{"id":63516,"date":"2021-11-11T16:32:48","date_gmt":"2021-11-11T15:32:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/?page_id=63516"},"modified":"2026-04-14T15:25:20","modified_gmt":"2026-04-14T13:25:20","slug":"settore-riso-scheda-import-export-regime-generale","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo\/politica_europea\/politica-commerciale-internazionale\/import-export\/agroalimentare\/settore-riso-scheda-import-export-regime-generale\/","title":{"rendered":"Settore riso &#8211; Scheda import \/ export  regime generale"},"content":{"rendered":"<p><strong>Regolamenti di base<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32013R1306&amp;from=LV\"><strong>Regolamento (UE) 1306\/2013 <\/strong><\/a>del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/LexUriServ\/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0671:0854:IT:PDF\"><strong>Regolamento (UE) 1308\/2013 <\/strong><\/a>del Parlamento europeo e del Consiglio sull\u2019organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/it\/TXT\/?uri=CELEX:32016R1237\"><strong>Regolamento Delegato (UE) 2016\/1237<\/strong><\/a> della Commissione del 18.05.2016 che integra il Regolamento (UE) n.1308\/2013 in materia di modalit\u00e0 di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32016R1239&amp;from=NL\"><strong>Regolamento di esecuzione (UE) 2016\/1239<\/strong><\/a> della Commissione del 18.05.2016 recante modalit\u00e0 di applicazione del regolamento (UE) n.1308\/2013 in materia di regime di titoli di importazione e di esportazione;<\/p>\n<p><strong>Regolamento del settore<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/?uri=CELEX%3A32006R0972\"><strong>Regolamento (CE) 972\/2006 <\/strong><\/a>della Commissione del 29.06.2006 che fissa le regole applicabili alle importazioni di riso basmati ed introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine; si veda anche il comunicato relativo;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:32021R1467&amp;from=IT\"><strong>Regolamento Delegato (UE) 2021\/1467<\/strong><\/a> della Commissione\u00a0\u00a0 del 6.07.2021 che modifica il\u00a0Regolamento Delegato UE 2016\/1237, sopprimendo il punto A, Parte\u00a0II dell\u2019Allegato al Regolamento;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX:32021R1466&amp;rid=6\"><strong>Regolamento di esecuzione (UE) 2021\/1466<\/strong><\/a> della Commissione del 6.07.2021\u00a0che modifica il Regolamento\u00a0di esecuzione 2016\/1239 sopprimendo il punto A, parte II, Allegato II del Regolamento;<\/p>\n<p><strong>Prodotti interessati<\/strong><\/p>\n<p>RISO E ROTTURE DI RISO<\/p>\n<p><strong>Regime<\/strong><\/p>\n<p>OBBLIGO DI TITOLO<\/p>\n<p>Dal 20.09.2021, l&#8217;obbligo di richiedere il titolo sussiste solo per le importazioni.<\/p>\n<p>Per le importazioni, la quantit\u00e0 massima per la quale non occorre presentare alcun titolo \u00e8 di 1000 kg\u00a0(1 Ton), art.3, lettera C\u00a0 del Regolamento UE 2016\/1237 e parte I lettera A dell\u2019 Allegato.<\/p>\n<p>Il Regolamento Delegato UE 2021\/1467 del 6\/07\/2021 ha infatti abolito\u00a0 l\u2019obbligo di presentare titoli di esportazione (titolo agrex) per il\u00a0 &#8220;riso semigreggio (bruno)&#8221; di cui al codice NC 1006 20 e per il &#8220;riso semilavorato o lavorato, lucidato o brillato&#8221; di cui al codice NC 1006 30\u00a0(art.1 del Regolamento di esecuzione UE 2021\/1467).<\/p>\n<p><strong>Richiesta dei titoli\/Titoli elettronici<\/strong><\/p>\n<p>Le richieste dei titoli devono pervenire entro le ore 13 (ora di Bruxelles), dei giorni lavorativi; le domande presentate dopo le ore 13 si considerano depositate il primo giorno lavorativo successivo (art 3. comma 1 Reg. 2016\/1239).<\/p>\n<p><i>\u00a0<\/i>Il titolo viene rilasciato con la data del giorno di deposito della domanda<i>.<\/i><\/p>\n<p>L\u2019eventuale richiesta di annullamento di un titolo pu\u00f2 essere presentata in forma elettronica o scritta e anch\u2019essa deve pervenire all\u2019 organismo emittente entro le ore 13 del giorno di ricevimento della domanda (art.3, comma 2 Reg. 2016\/1239).