{"id":61366,"date":"2021-11-02T21:52:39","date_gmt":"2021-11-02T20:52:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/?page_id=61366"},"modified":"2021-11-02T22:03:10","modified_gmt":"2021-11-02T21:03:10","slug":"direttiva_261","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/sportello_info\/normativa\/direttiva_261\/","title":{"rendered":"Direttiva Ott 1994"},"content":{"rendered":"<p class=\"titolo\">Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994<\/p>\n<p class=\"sottotitolo\">Direttiva sui principi per l&#8217;istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico<\/p>\n<p>(in G. U. n. 261 dell\u20198 novembre 1994)<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE<br \/>\nDEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<\/p>\n<p>Visto l&#8217;art. 5, comma 2, lettere b), e) ed f), della legge 23 agosto 1988, n. 400;<\/p>\n<p>Visto l&#8217;art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive disposizioni correttive, concernente l&#8217;istituzione nelle amministrazioni pubbliche, nel contesto della ridefinizione delle unita&#8217; organiche, degli uffici per le relazioni con il pubblico, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;<\/p>\n<p>Ritenuta l&#8217;opportunita&#8217; di definire principi e linee di riferimento per l&#8217;istituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico, in modo da assicurare una sollecita e compiuta attuazione del citato art. 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993;<\/p>\n<p>Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 ottobre 1994;<\/p>\n<p>E M A N A<br \/>\nla seguente direttiva:<\/p>\n<p><span class=\"data\">I<\/span>. OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.<\/p>\n<p>La presente direttiva definisce i principi e le modalita&#8217; per l&#8217;istituzione, l&#8217;organizzazione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all&#8217;art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive disposizioni correttive, di seguito denominati uffici.<\/p>\n<p>Ai principi della direttiva, con gli opportuni adeguamenti in funzione delle risorse disponibili e delle esperienze maturate, dell&#8217;attivita&#8217; svolta, delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative e degli ordinamenti, si uniformano le amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993.<\/p>\n<p><span class=\"data\">II<\/span>. LE FINALITA&#8217;.<\/p>\n<p>L&#8217;attivita&#8217; degli uffici e&#8217; finalizzata a: dare attuazione al principio della trasparenza dell&#8217;attivita&#8217; amministrativa, al diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta informazione; rilevare sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell&#8217;utenza per i servizi erogati e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la qualita&#8217;; proporre adeguamenti e correttivi per favorire l&#8217;ammodernamento delle strutture, la semplificazione dei linguaggi e l&#8217;aggiornamento delle modalita&#8217; con cui le amministrazioni si propongono all&#8217;utenza.<\/p>\n<p><span class=\"data\">III<\/span>. LE ATTIVITA&#8217;.<\/p>\n<p>Gli uffici svolgono le seguenti attivita&#8217;: servizi all&#8217;utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;informazioni all&#8217;utenza sugli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti, e sulle modalita&#8217; di erogazione dei servizi; ricerca ed analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni e proposte per il miglioramento dei rapporti con l&#8217;utenza; promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilita&#8217; per assicurare la conoscenza di normative, strutture pubbliche e servizi erogati e l&#8217;informazione sui diritti dell&#8217;utenza nei rapporti con le amministrazioni.<\/p>\n<p><span class=\"data\">IV<\/span>. I SUPPORTI TECNOLOGICI.<\/p>\n<p>Lo svolgimento delle attivita&#8217; di documentazione da parte degli uffici e&#8217; favorito dalla disponibilita&#8217; di sistemi automatizzati di raccolta delle immagini e dei documenti, di classificazione e di ricerca degli stessi, basati su stazioni di lavoro avanzate o personal computer.<\/p>\n<p>Gli uffici utilizzano, quale ambiente tecnologico per lo svolgimento delle attivita&#8217; di competenza, i servizi di accesso polifunzionale di cui all&#8217;art. 11 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da istituire in conformita&#8217; alle modalita&#8217; di interconnessione definite dall&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione ed alle specifiche organizzative e funzionali indicate dal Dipartimento della funzione pubblica.<\/p>\n<p>A tali fini, il Dipartimento della funzione pubblica promuove e realizza progetti sperimentali, utilizzando i fondi di cui all&#8217;art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ed all&#8217;art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.