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Accordi governativi per il riconoscimento dei titoli di studio

Per il testo dei singoli accordi e per approfondimenti su di essi, consultare l’Archivio dei Trattati Internazionali online (ATRIO).

 

Accordi bilaterali

 

ARGENTINA

  • Accordo del 3.12.1997 sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio ai fini della prosecuzione degli studi, ratificato con L. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 del 1.7.1999), in vigore dal 28.12.1999.

 

AUSTRIA

  • Scambio di Note del 28.6.2021 che integra e modifica l’Accordo concluso tra il Governo della Repubblica d’Austria e il Governo della Repubblica Italiana sul reciproco riconoscimento di titoli e gradi accademici del 5.4.2007 (vigente dal 1.1.2009). In vigore dal 1.8.2021.
  • Scambio di Note sull’equiparazione tra i titoli ed i corsi di studi accademici austriaci e i relativi titoli e classi di lauree italiani secondo la corrispondenza prevista nella lista allegata. Ai fini dell’esercizio della professione, devono essere soddisfatte tutte le ulteriori condizioni previste dalle norme giuridiche dello Stato nel quale si vuole esercitare la professione. Accordo firmato il 5.4.2007, in vigore dal 1.1.2009.
  • Scambio di Note del 26.2.2003 che integra e aggiorna lo Scambio di Note del 28.1.1999 (in vigore dal 1.3.2001) con tabella elencativa dei titoli accademici corrispondenti e introduce una tabella di corrispondenza dei voti. In vigore dal 1. 4.2003.
  • Scambio di Note del 28.1.1999 sul riconoscimento reciproco di titoli e gradi accademici, con allegata tabella elencativa dei titoli accademici corrispondenti dei due Paesi, che modifica lo Scambio di Note precedente (P.R. n. 336 del 9.9.1997). Ratificato con L. n. 322 del 10.10.2000 (G.U. n. 261 del 8.11.2000), in vigore dal 1. 3.2001.
  • Scambio di Note del 11.2.1996 sul riconoscimento reciproco di gradi e titoli accademici. La lista di gradi e titoli sostituisce i precedenti Scambi di Note intercorsi tra le due parti. Ratificato con P.R. n. 336 del 9.9.1997 (G.U. n. 233 del 6.10.1997), in vigore dal 1.12.1997.

 

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

  • Accordo del 4.7.2005, in vigore dal 1.8.2016 ( n. 54 del 4.4.2016 – G.U. n. 97 del 27.4.2016), che regola il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell’accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Paesi, individuando i titoli corrispondenti per livello.

 

CIPRO

  • Accordo del 9.1.2009 sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario allo scopo di facilitare l’accesso o il proseguimento degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Paesi di cui agli allegati. Ratificato con L. n. 77 del 5.2016 (G.U. n. 119 del 23.5.2016), vigente dal 19.8.2016.

 

ECUADOR

  • Accordo del 7.3.1952, ratificato con L. n. 187 del 9.5.1955 e D.M. 13.5.1961, per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da Università, scuole secondarie e superiori rilasciati dalle Istituzioni legalmente riconosciute dei due Paesi. All’art. 3 si specifica che resta di competenza delle Università il riconoscimento degli esami e dei titoli universitari, mentre i titoli delle Scuole secondarie, per essere accettati, dovranno subordinarsi alla decisione della rispettiva Autorità dell’educazione di ciascun Paese; quanto ai titoli abilitanti alle professioni liberali, la decisione spetta ai Ministeri competenti di ciascun Paese.

 

FEDERAZIONE RUSSA

  • Accordo del 3.12.2009, entrato in vigore il 1.4.2016 ( n. 214 del 7.12.2015, – G.U. n.4 del 7.1.2016), sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio universitari (Laurea e Diploma accademico di I livello italiani – Baccalaureato russo; Diploma di Laurea e Laurea specialistica/magistrale italiani – Diplom spetsialista/magistra russi) per l’accesso ai corsi di laurea o per il proseguimento degli studi nelle istituzioni di formazione superiore dei due Paesi.

