{"id":70502,"date":"2022-01-24T12:16:00","date_gmt":"2022-01-24T11:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esteri.it\/?page_id=70502"},"modified":"2022-09-16T10:26:49","modified_gmt":"2022-09-16T08:26:49","slug":"il-trattato-di-lisbona","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.esteri.it\/it\/temi\/politica_europea\/architettura-istituzionale-ue\/il-trattato-di-lisbona\/","title":{"rendered":"Il Trattato di Lisbona"},"content":{"rendered":"<p>Il Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 modifica il Trattato sull\u2019Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunit\u00e0 europea, apportando significative innovazioni al diritto primario UE. Il <strong>Trattato sull\u2019Unione europea<\/strong> (TUE) adesso contiene i principi informatori e le norme comuni del sistema dell\u2019Unione, nonch\u00e9 le disposizioni relative alla PESC \/PSDC, mentre il Trattato che istituisce la Comunit\u00e0 europea (che \u00e8 diventato il <strong>Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea \/TFUE<\/strong>) disciplina le politiche settoriali (fatta eccezione per PESC\/PSDC) e prevede disposizioni di dettaglio relative alle istituzioni e alle procedure.\u00a0Il riposizionamento e la riformulazione di molte norme rispondono ad una logica di razionalizzazione e maggiore leggibilit\u00e0, che risulta pi\u00f9 evidente nella versione \u201cconsolidata\u201d (GUCE n. C 115 del 9 maggio 2008), con un effetto finale non troppo dissimile da quello del \u201cTrattato unico\u201d, originariamente previsto nel progetto di Costituzione per l\u2019Europa, interrotto nel 2004-2005.<\/p>\n<p>Rispetto al progetto di Trattato costituzionale sono stati soppressi i termini di <strong>Costituzione, Legge e Legge quadro<\/strong> nonch\u00e9 l\u2019articolo sui simboli dell\u2019Unione (fatta eccezione per l\u2019Euro), i quali resteranno tuttavia applicati nella prassi (come riconosciuto da una dichiarazione sottoscritta da 16 Paesi membri) e quello sul primato del diritto UE (un\u2019apposita dichiarazione riconosce comunque che tale primato \u00e8 un principio fondamentale e saldamente consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia).<\/p>\n<p>Il Ministro degli Affari Esteri \u00e8 stato rinominato <strong>Alto Rappresentante dell\u2019Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza<\/strong>. A differenza del Trattato costituzionale, la Carta dei diritti fondamentali UE non figura nel Trattato di Lisbona, ma ad essa viene comunque riconosciuto \u201clo stesso valore giuridico dei trattati\u201c attraverso un\u2019apposita norma. La Carta, con gli adattamenti gi\u00e0 convenuti nell\u2019ambito del Trattato costituzionale, \u00e8 stata nuovamente proclamata dai Presidenti delle tre Istituzioni a Strasburgo il 12 dicembre 2007.<\/p>\n<p>I diritti dei <strong>cittadini europei<\/strong> sono precisati e rafforzati. Viene in particolare istituita l\u2019<strong>iniziativa popolare <\/strong>che consente ad almeno un milione di cittadini di invitare la Commissione europea a presentare una proposta appropriata.<\/p>\n<p>Le maggiori novit\u00e0 riguardano l\u2019architettura generale dell\u2019Unione, le Istituzioni e il loro funzionamento. Ponendo fine alla distinzione fra &#8220;Comunit\u00e0&#8221; e &#8220;Unione&#8221;, d\u2019ora in poi vi sar\u00e0 solo l\u2019Unione europea (che \u201c<strong>sostituisce e succede alla Comunit\u00e0 europea<\/strong>\u201d), con <strong>personalit\u00e0 giuridica unica<\/strong>. Con il nuovo sistema viene inoltre superata la struttura a &#8220;pilastri&#8221; in cui si articolava l&#8217;Unione fin dal Trattato di Maastricht, pur mantenendo alcune procedure distinte a seconda delle materie. Vengono istituiti un Presidente \u201cstabile\u201d del Consiglio europeo, che ne presiede e anima i lavori\u00a0 e un Alto Rappresentante dell\u2019Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che si avvale di un <strong>Servizio europeo per l\u2019azione esterna (SEAE)<\/strong> composto da funzionari della Commissione, del Consiglio e da funzionari diplomatici dei Paesi membri. Viene introdotto il sistema di voto a doppia maggioranza (55% degli Stati e 65% della popolazione) in Consiglio, (il sistema precedente potr\u00e0 essere ulteriormente applicato, su richiesta di un Paese membro, fino al 31 marzo 2017). \u00c8 stato inoltre previsto il rafforzamento del c.d. meccanismo di Ioannina (possibilit\u00e0 che una minoranza di Paesi chieda di prolungare le discussioni in seno al Consiglio per un \u201ctempo ragionevole\u201d) allo scopo di favorire il raggiungimento di un consenso pi\u00f9 ampio.