<\/p>\n<p><span class=\"data\">V<\/span>. I FRUITORI DELL&#8217;ATTIVITA&#8217; DEGLI UFFICI.<\/p>\n<p>Si rivolgono agli uffici (di persona, per iscritto, via fax o telefonicamente) le persone giuridiche e fisiche interessate a richiedere informazioni sulle attivita&#8217;, le strutture ed i servizi delle amministrazioni pubbliche.<\/p>\n<p>A titolo esemplificativo, gli aventi diritto di accesso agli atti dei procedimenti, ai sensi dell&#8217;art. 10 della legge n. 241 del 1990, ed i titolari di interessi personali e concreti di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell&#8217;art.<br \/>\n22 della predetta legge.<\/p>\n<p><span class=\"data\">VI<\/span>. IL LIVELLO DEGLI UFFICI.<\/p>\n<p>Gli uffici sono istituiti, di norma, laddove si svolge l&#8217;attivita&#8217; di amministrazione attiva di maggior contatto con i cittadini-utenti.<br \/>\nLe funzioni di promozione, programmazione, organizzazione e coordinamento dell&#8217;attivita&#8217; degli uffici sono svolte, ove ne ricorrano le condizioni, da una unita&#8217; centrale individuata dalle amministrazioni.<\/p>\n<p>Il livello degli uffici e&#8217; adeguato alla struttura, all&#8217;impianto organizzativo, alle dimensioni ed alla natura dell&#8217;attivita&#8217; svolta dalle amministrazioni.<br \/>\nAgli uffici sono preposti responsabili in possesso di qualifica dirigenziale, al fine di assicurare un adeguato livello di rappresentativita&#8217; ed una concreta capacita&#8217; di dialogo e di collaborazione con le strutture della amministrazione di appartenenza.<\/p>\n<p>Gli uffici rappresentano il &#8220;luogo d&#8217;incontro&#8221; fra l&#8217;utenza e le strutture pubbliche, che emanano provvedimenti amministrativi e\/o erogano servizi; la loro istituzione non modifica le funzioni e l&#8217;organizzazione delle amministrazioni, ne&#8217; deve creare sovrapposizione di competenze.<\/p>\n<p><span class=\"data\">VII<\/span>. L&#8217;ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.<\/p>\n<p>1. Accoglienza.<\/p>\n<p>E&#8217; necessario che gli uffici: siano collocati in locali facilmente individuabili ed accessibili, con ampia ricettivita&#8217; di parcheggio ed agevole raggiungibilita&#8217; con i mezzi di trasporto.<\/p>\n<p>A tali fini, e&#8217; opportuno ricorrere ad intese e convenzioni con le amministrazioni comunali, anche mediante accordi globali per tutti gli uffici compresi in uno stesso contesto urbanistico; rendano note le modalita&#8217; di accesso (toponomastico, postale, telefonico, posta elettronica, fax, ecc.);<\/p>\n<p>osservino un orario di ricevimento del pubblico distribuito anche nelle ore pomeridiane;utilizzino personale con approfondita conoscenza dell&#8217;organizzazione dell&#8217;amministrazione di appartenenza, professionalmente qualificato per l&#8217;accoglienza del pubblico e delle istanze presentate e per la ricezione delle richieste di informazioni attraverso sistemi telematici, di posta elettronica, videotel, postali, telefonici (numero verde).<\/p>\n<p>Gli uffici assicurano, in ogni caso, una risposta alle istanze presentate, con le seguenti modalita&#8217;:<\/p>\n<p>2. Risposte immediate.<\/p>\n<p>A tali fini, vengono raccolte informazioni e documentazione (schede, pubblicazioni, video, documentazione cartacea) ed attivati collegamenti telematici con banche dati, anche di altre amministrazioni, e\/o di organismi privati.<\/p>\n<p>3. Risposte differite.<\/p>\n<p>Nel caso la rilevazione dello stato di un procedimento o l&#8217;acquisizione di documentazione richiedano una ricerca piu&#8217; complessa, anche per la mancanza di idonei supporti informatici e telematici o per carenza o insufficiente qualificazione del personale, la risposta sara&#8217; fornita, anche via telefono o fax, in un termine di tempo brevissimo, di norma non superiore a 48 ore.<\/p>\n<p>Dell&#8217;avvenuta risposta sara&#8217; data comunicazione all&#8217;ufficio.<\/p>\n<p><span class=\"data\">VIII<\/span>. ANALISI E RICERCA SULL&#8217;UTENZA.<\/p>\n<p>Gli uffici organizzano sistematicamente indagini sul grado di soddisfazione dell&#8217;utenza per i servizi erogati e sull&#8217;evoluzione dei bisogni e delle esigenze.<br \/>\nL&#8217;attivita&#8217; di ricerca e&#8217;, inoltre, funzionale alla programmazione di iniziative di comunicazione e di formazione ed alla formulazione di proposte di adeguamento dell&#8217;organizzazione e delle procedure delle amministrazioni.<\/p>\n<p><span class=\"data\">IX<\/span>. LA COMUNICAZIONE.<\/p>\n<p>Le amministrazioni, in collaborazione con gli uffici, promuovono e realizzano, in attuazione dell&#8217;art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e sulla base delle informazioni acquisite attraverso le indagini, iniziative di comunicazione di pubblica utilita&#8217;, utilizzando strumenti grafici, editoriali, audiovisivi, radiotelevisivi, telematici, multimediali, pubblicitari, ai fini di assicurare la conoscenza di normative, strutture e servizi, nonche&#8217; di informare sui diritti dell&#8217;utenza nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.