 

FRANCIA

  • Accordo tramite Scambio di Lettere, firmato il 12.10.2020, emendativo dell’Accordo relativo al doppio rilascio del diploma d’Esame di Stato e del diploma del baccalauréat (firmato il 24.2.2009, entrato in vigore il 7.11.2012 con provvedimento MIUR), nonché del suo Protocollo aggiuntivo per il rilascio del doppio diploma dell’Esame di Stato di istituto tecnico e del baccalauréat tecnologico (firmato il 6.5.2016, entrato in vigore il 4.11.2016 con provvedimento MIUR).
  • Scambio di Lettere del 4.6.1996 e 14.6.1996 in merito all’equipollenza del baccalauréat e del diploma di maturità rilasciati rispettivamente dai Licei “Stendhal” di Milano e “Jean Giono” di Torino e da eventuali future sezioni staccate del Liceo “Leonardo da Vinci” di Parigi. In vigore dal 10.4.2000 (L. n. 116 del 16.4.1998 – G.U. n. 97 del 28.4.1998).
  • Scambio di Lettere del 6.11.1984 sull’equipollenza del baccalauréat e del diploma di maturità rilasciati rispettivamente dal Liceo “Chateubriand” di Roma e “Leonardo da Vinci” di Parigi. Accordo in vigore dal 14.5.1987 (D.P.R. n. 106 del 2.3.1987 – G.U. n. 70 del 25.3.1987). Emendamento parziale dell’Annesso 1 dell’Accordo Culturale tra Italia e Francia ratificato l’11.9.1950 ( n. 1177 del 30.7.1952 – G.U. n. 213 del 13.9.1952).

 

GERMANIA

  • Accordo, effettuato mediante Scambio di Note del 20.9.1993, ratificato con L. n. 49 del 31.1.1996 (G.U. n. 33 del 9.2.1996) ed entrato in vigore il 23. 2.1996, per il riconoscimento reciproco di titoli, periodi di studio ed esami presso un istituto di formazione superiore dell’altra Parte contraente ai fini dell’iscrizione o della prosecuzione degli studi nell’altro Paese. In applicazione dell’Accordo Culturale tra i due Stati, in particolare degli artt. 4 e 7, del 8.2.1956 (D.P.R. n. 911 del 8.5.1959 – G.U. n. 266 del 3.11.1959, vigente dal 9.12.1957).
  • Scambio di Note con Memorandum siglato il 2.4.1974, ratificato con L. n. 181 del 19.5.1975 ed in vigore dal 19.7.1975, per il riconoscimento dei titoli finali delle Scuole tedesche in Italia e, reciprocamente, di eventuali istituti italiani di istruzione secondaria, statali o legalmente riconosciuti in Germania. In applicazione dell’Accordo Culturale tra i due Stati, in particolare degli artt. 4 e 7.

 

MALTA

  • Processo Verbale della 1° riunione della Commissione Mista di esperti (La Valletta, 29-31 ottobre 1991) sul riconoscimento dei titoli finali di studio dell’istruzione scolastica. È un’intesa amministrativa, con vigenza immediata, esecutiva parzialmente degli impegni previsti dall’art. 3 dell’Accordo Culturale tra Italia e Malta del 28.7.1967. Prevede il riconoscimento per l’ammissione alle Università italiane di un “Diploma Unico Maltese” attestante specifici requisiti, sostitutivo delle precedenti certificazioni miste e complementari, per singole materie e livelli, maltesi e britanniche.