<\/p>\n<p>I titoli vengono richiesti e rilasciati attraverso un\u2019applicazione informatica, (art. 2 del suddetto Regolamento) secondo le indicazioni di cui al seguente link: <a href=\"http:\/\/siie.sviluppoeconomico.gov.it\/\">http:\/\/siie.sviluppoeconomico.gov.it<\/a><\/p>\n<p>Per qualsiasi informazione e chiarimento relativo ai titoli elettronici, si pu\u00f2 scrivere alla casella di posta elettronica dedicata: assistenza.<a href=\"mailto:siie@mise.gov.it\">siie@mise.gov.it<\/a>.<\/p>\n<p>Solo nel caso in cui detta applicazione non sia disponibile od operativa, e quale soluzione di riserva, in caso di malfunzionamento delle applicazioni informatiche, i titoli possono essere richiesti e rilasciati in formato cartaceo.<\/p>\n<p>Esclusivamente per le operazioni da svolgersi presso una dogana estera, il titolo deve essere rilasciato in formato cartaceo.<\/p>\n<p>Le richieste di titolo, redatte secondo gli appositi formulari previsti dall\u2019all. I del Regolamento di esecuzione 2016\/1239 o su carta semplice intestata alla ditta (in caso di malfunzionamento delle applicazioni informatiche), dovranno essere compilate in conformit\u00e0 all\u2019art. 2 del succitato regolamento avendo cura di indicare il CODICE EORI della Ditta o del richiedente, e indirizzate al\u00a0Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale \u2013 Ufficio XI \u2013 Piazzale della Farnesina,\u00a01\u00a0\u2013 00135 Roma.<\/p>\n<p>Le richieste cartacee possono essere inviate anche via email alla casella di posta elettronica del personale dedicato.<\/p>\n<p>Il rilascio dei titoli \u00e8 subordinato al versamento di una cauzione (art. 4, 1 e 2 comma Reg. UE 2016\/1237).<\/p>\n<p><strong>Cauzione<\/strong><\/p>\n<p>Gli importi della cauzione, relativi alle sole importazioni, sono\u00a0previsti dall&#8217; Allegato II, Parte I lettera A del Reg. UE 2016\/1239 e sono i seguenti:<\/p>\n<p>IMPORTAZIONI<\/p>\n<p>NC\u00a0 1006 20: Euro 30\/TONN<\/p>\n<p>NC\u00a0 1006 30: Euro 30\/TONN<\/p>\n<p>NC \u00a01006 4000: Euro 1\/TONN<\/p>\n<p>In materia di cauzioni, per quanto concerne le esportazioni, il Reg. 2021\/1466, all&#8217; art.1 ha modificato il Reg. UE 2016\/1239, sopprimendo il punto A, parte II dell&#8217;allegato II, del Reg. UE 2016\/1239.<\/p>\n<p>Inoltre, l&#8217;art.2 &#8220;disposizioni transitorie&#8221; del Reg 2021\/1467 dispone che, su richiesta del titolare, la cauzione\u00a0costituita per un titolo di esportazione relativa al riso semigreggio (bruno) ed al riso semilavorato o lavorato, lucidato o brillato, \u00e8 svincolata allorch\u00e9 ricorrano le seguenti condizioni:<\/p>\n<p>a) la validit\u00e0 del titolo non \u00e8 scaduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento;<\/p>\n<p>b) il titolo \u00e8 stato utilizzato parzialmente o non \u00e8 stato utilizzato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.<\/p>\n<p>Nota:<\/p>\n<ul>\n<li>Cauzione non dovuta fino a 100 \u20ac<\/li>\n<li>Cauzione non richiesta (*), oltre 100 \u20ac fino a 499,99 \u20ac; in tal caso la domanda deve essere completata con la seguente dichiarazione: \u201cLa ditta si impegna, ai sensi dell\u2019art.18, par.2 del Reg. Ue 907\/2014 a versare la somma equivalente a quella che avrebbe dovuto corrispondere se avesse costituito cauzione e se quest\u2019 ultima fosse stata successivamente in tutto o in parte incamerata\u201d<\/li>\n<\/ul>\n<p>(*) \u00e8 facolt\u00e0 dell\u2019Amministrazione competente, ove lo ritenesse opportuno, decidere di non accettarla<\/p>\n<p>La cauzione pu\u00f2 essere presentata, in base all\u2019 art.51 del Reg UE \u00a02014 \/908:<\/p>\n<p>in contanti, mediante deposito provvisorio nei modi d\u2019uso presso la tesoreria provinciale competente per territorio, in relazione alla sede sociale del richiedente: <a href=\"resource\/doc\/2021\/07\/circolare_mef_27_del_2018.pdf\">https:\/\/www.esteri.it\/mae\/resource\/doc\/2021\/07\/circolare_mef_27_del_2018.pdf<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>mediante il ricorso