategici, indicheranno le misure di comunicazione istituzionale da adottare e gli obiettivi da raggiungere in linea con il programma di governo dell&#8217;Amministrazione pubblica.<\/p>\n<p>Roma, 7 febbraio 2002<br \/>\nIl Ministro: FRATTINI<\/p>\n<p>Registrato alla Corte dei conti l&#8217;8 marzo 2002<br \/>\nMinisteri istituzionali &#8211; Presidenza del Consiglio dei Ministri,<br \/>\nregistro n. 2, foglio n. 355<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Direttiva 7 febbraio 2002 Attivita&#8217; di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (in G. 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