<\/p>\n<p>Il Parlamento europeo \u00e8 probabilmente l\u2019Istituzione che viene pi\u00f9 rafforzata: viene infatti generalizzata la <strong>procedura legislativa ordinaria<\/strong> (codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio) che assicura il pieno coinvolgimento dell\u2019emiciclo di Strasburgo in materie in cui aveva sino ad allora svolto un ruolo marginale (ad esempio lo spazio di libert\u00e0, sicurezza e giustizia, la politica agricola e la politica commerciale). Vengono introdotte nuove norme per definirne la composizione, che viene complessivamente ridotta a <strong>751 membri<\/strong>.<\/p>\n<p>Il ruolo dei <strong>parlamenti nazionali<\/strong> e le procedure previste in materia di controllo dell\u2019applicazione dei <strong>principi di sussidiariet\u00e0 e proporzionalit\u00e0<\/strong> risultano ulteriormente rafforzati. La ripartizione di competenze tra Unione e Stati membri viene inoltre chiarita e precisata. Il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali prevede poi l\u2019organizzazione di una regolare cooperazione interparlamentare definita congiuntamente da Parlamento europeo e Parlamenti nazionali e la possibilit\u00e0 per la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei (COSAC) di sottoporre all\u2019attenzione delle Istituzioni europee i contributi che essa ritiene utili. Ai Parlamenti nazionali viene quindi riconosciuto un ruolo particolare anche in relazione alla procedura di revisione dei Trattati.<\/p>\n<p>Sul piano delle politiche vengono progressivamente superate le eccezioni sinora previste per lo Spazio di libert\u00e0, sicurezza e giustizia, che viene integrato nel procedura legislativa ordinaria, sia pure con alcune peculiarit\u00e0. Vengono create o riformulate alcune basi giuridiche (rappresentanza esterna dell\u2019Euro, energia, protezione civile, cooperazione amministrativa, sport, turismo, protezione degli animali).<\/p>\n<p>Per quanto riguarda gli aspetti finanziari e di bilancio viene istituzionalizzata la programmazione finanziaria pluriennale. Sul piano della <strong><i>governance economica<\/i><\/strong> vengono riprese le innovazioni del Trattato costituzionale. Viene parimenti istituzionalizzato l\u2019Eurogruppo. Rispetto al Trattato costituzionale vengono inoltre introdotti elementi di arricchimento, in materia energetica e ambientale.<\/p>\n<p>Vengono riprese tutte le innovazioni previste dal Trattato costituzionale in relazione alla Politica estera e di sicurezza comune e la Politica di sicurezza e difesa comune (nel cui ambito viene in particolare prevista la possibilit\u00e0 di una \u201ccooperazione strutturata permanente\u201d). Tali innovazioni &#8211; assieme alla sopra citata istituzione di una Presidenza stabile del Consiglio europeo e di un Alto Rappresentante dell\u2019Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, come pure alla personalit\u00e0 giuridica unica dell\u2019Unione e alla creazione del Servizio europeo per l\u2019Azione esterna &#8211; permetteranno di rendere l\u2019Unione pi\u00f9 presente, coesa ed efficace sulla scena internazionale.<\/p>\n<p>Il Trattato di Lisbona \u00e8 entrato in vigore il <strong>1\u00b0 dicembre 2009<\/strong>.\u00a0 La ratifica ha avuto luogo per via parlamentare in\u00a0 tutti i Paesi membri (in Italia nel luglio 2008) tranne che in Irlanda dove l\u2019esito negativo del referendum nel giugno 2008 ha comportato lo slittamento della data inizialmente prevista per l\u2019entrata in vigore del Trattato (1\u00b0 gennaio 2009). Un secondo referendum irlandese ha avuto luogo, con esito positivo, il 2 ottobre 2009 a seguito dell\u2019approvazione da parte del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 di apposite garanzie giuridiche in materia di diritto di famiglia, diritto alla vita, istruzione, tassazione diretta, politiche sociali, diritti dei lavoratori, servizi pubblici, neutralit\u00e0 e politica europea di sicurezza e di difesa.<\/p>\n<p>Ha contribuito allo slittamento dell\u2019entrata in vigore del Trattato anche il complesso iter di ratifica in Repubblica ceca, ove la procedura \u00e8 stata ultimata in data successiva al secondo referendum irlandese e a seguito dell\u2019estensione a tale Paese dell\u2019\u201dopt-out\u201d dalla Carta dei diritti fondamentali di cui gode anche la Polonia per limitarne la possibilit\u00e0 di invocazione nei giudizi di fronte ai rispettivi tribunali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Il Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 modifica il Trattato sull\u2019Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunit\u00e0 europea, apportando significative innovazioni al diritto primario UE. 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