ad una garanzia fidejussoria prestata da una banca o da una societ\u00e0 assicuratrice autorizzata all\u2019esercizio del ramo cauzioni, con sede nell\u2019 Unione Europea;<\/li>\n<li>a valere su una garanzia fidejussoria cumulativa di importo non inferiore a 10 mila euro, trasmessa in originale al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Limitatamente alle domande corredate da cauzione singola, la ditta deve produrre anche l\u2019atto comprovante la cauzione prestata che pu\u00f2 essere consegnato o in formato cartaceo presso l\u2019 Ufficio XI &#8211; UASC del MAECI o inviato alla seguente pec dell\u2019 Ufficio XI: <a href=\"mailto:dgue11@cert.esteri.it\">dgue11@cert.esteri.it<\/a>.<\/p>\n<p>Nei casi in cui la ditta si impegna ad osservare particolari adempimenti o si dovesse assumere la responsabilit\u00e0 di specifiche dichiarazioni, \u00e8 necessario che tali attestazioni vengano redatte su carta intestata alla ditta richiedente e firmate dal titolare dell\u2019azienda o da un suo legale rappresentante.<\/p>\n<p><strong>Periodo di validit\u00e0 del titolo<\/strong><\/p>\n<p>I titoli sono validi, dal giorno effettivo del rilascio indicato nel titolo stesso (art.7, comma 2 Reg 2016\/1239).<\/p>\n<p>Per quanto le importazioni, il titolo \u00e8 valido fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo (allegato 2, Parte I, lettera A, Reg 2016\/1239).<\/p>\n<p><strong>Forza Maggiore <\/strong><\/p>\n<p>In base all\u2019art.16, comma 1, del Reg 2016\/1239, \u00e8 previsto espressamente che l\u2019Amministrazione che ha rilasciato il titolo o l\u2019estratto del titolo, nel riconoscere un caso di forza maggiore, ai sensi dell\u2019art. 50 del Reg 908\/2014, pu\u00f2 decidere:<\/p>\n<p>a) di annullare il titolo e di svincolarne la cauzione,<\/p>\n<p>b) di prorogare la durata di validit\u00e0 del titolo stesso per un periodo massimo di 180 giorni dopo la sua scadenza, tenendo conto delle circostanze del caso.<\/p>\n<p>L\u2019Amministrazione pu\u00f2 decidere altres\u00ec di prorogare il termine per la presentazione della prova dell\u2019immissione in libera pratica o dell\u2019esportazione di cui all\u2019 art.14, comma 6 del suddetto Regolamento, entro i limiti fissati da tale articolo, senza incameramento parziale della cauzione.<\/p>\n<p>Il suddetto art.16, al comma 3, prevede altres\u00ec che, nell\u2019 attesa della decisione da parte dell\u2019Amministrazione su un caso di forza maggiore, qualora il titolare o il cessionario di un titolo esprima la necessit\u00e0 di utilizzare ancora il titolo per il quantitativo per il quale non \u00e8 stata invocata la causa di forza maggiore, l\u2019Amministrazione possa rilasciare un estratto parziale del titolo per tale saldo.<\/p>\n<p>Il suddetto estratto non \u00e8 trasferibile (art.16, comma 3 del suddetto Regolamento).<\/p>\n<p>I limiti di tempo per le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore da parte degli operatori sono previsti dall\u2019 art. 50 del Reg UE 2014\/908.<\/p>\n<p>Gli operatori economici che invocano la causa di forza maggiore devono fornire, ai sensi del suddetto art. 50, comma 3, la prova, giudicata soddisfacente dall\u2019autorit\u00e0 competente, delle circostanze che, a loro giudizio, costituiscono un caso di forza maggiore, entro il termine di 181 giorni di calendario dalla scadenza del titolo.<\/p>\n<p>A questo riguardo, gli operatori economici devono produrre una relazione dettagliata sulle circostanze per le quali, a loro avviso, pu\u00f2 essere invocata nella fattispecie prospettata, la causa di forza maggiore<i>.<\/i><\/p>\n<p>In particolare, i documenti che verranno prodotti dagli operatori economici dovranno dimostrare l\u2019imprevedibilit\u00e0 e l\u2019inevitabilit\u00e0 dell\u2019evento applicabile al caso specifico, tale da giustificare il ricorso alla forza maggiore.<\/p>\n<p>Nel valutare la richiesta di forza maggiore, l\u2019autorit\u00e0 competente dovr\u00e0 necessariamente considerare anche il rischio imprenditoriale legato all\u2019attivit\u00e0 d\u2019 impresa.