L’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
L’organizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è regolata dal D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260 e dal D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dalla legge 29 dicembre 2022, n.197, art. 1 comma 714.
Le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di I livello dell’amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono regolate dal D.M. 7 dicembre del 2023, n. 1202/3361.
Le sedi all’estero in cui possono essere conferite le funzioni del grado immediatamente superiore di cui all’articolo 101, comma quinto, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e quelle in cui si matura il requisito dei due anni di servizio di cui all’articolo 107, comma primo, lettera e), del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 sono individuate dal D.M. 22 novembre del 2021, n. 5112/2599.
Indice cronologico
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Avvertenza: fanno fede i testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana