{"id":61365,"date":"2021-11-02T21:57:36","date_gmt":"2021-11-02T20:57:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/?page_id=61365"},"modified":"2021-11-02T22:03:29","modified_gmt":"2021-11-02T21:03:29","slug":"legge_150","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/sportello_info\/normativa\/legge_150\/","title":{"rendered":"Legge 150\/2000"},"content":{"rendered":"<p class=\"titolo\">Legge 7 giugno 2000, N. 150<\/p>\n<p class=\"sottotitolo\">Disciplina delle attivita&#8217; di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni<\/p>\n<p>(in G. U. n. 136 del 13 giugno 2000)<\/p>\n<p>La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/p>\n<p>Promulga<br \/>\nla seguente legge:<\/p>\n<p>Principi generali<\/p>\n<p>Capo I<br \/>\nArt. 1.<\/p>\n<p>Finalita&#8217; ed ambito di applicazione<\/p>\n<p>1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei princi&#8217;pi che regolano la trasparenza e l&#8217;efficacia dell&#8217;azione amministrativa, disciplinano le attivita&#8217; di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.<\/p>\n<p>2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.<\/p>\n<p>3. E&#8217; fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicita&#8217; legale od obbligatoria degli atti pubblici.<\/p>\n<p>4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d&#8217;ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformita&#8217; ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attivita&#8217; di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all&#8217;estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:<\/p>\n<p>a) l&#8217;informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;<br \/>\nb) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita&#8217; e ad altri enti attraverso ogni modalita&#8217; tecnica ed organizzativa;<br \/>\nc) la comunicazione interna realizzata nell&#8217;ambito di ciascun ente.<\/p>\n<p>5. Le attivita&#8217; di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:<\/p>\n<p>a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l&#8217;applicazione;<br \/>\nb) illustrare le attivita&#8217; delle istituzioni e il loro funzionamento;<br \/>\nc) favorire l&#8217;accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;<br \/>\nd) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;<br \/>\ne) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonche&#8217; la conoscenza dell&#8217;avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;<br \/>\nf) promuovere l&#8217;immagine delle amministrazioni, nonche&#8217; quella dell&#8217;Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilita&#8217; ad eventi d&#8217;importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.<br \/>\n6. Le attivita&#8217; di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicita&#8217;, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.<\/p>\n<p>Art. 2.<\/p>\n<p>Forme, strumenti e prodotti<\/p>\n<p>1. Le attivita&#8217; di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicita&#8217;, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l&#8217;organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.<\/p>\n<p>2. Le attivita&#8217; di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.<\/p>\n<p>3. Con uno o piu&#8217; regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono alla diffusione delle modalita&#8217; e delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.<\/p>\n<p>Art. 3.<\/p>\n<p>Messaggi di utilita&#8217; sociale e di pubblico interesse<\/p>\n<p>1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilita&#8217; sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo puo&#8217; trasmettere a titolo gratuito.<\/p>\n<p>Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l&#8217;uno per cento dell&#8217;orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facolta&#8217;, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti.<\/p>\n<p>2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva e&#8217; prevista la riserva di tempi non eccedenti l&#8217;uno per cento dell&#8217;orario settimanale di programmazione per le stesse finalita&#8217; e con le modalita&#8217; di cui al comma 1.<\/p>\n<p>3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie radiotelevisive e le societa&#8217; autorizzate possono, per finalita&#8217; di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilita&#8217; sociale.<\/p>\n<p>4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero ne&#8217; nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dal presente articolo.<\/p>\n<p>Il tempo di trasmissione dei messaggi non puo&#8217;, comunque, occupare piu&#8217; di quattro minuti per ogni giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilita&#8217; sociale non puo&#8217; essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino ufficiale indicato dalla concessionaria.<\/p>\n<p>Art. 4.<\/p>\n<p>Formazione professionale<\/p>\n<p>1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell&#8217;ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attivita&#8217; di informazione e di comuni-cazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all&#8217;articolo 5.<\/p>\n<p>2. Le attivita&#8217; di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle universita&#8217;, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonche&#8217; da strutture pubbliche e private con finalita&#8217; formative che adottano i modelli di cui al comma 1.<\/p>\n<p>Art. 5.<\/p>\n<p>Regolamento<\/p>\n<p>1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l&#8217;accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita&#8217; di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresi&#8217; gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che gia&#8217; svolge attivita&#8217; di informazione e di comunicazione.<\/p>\n<p>Art. 6.<\/p>\n<p>S t r u t t u r e<\/p>\n<p>l. In conformita&#8217; alla disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in conformita&#8217; alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attivita&#8217; di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l&#8217;ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l&#8217;ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche&#8217; attraverso analoghe strutture quali gli<br \/>\nsportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese.<\/p>\n<p>2. Ciascuna amministrazione definisce, nell&#8217;ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attivita&#8217; di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che gia&#8217; le svolge.<\/p>\n<p>Art. 7.<\/p>\n<p>P o r t a v o c e<\/p>\n<p>1. L&#8217;organo di vertice dell&#8217;amministrazione pubblica puo&#8217; essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all&#8217;amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.<\/p>\n<p>Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo&#8217;, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita&#8217; nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.<\/p>\n<p>2. Al portavoce e&#8217; attribuita una indennita&#8217; determinata dall&#8217;organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalita&#8217;.<\/p>\n<p>Art. 8.<\/p>\n<p>Ufficio per le relazioni con il pubblico<\/p>\n<p>1. L&#8217;attivita&#8217; dell&#8217;ufficio per le relazioni con il pubblico e&#8217; indirizzata ai cittadini singoli e associati.<\/p>\n<p>2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nell&#8217;esercizio della propria potesta&#8217; regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:<\/p>\n<p>a) garantire l&#8217;esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;<br \/>\nb) agevolare l&#8217;utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l&#8217;illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l&#8217;informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;<\/p>\n<p>c) promuovere l&#8217;adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;<\/p>\n<p>d) attuare, mediante l&#8217;ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualita&#8217; dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;<\/p>\n<p>e) garantire la reciproca informazione fra l&#8217;ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell&#8217;amministrazione, nonche&#8217; fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.<\/p>\n<p>3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l&#8217;individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.<\/p>\n<p>Art. 9.<\/p>\n<p>Uffici stampa<\/p>\n<p>1. Le amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita&#8217; e&#8217; in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.<\/p>\n<p>2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all&#8217;albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale e&#8217; costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all&#8217;articolo 5, utilizzato con le modalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalita&#8217;.<\/p>\n<p>3. L&#8217;ufficio stampa e&#8217; diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall&#8217;organo di vertice dell&#8217;amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita&#8217; delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell&#8217;amministrazione.<\/p>\n<p>4. I coordinatori e i componenti dell&#8217;ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attivita&#8217; professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.<\/p>\n<p>5. Negli uffici stampa l&#8217;individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell&#8217;ambito di una speciale area di contrattazione, con l&#8217;intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.<\/p>\n<p>Dall&#8217;attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p>Art. 10.<\/p>\n<p>Disposizione finale<\/p>\n<p>1. Le disposizioni del presente capo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell&#8217;articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresi&#8217;, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.<\/p>\n<p>Capo II<br \/>\nArt. 11.<\/p>\n<p>Programmi di comunicazione<\/p>\n<p>1. In conformita&#8217; a quanto previsto dal capo I della presente legge e dall&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche&#8217; dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell&#8217;anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all&#8217;articolo 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma e&#8217; trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento.<\/p>\n<p>Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell&#8217;anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria.<\/p>\n<p>2. Per l&#8217;attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria provvede in particolare a:<\/p>\n<p>a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento puo&#8217; anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;<\/p>\n<p>b) sviluppare adeguate attivita&#8217; di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni;<\/p>\n<p>c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonche&#8217; le relative tariffe.<\/p>\n<p>Art. 12.<\/p>\n<p>Piano di comunicazione<\/p>\n<p>1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, il Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria predispone annualmente il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che e&#8217; approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/p>\n<p>2. Una copia del piano approvato e&#8217; trasmessa alle amministrazioni. Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria. Entro il 31 gennaio dell&#8217;anno successivo a quello di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione su quanto previsto dal presente comma.<\/p>\n<p>Art. 13.<\/p>\n<p>Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario<\/p>\n<p>1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria, ai fini della formulazione di un preventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.<\/p>\n<p>2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere indicazioni circa l&#8217;obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione.<\/p>\n<p>Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione delle modalita&#8217; e dei mezzi ritenuti piu&#8217; idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione.<\/p>\n<p>3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all&#8217;estero.<\/p>\n<p>Art. 14.<\/p>\n<p>Finanziamento dei progetti<\/p>\n<p>1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ritenuti di particolare utilita&#8217; sociale o di interesse pubblico, e&#8217; finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilita&#8217; n. 17 &#8220;Informazione ed editoria&#8221; dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.<\/p>\n<p>Art. 15.<\/p>\n<p>Procedure di gara<\/p>\n<p>1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni e&#8217; effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall&#8217;articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 995, n. 157.<\/p>\n<p>A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell&#8217;articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonche&#8217; per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati.<\/p>\n<p>A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall&#8217;Autorita&#8217; per le garanzie nelle comunicazioni.<\/p>\n<p>Art. 16.<\/p>\n<p>Abrogazioni<\/p>\n<p>1. Sono abrogati l&#8217;articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l&#8217;articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.<\/p>\n<p>La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.<\/p>\n<p>Data a Roma, addi&#8217; 7 giugno 2000<\/p>\n<p>CIAMPI<br \/>\nAmato, Presidente del Consiglio dei Ministri<br \/>\nVisto, il Guardasigilli: Fassino<\/p>\n<p>CIAMPI<br \/>\nBerlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri<br \/>\nVisto, il Guardasigilli: Castelli<\/p>\n<p>Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001<br \/>\nMinisteri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 39<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Legge 7 giugno 2000, N. 150 Disciplina delle attivita&#8217; di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (in G. U. n. 136 del 13 giugno 2000) La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Principi generali Capo I Art. 1. 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