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Detenuti

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO IV)

L’articolo 38 D.Lgs. 71/2011 stabilisce che, nell’ambito delle funzioni di polizia giudiziaria: “il capo dell’ufficio consolare informa direttamente le competenti autorità giudiziarie nazionali di tutte le ipotesi di reato giunte a sua conoscenza e suscettibili di interessare la giustizia italiana e provvede, d’iniziativa o su istruzioni, ai possibili accertamenti (…)”.

L’articolo 36, lettera c), della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 stabilisce che: “i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi dal cittadino dello Stato d’invio, che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva o d’ogni altra forma di detenzione, d’intrattenersi e di corrispondere con lui (…). Essi hanno parimenti il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato d’invio, che sia incarcerato o detenuto in esecuzione d’un giudizio nella loro circoscrizione. Egli cura altresì, che sia assicurata dalle autorità locali la custodia delle persone delle quali sia richiesta l’estradizione e, ove sia il caso, di quelle a essa consegnate dai comandanti di navi mercantili e di aeromobili civili italiani, per reati commessi a bordo”.

La Convenzione di Dublino del 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione Europea, di cui l’Italia è parte, è volta a realizzare la collaborazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea in materia di estradizione. L’obiettivo è migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale sia per il perseguimento dei reati che per l’esecuzione delle condanne.