LEGGE 18 Novembre 1995, n. 496, come modificata dalla Legge 4 aprile 1997, n.93 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993”.
Art. 9
1. Ai sensi dell’articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il Ministero degli Affari Esteri è designato come Autorità nazionale.
2. Per l’adempimento dei compiti spettanti all’Autorità nazionale, con regolamento […] è istituito presso il Ministero degli Affari Esteri, un ufficio di livello dirigenziale…
Capo Ufficio
Cons. Amb. Enrico VALVO
Vicario
Cons. Leg. Marco LAPADURA
Segreteria
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