<\/p>\n<p>In base all\u2019art.50, comma 3 del Reg. UE 2014\/908, gli operatori possono beneficiare della proroga se sono nell\u2019 incapacit\u00e0 di fornire la prova della sussistenza della forza maggiore entro il suddetto termine dei 181 giorni, purch\u00e9 si siano fatti parte diligente per ottenerla ed inoltrarla all\u2019Amministrazione competente.<\/p>\n<p>PROCEDURE SPECIFICHE in base al REG CE 972\/2006 IMPORTAZIONE RISO BASMATI<\/p>\n<p>Per quanto riguarda le richieste di importazione di riso basmati originario dell\u2019India o del Pakistan, appartenenti ad una delle variet\u00e0 dei codici NC 1006 2017 e NC 1006 2098, la domanda del titolo deve essere corredata da (art.2, comma 2):<\/p>\n<ol>\n<li>\u00a0prova che il richiedente \u00e8 una persona fisica o giuridica che da almeno 12 mesi esercita un\u2019attivit\u00e0 commerciale nel settore risiero e che \u00e8 registrato nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;<\/li>\n<li>\u00a0certificato di autenticit\u00e0 del prodotto rilasciato dall\u2019 organismo competente del Paese esportatore che deve essere consegnato, in originale, all\u2019Amministrazione che emette il titolo per la sua conservazione e ne rimette una copia al richiedente. Il suddetto certificato di autenticit\u00e0 \u00e8 valido novanta giorni dalla data del rilascio (art.3, comma 2).<\/li>\n<\/ol>\n<p>I diritti derivanti dal titolo d\u2019 importazione del riso basmati non sono trasferibili (art.4, comma 2).<\/p>\n<p>La richiesta del titolo deve essere accompagnata da una cauzione che ammonta a 70 \u20ac a tonnellata (art.4, comma 3 del suddetto Regolamento).<\/p>\n<p>Qualora la richiesta sia presentata in forma elettronica, si veda, per le modalit\u00e0 di presentazione, il comunicato relativo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per qualsiasi informazione, \u00e8 possibile contattare i seguenti recapiti:<span style=\"font-size: 12.16px;\"><br \/>\n<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 12.0pt; color: black;\">Dott.ssa Daniela\u00a0Gallo (daniela.<a href=\"mailto:gallo@esteri.it%20\">gallo@esteri.it\u00a0<\/a>Tel.: 06 36915006);<br \/>\nDott.ssa Rosetta La Rosa (<a href=\"mailto:rosetta.larosa@esteri.it\">rosetta.larosa@esteri.it<\/a>\u00a0Tel.: 06\u00a036915904)<br \/>\nDott.ssa Maria Grazia Arduini (<a href=\"mailto:mariagrazia.arduini@esteri.it\">mariagrazia.arduini@esteri.it<\/a> Tel.: 06\u00a036917015);<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Svincoli e incameramenti<\/span><\/p>\n<p>Sig. Vincenzo Scirgalea;\u00a0 Dott. Massimo Agnello<br \/>\nAssistenza SIIE:\u00a0<a href=\"mailto:assistenza.siie@mise.gov.it\">assistenza.siie@mise.gov.it<br \/>\n<\/a>Sig Gaetano Di Ianni (<a href=\"mailto:gaetano.diianni@esteri.it\">gaetano.diianni@esteri.it<\/a><br \/>\nSig.\u00a0 Vincenzo Scirgalea (<a href=\"mailto:vincenzo.scirgalea@esteri.it\">vincenzo.scirgalea@esteri.it<\/a>\u00a0T: 06 36918838)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Regolamenti di base Regolamento (UE) 1306\/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; Regolamento (UE) 1308\/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sull\u2019organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; Regolamento Delegato (UE) 2016\/1237 della Commissione del 18.05.2016 che integra il Regolamento (UE) n.1308\/2013 [&hellip;]","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"parent":30450,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"page-estera.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-63516","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/63516","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63516"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/63516\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":183221,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/63516\/revisions\/183221"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30450"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63516"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}