 

MESSICO

  • Accordo firmato il 28.11.1980, ratificato con L. n. 285 del 27.4.1982 (G.U. n. 144 del 27.5.1982), in vigore dal 5.12.1983, per il riconoscimento reciproco di titoli scolastici ed accademici ai fini esclusivamente della prosecuzione degli studi. Per la parte relativa ai titoli accademici, l’accordo non è operativo poiché non è stata mai convocata la Commissione mista che avrebbe dovuto confrontare, come previsto dallo stesso accordo, i rispettivi ordinamenti universitari e mettere a punto l’elenco dei titoli corrispondenti dei rispettivi Paesi.

 

MOLDOVA

  • Accordo firmato il 23.2.2022, ed entrato in vigore il 24.3.2022, sul reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio conseguiti per via accademica ai soli fini dell’accesso e della prosecuzione degli studi nei due Paesi.

 

REGNO UNITO

  • Accordo, tramite Scambio di Lettere del 18.6.1996, ratificato con L. n. 121 del 16.4.1998 (G.U. n. 99 del 30.4.1998), entrato in vigore il 5.3.1999, per il reciproco riconoscimento, ai fini dell’iscrizione universitaria, dei titoli delle scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani.

 

SAN MARINO

  • Accordo del 24.8.2011, entrato in vigore il 1.6.2013 ( n. 15 del 7.2.2013 – G.U. n. 43 del 2.2.2013), sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati dalle istituzioni di cui agli allegati, ai fini del proseguimento degli studi. Esso rinnova, alla luce delle più recenti normative, il precedente Accordo (L. n. 760 del 18.10.1984 – G.U. n. 311 del 12.11.1984).
  • In relazione all’Accordo ratificato con L. n. 760 del 18.10.1984, Scambio di Lettere del 16.7.1999 costituente Accordo vigente dal 28.11.2000 (D.M. del 7.3.2003), relativo al riconoscimento del Dottorato di ricerca rilasciato dalla Scuola Normale Superiore di Ingegneria Economico-gestionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
  • Scambio di Lettere del 20.1.2000, costituente un Accordo con vigenza immediata, integrativo dell’Accordo sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio del 28.4.1983 (L. n. 760 del 18.10.1984), sull’equipollenza dei titoli, finale e intermedi, del nuovo corso ad indirizzo economico-aziendale della Scuola Secondaria Superiore Sammarinese.
  • In relazione all’Accordo ratificato con L. n. 760 del 18.10.1984, Scambio di Note del 9.7.1991 per il riconoscimento dei titoli di studio finali e parziali rilasciato Liceo Scientifico di San Marino, con vigenza dal 3.6.1993 (D.M. del 22.12.1992).
  • In relazione all’Accordo ratificato con L. n. 760 del 18.10.1984, Scambio di Note del 31.5.1990 per il riconoscimento del titolo di Dottorato della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino. Vigenza dal 29.7.1990 (D.M. del 11.6.1990 – G.U. n. 137 del 14.6.1990).
  • Accordo siglato il 28.4.1983, ratificato con L. n. 760 del 18.10.1984 (U. n. 311 del 12.11.1984) e vigente dal 1.7.1985, sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio (istruzione primaria, secondaria ed universitaria) ai fini del proseguimento degli studi. Per i titoli accademici e per ogni altro titolo dopo il conseguimento del quale sia richiesto uno specifico esame di abilitazione professionale, il riconoscimento non comporta idoneità all’esercizio della professione.

 

