{"id":63603,"date":"2021-11-12T12:23:41","date_gmt":"2021-11-12T11:23:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/?page_id=63603"},"modified":"2021-11-12T12:35:21","modified_gmt":"2021-11-12T11:35:21","slug":"comunicato-settore-agroalimentare-3-agosto-2016","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo\/politica_europea\/politica-commerciale-internazionale\/import-export\/agroalimentare\/comunicato-settore-agroalimentare-3-agosto-2016\/","title":{"rendered":"Comunicato settore agroalimentare &#8211; 3 agosto 2016"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\">COMUNICATO PER GLI OPERATORI\u00a0 DEL SETTORE AGROALIMENTARE<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Provvedimenti interni: n. 6\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 03 Ago. 2016<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Oggetto:\u00a0\u00a0 Pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2016\/1237, che integra il Reg. (UE) 1308\/2013 del Parlamento e del Consiglio,\u00a0 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016\/1239 della Commissione , recante modalit\u00e0 di applicazione del Reg. UE 1308\/2013 per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Si porta a conoscenza\u00a0 degli operatori del settore agroalimentare che sulla GUUE Serie L 206 del 30 luglio scorso sono stati pubblicati il <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/images\/stories\/commercio_internazionale\/agroalimentare\/Reg_2016_1237.pdf\" rel=\"alternate\">Regolamento delegato (UE) 2016\/1237<\/a>, che integra il Reg. (UE) 1308\/2013,\u00a0 e il<a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/images\/stories\/commercio_internazionale\/agroalimentare\/Reg_2016_1239.pdf\" rel=\"alternate\"> Regolamento di esecuzione (UE) 2016\/1239 <\/a>della Commissione , recante modalit\u00e0 di applicazione del Reg. UE 1308\/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il Regolamento delegato (UE) 2016\/1237 , in particolare, abroga il Reg. CE 376\/2008, finora alla base dell\u2019applicazione del regime di rilascio dei titoli agrim ed agrex. Entrambi i Regolamenti delegato e di esecuzione,\u00a0 la cui\u00a0 applicazione decorre solamente dal 6 novembre 2016,\u00a0 modificano diversi aspetti della procedura di presentazione e di rilascio dei titoli agrim e agrex,\u00a0 tra cui si segnalano i pi\u00f9 incisivi:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: left;\">per quanto riguarda la presentazione delle domande di titoli, l\u2019art.2\u00a0 del Reg. (UE) 2016\/1239 stabilisce testualmente che \u201cI titoli sono richiesti e rilasciati attraverso un\u2019applicazione informatica. Laddove una siffatta applicazione non sia disponibile od operativa, e quale soluzione di riserva in caso di malfunzionamento delle applicazioni informatiche, i titoli possono essere richiesti e rilasciati anche mediante una stampa del modello che figura nell\u2019allegato I del nuovo regolamento\u201d. Si invitano, pertanto, gli operatori del comparto agroalimentare, che ancora non l\u2019abbiano fatto,\u00a0 a registrarsi, in vista dell\u2019applicazione del regolamento in oggetto, sul sito SIIE (<a href=\"http:\/\/siie.sviluppoeconomico.gov.it\">http:\/\/siie.sviluppoeconomico.gov.it<\/a>), al fine di rispettare le previsioni normative. Nella domanda, inoltre, occorre indicare oltre alla Partita Iva ( utile per consentire a questo Ufficio di effettuare eventuali verifiche sul Portale delle Camere di Commercio), anche il Codice EORI,\u00a0 che \u00e8 individuato dall\u2019art. 4 del nuovo regolamento\u00a0 come numero di registrazione e identificazione degli operatori economici, nella casella 4 o 6 della domanda . Il codice EORI sar\u00e0 indicato sul titolo rilasciato in sostituzione della P.I.;<\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">per quanto riguarda gli adempimenti degli obblighi e delle prove, di cui all\u2019art.14 del Reg. (UE) 2016\/1239, il diritto di esportazione \u00e8 considerato esercitato e l\u2019obbligo corrispondente \u00e8 considerato adempiuto se i prodotti hanno lasciato il territorio doganale dell\u2019UE entro un termine di 150 giorni di calendario a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale. La prova dell\u2019immissione in libera pratica dei prodotti, inoltre, deve pervenire a questo Ufficio entro 60 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di validit\u00e0 del titolo. La prova dell\u2019avvenuta esportazione e dell\u2019uscita dal territorio doganale dell\u2019Unione, infine, deve pervenire a questo Ufficio,\u00a0 entro 180 giorni di calendario dopo la scadenza del titolo;<\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">per quanto riguarda i titoli sostitutivi (di cui all\u2019art.15 del suddetto regolamento)\u00a0 , non \u00e8 rilasciato un titolo o un estratto sostitutivo qualora il rilascio di titoli o di estratti sia sospeso o qualora si tratti di un contingente tariffario all\u2019importazione o all\u2019esportazione. Al riguardo si fa notare che il rilascio di un titolo attraverso un\u2019applicazione informatica ovvia alla possibilit\u00e0 che il titolo, in quanto immateriale,\u00a0 possa andare smarrito. Quanto alla cauzione che occorre costituire per l\u2019emissione del titolo sostitutivo, essa equivale al 150% della cauzione relativa al titolo originale, tenendo conto del saldo del quantitativo che rimane disponibile al momento dello smarrimento\/distruzione. In considerazione dell\u2019ultimo capoverso della lettera c) del par. 4 dell\u2019art. 14 della novella, si fa presente che qualora la cauzione per il titolo originale sia stata costituita con deposito provvisorio presso le Tesorerie provinciali dello Stato, non \u00e8 possibile procedere allo svincolo frazionato, per motivi di contabilit\u00e0 pubblica che esulano dalle competenze di questo Ufficio;<\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">non sono pi\u00f9 richiedibili, con decorrenza 6 novembre 2016,\u00a0\u00a0 i titoli per l\u2019importazione e l\u2019esportazione dei cereali,\u00a0\u00a0 per l\u2019importazione di prodotti lattiero-caseari, al di fuori dei contingenti tariffari, e per l\u2019importazione di olive;<\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">il par. 3 dell\u2019art. 7 del Reg. (UE) 2016\/1237 stabilisce che \u201cove l\u2019organismo emittente rinunci ad esigere la costituzione di una cauzione qualora l\u2019importo garantito sia inferiore a 500\u20ac (cauzione non richiesta), come previsto all\u2019art.18, par.2, del regolamento delegato (UE) 907\/2014, l\u2019importo equivalente alla cauzione da incamerare viene pagato dalla parte interessata alla scadenza di un termine di 60 giorni dalla data in cui scade il periodo di validit\u00e0 del titolo;<\/li>\n<li style=\"text-align: left;\">quanto alle disposizioni transitorie, si fa presente che il Reg. (UE) 2016\/1237 non ha effetto sul periodo di validit\u00e0 applicabile n\u00e9 sull\u2019importo della cauzione costituita per i titoli che non sono scaduti il 6 novembre 2016.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: left;\">Nella GUUE del 30 luglio, serie C 278, \u00e8 stata pubblicata \u2013 inoltre &#8211;\u00a0 la <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/images\/stories\/commercio_internazionale\/agroalimentare\/nota_esplicativa.pdf\" rel=\"alternate\">Nota esplicativa<\/a>, utile per la compilazione delle domande di titolo. Con l\u2019occasione si informano gli operatori del settore agroalimentare che con decorrenza immediata, \u00e8 possibile presentare domanda di titolo cartaceo ( con particolare riferimento a quei prodotti per i quali non \u00e8 prevista la richiesta in modalit\u00e0 elettronica ) anche per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: <a href=\"mailto:dgpci.div02@pec.mise.gov.it\">dgpci.div02@pec.mise.gov.it<\/a> , fermo restando tutte le disposizioni in essere quanto alle polizze\/fideiussioni e 123T da allegare alla domanda, e da presentare in originale presso questo Ufficio. Qualora si intendesse procedere in tal senso, \u00e8 importante \u2013 al fine di facilitare il compito di questo Ufficio \u2013 che nell\u2019oggetto dell\u2019email venga indicato il nome della Ditta e il prodotto merceologico che si intende richiedere.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">A partire dal prossimo mese di settembre, si proceder\u00e0 ad aggiornare la Rubrica agroalimentare disponibile sul sito web di questo Ministero. Il presente comunicato non ha la pretesa di esaurire la trattazione di tutte le modifiche apportate dai due citati regolamenti\u00a0 alla disciplina normativa del regime di rilascio dei titoli agrim ed agrex, ma solo di fornire una rappresentazione schematica e semplificata delle variazioni ritenute\u00a0 di maggior impatto. Qualsiasi ulteriore dubbio potr\u00e0 essere rappresentato direttamente a questo Ufficio , anche per email,\u00a0 ai seguente indirizzi di posta elettronica:<br \/>\n<a href=\"mailto:annaflavia.pascarelli@mise.gov.it\">annaflavia.pascarelli@mise.gov.it<\/a>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 e\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"mailto:polcom2@mise.gov.it\">polcom2@mise.gov.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"COMUNICATO PER GLI OPERATORI\u00a0 DEL SETTORE AGROALIMENTARE Provvedimenti interni: n. 6\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 03 Ago. 2016 Oggetto:\u00a0\u00a0 Pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2016\/1237, che integra il Reg. 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