Completano il quadro, infine, i già esistenti Strumenti per l’Aiuto Umanitario (1) e per l’Assistenza Macro-Finanziaria (2) (dotazione complessiva prevista, assieme ad altri strumenti ad hoc “minori”: circa 8 miliardi di euro) che resteranno in vigore senza modifiche sostanziali.
Il primo continuerà ad integrare l’assistenza finanziaria “classica” fornita dall’Unione europea con interventi rientranti più propriamente nella categoria degli aiuti umanitari, come, per esempio, gli aiuti di prima necessità a favore delle popolazioni vittime di disastri di origine umana o naturale.
Il secondo continuerà ad essere impiegato nel caso di squilibri importanti della bilancia dei pagamenti, nonché a supporto di riforme strutturali intraprese dai Paesi beneficiari.
(1) Reg. n. 1257/1996
(2) Reg. n. 1969/1988, modificato dal Reg. n. 113/2001