<\/p>\n<p><span class=\"data\">X<\/span>. IL PIANO ANNUALE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DI PUBBLICA UTILITA&#8217; DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI.<\/p>\n<p>Per l&#8217;attuazione della normativa recata dall&#8217;art. 12, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive disposizioni correttive, le amministrazioni statali promuovono le iniziative di comunicazione di pubblica utilita&#8217; con il coordinamento del Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si caratterizza, quindi, come struttura tecnica di servizio.<\/p>\n<p>I programmi delle amministrazioni sono trasmessi al Dipartimento entro il 30 novembre dell&#8217;anno precedente a quello di riferimento, anche con riserva di successivo accertamento e comunicazione della copertura finanziaria, in modo da consentire al Dipartimento di predisporre lo schema di piano annuale di coordinamento, previsto dal citato art. 12, da sottoporre all&#8217;approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.<\/p>\n<p>Per omogeneita&#8217; di esposizione, i programmi di comunicazione delle amministrazioni si riferiranno ad iniziative riguardanti campagne di informazione su temi specifici, campagne pubblicitarie istituzionali con previsione di gara europea, attivita&#8217; editoriali, audiovisivi,<\/p>\n<p>attivita&#8217; di comunicazione diretta al cittadino, attivita&#8217; di comunicazione interna, mostre, fiere, esposizioni, convegni, seminari e congressi.<\/p>\n<p><span class=\"data\">XI<\/span>. LA FORMAZIONE.<\/p>\n<p>La scuola superiore della pubblica amministrazione predispone progetti di formazione distintamente per dirigenti ed operatori degli uffici.<\/p>\n<p>La realizzazione dei corsi e&#8217; curata per le prime edizioni direttamente dalla scuola e successivamente dalle amministrazioni o da qualificate istituzioni pubbliche e\/o private, con la supervisionedella scuola medesima.<\/p>\n<p><span class=\"data\">XII<\/span>. LE SANZIONI PER LA MANCATA OSSERVANZA DELLA DIRETTIVA.<\/p>\n<p>La inosservanza alla presente direttiva e&#8217; valutata ai fini della applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dagli articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificati, rispettivamente, dall&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dall&#8217;art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.<\/p>\n<p><span class=\"data\">XIII<\/span>. COMMISSIONE PER L&#8217;ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA.<\/p>\n<p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e&#8217; istituita, presso il dipartimento della funzione pubblica, una commissione per l&#8217;attuazione della normativa recata dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993, della quale fanno parte sette componenti in rappresentanza, rispettivamente, del dipartimento della funzione pubblica, che la presiede, del dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Scuola superiore della pubblica amministrazione, della Associazione dei comuni d&#8217;Italia (ANCI), delle regioni, designato dalla Conferenza Stato-regioni, nonche&#8217; due responsabili di uffici.<\/p>\n<p>Alla commissione sono attribuite le seguenti competenze:<\/p>\n<p>consulenza, assistenza tecnico-organizzativa alle amministrazioni e coordinamento generale delle attivita&#8217; finalizzate alla istituzione ed al funzionamento degli uffici;<\/p>\n<p>monitoraggio, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sullo svolgimento delle iniziative di formazione e di aggiornamento del personale degli uffici;<\/p>\n<p>promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ai cittadini-utenti; analisi e ricerche sulla evoluzione dei bisogni dell&#8217;utenza e<br \/>\nsulla qualita&#8217; dei servizi erogati; parere sul programma annuale di comunicazione di pubblica utilita&#8217;, di cui all&#8217;art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, predisposto dal Dipartimento per l&#8217;informazione e l&#8217;editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.<\/p>\n<p><span class=\"data\">XIV<\/span>.<\/p>\n<p>Il Governo s&#8217;impegna ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a dare compiuta effettivita&#8217; ai contenuti della presente direttiva.<\/p>\n<p>Roma, 11 ottobre 1994<\/p>\n<p>Il Presidente:<span class=\"autore\">\u00a0BERLUSCONI<\/span><\/p>\n<p>Registrata alla Corte dei conti il 21 ottobre 1994<br \/>\nRegistro n. 2 Presidenza, foglio n. 363<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994 Direttiva sui principi per l&#8217;istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico (in G. 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