SANTA SEDE

  • Accordo del 13.2.2019, in vigore dal 9.2019, per il riconoscimento reciproco dei cicli, dei periodi e dei titoli di studio accademici per facilitare l’accesso all’istruzione superiore, il proseguimento degli studi accademici ed il conseguimento dei titoli accademici nelle Istituzioni delle due Parti. In applicazione dell’art. 10 dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense (L. n. 121 del 26.3.1985 – G.U. n. 85 del 10.4.1985, in vigore dal 3. 6.1985) e della Convenzione di Lisbona (L. n. 148 del 11.7.2002 – G.U. n. 173 del 25.7.2002, in vigore dal 1.2.1999).
  • Scambio di Note del 13.2.2019 finalizzato al riconoscimento come Laurea e Laurea Magistrale rispettivamente dei titoli di Baccalaureato e di Licenza nelle discipline ecclesiastiche di Diritto Canonico, Liturgia, Spiritualità, Missiologia e Scienze religiose. In applicazione dell’art.10 dell’Accordo apportante modificazioni al Concordato lateranense ( n. 121 del 26.3.1985 – G.U. n. 85 del 10.4.1985, in vigore dal 3.6.1985).
  • Scambio di Note del 25.1.1994 (P.R. n. 175 del 2.2.1994 – G.U. n. 62 del 16.3.1994) per il riconoscimento come Diploma universitario e come Laurea rispettivamente dei titoli di Baccalaureato e di Licenza nelle discipline ecclesiastiche di Teologia e di Sacra Scrittura. In applicazione dell’art. 10 dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense (L. n. 121 del 26.3.1985 – G.U. n. 85 del 10.4.1985, vigente dal 3.6.1985).

 

SLOVENIA

  • Memorandum d’intesa del 1.7.1995, entrato in vigore il 6.8.1997 (L. n. 103 del 7.4.1997 – G.U. n. 93 del 22.4.1997), sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici. Detto Memorandum ha ripristinato l’applicazione con la Slovenia – dopo la sua sospensione il 24.9.1994 – dell’Accordo con la ex-Jugoslavia (L. n. 971 del 13.12.1984 – G.U. n. 24 del 29.1.1985).
  • Accordo del 18.2.1983, effettuato mediante Scambio di Lettere, tra la Repubblica italiana e la ex Repubblica Federativa di Jugoslavia (a cui la Slovenia è subentrata per quanto di competenza) sul reciproco riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da Università e istituti di istruzione superiore, con allegata tabella di corrispondenza. Ratificato con L. n. 971 del 13.12.1984 (G.U. n. 24 del 29.1.1985), vigente dal 3.6.1985. L’applicazione del presente Accordo era stata sospesa unilateralmente dall’Italia a decorrere dal 24.9.1994 (G.U. n. 32 dell’8.2.1995); esso viene riconfermato dall’Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell’istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia dell’8.3.2000, all’art. 6 (Legge 17.10.2017 n.164 – G.U. 10.11.2017 n.263, entrato in vigore il 29.4.2018).

 

SPAGNA

  • Accordo del 23.5.2001, effettuato mediante Scambio di Note, che integra e modifica parzialmente lo scambio di Note del 27.11.1984 (Annesso all’Accordo Culturale dell’11.8.1955, n. 8 del 3.1.1957 – G.U. n. 31 del 4.2.1957) relativo al riconoscimento reciproco dei titoli rilasciati dai licei italiani in Spagna e dai licei spagnoli in Italia. L’intesa modifica l’esame finale di lingua e cultura italiana presso il Liceo spagnolo Cervantes di Roma, ai fini dell’accesso all’Università italiana, per armonizzarlo con la riforma dell’esame di Stato finale degli istituti italiani d’istruzione secondaria di 2° grado.
  • In attuazione degli articoli 5 e 10 dell’Accordo Culturale tra Italia e Spagna dell’11.8.1955 ( n. 8 del 3.1.1957 – G.U. n. 31 del 4.2.1957, in vigore dal 7.2.1957), è stato firmato il 14.7.1999 uno Scambio di Note (su G.U. n. 11 del 15.1.2000) sul reciproco riconoscimento dei titoli e degli studi dell’istruzione secondaria superiore e dell’istruzione universitaria dei due Paesi (Risoluzione “A”) e sulla corrispondenza ed equipollenza tra le classi della scuola secondaria superiore del sistema scolastico italiano e dei sistemi educativi spagnoli (Risoluzione “B”), con vigenza immediata. La nuova intesa: abroga le tabelle di equipollenza già allegate allo Scambio di Note del 20.8.1963 e 22.11.1963; modifica lo Scambio di Note del 27.11.1984 sui Licei italiani in Spagna e licei spagnoli in Italia; limita la validità del riconoscimento ai fini del proseguimento degli studi, rinviando alle direttive comunitarie il riconoscimento a fini professionali.
  • Scambio di Note del 15.7.1966 circa le modalità del riconoscimento dei titoli accademici dei lettori di lingua e letteratura italiana in Spagna e dei lettori di lingua e letteratura spagnola in Italia, come parte integrante dell’Accordo Culturale dell’11.8.1955 ( n. 8 del 3.1.1957 – G.U. n. 31 del 4.2.1957, in vigore dal 7.2.1957).

 

SVIZZERA

  • Accordo del 7.12.2000, vigente al 1.8.2001, sul reciproco riconoscimento delle equivalenze dei titoli universitari rilasciati dagli istituti italiani e svizzeri elencati negli allegati A e B, ai fini dell’inizio o della continuazione degli studi nell’altro Stato (U. n. 100 del 30.4.2002).
  • Scambio di Lettere del 6.9.1996, costituente un Accordo ratificato con L. n. 294 del 30.7.1998 (G.U. n. 140 del 20.8.1998) ed entrato in vigore il 5.2.1999. Prevede il riconoscimento, ai soli fini dell’iscrizione universitaria, dei titoli di maturità rilasciati dalle scuole svizzere in Italia ed italiane in Svizzera.

 

THAILANDIA

  • Scambio di Note del 9.5.1926 per il riconoscimento dei titoli accademici italiani ai fini dell’esercizio professionale in Siam, con vigenza immediata.

 

VENEZUELA

  • Accordo del 27.7.2007 di mutuo riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di educazione media, diversificata e professionale per il prosieguo degli studi di istruzione superiore in ciascuno degli Stati Parte, in vigore dal 30.8.2012 ( n. 88 del 5.6.2012 – G.U. n. 149 del 28.6.2012). Si veda: art. 3 dell’Accordo culturale del 17.10.1990 (L. n. 226 del 1.7.1997 – G.U. n. 167 del 19.7.1997, vigente dal 18.1.1998).

 

 

Convenzioni multilaterali

 

PAESI DEL CONSIGLIO D’EUROPA E DELLA “REGIONE EUROPEA” DELL’UNESCO

Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea (Convenzione di Lisbona). Firmata a Lisbona l’11.4.1997, ratifica autorizzata con Legge n. 148 dell’11.7.2002 (su G.U. supplemento ordinario Serie generale n. 173 del 25.7.2002), entrata in vigore il 1.12.2010 (G.U. Serie Generale n. 262 del 9.11.2010). La Convenzione si propone di favorire la mobilità interuniversitaria, garantendo ove possibile il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i Paesi firmatari. La legge nazionale recepisce integralmente il testo della Convenzione. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani è attribuita alle Università e agli istituti di istruzione universitaria. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse è attribuito alle amministrazioni dello Stato competenti per materia, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

La Convenzione di Lisbona sostituisce, assorbendole e allargandone la portata, le precedenti Convenzioni settoriali firmate dall’Italia in sede di Consiglio d’Europa o di UNESCO. Tra queste, resta in vigore tra l’Italia e i Paesi che non hanno aderito alla Convenzione di Lisbona la seguente:

 

UNESCO: STATI ARABI ED EUROPEI RIVIERASCHI DEL MEDITERRANEO
Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell’Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo (Nizza, 17.12.1976). Legge di ratifica in Italia n. 965 del 21.11.1980, su G.U. n. 17 del 19.1.1981 (in vigore dal 14.5.1981). Questa Convenzione continua a regolare in materia i rapporti dell’Italia con i Paesi arabi rivieraschi aderenti, cioè Algeria, Egitto e Marocco.