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Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)

Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.)

 

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO II)

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 (LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470 – Normattiva). Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all’estero.

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e l’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) costituiscono l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno nel 2022. L’ANPR è una banca-dati unitaria a livello nazionale che contiene le informazioni inserite e gestite dai Comuni.

Il cittadino italiano che dichiara di risiedere all’estero viene registrato nello schedario consolare del Consolato competente territorialmente attraverso la sua richiesta di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) che viene trasmessa al Comune di sua ultima residenza in Italia. A sua volta, Il Comune procederà all’iscrizione del cittadino nella sezione AIRE e lo cancellerà dall’Anagrafe della Popolazione Residente in Italia (APR).

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino (art. 6, L. 470/1988; art. 11 L. 1228/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali, quali per esempio:

  • votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
  • votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo pressoi seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
  • rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli va consultata la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

 

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
  • quelli che già vi risiedono e non sono ancora iscritti;
    La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento della sua vita familiare, lavorativa e sociale.

 

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e i loro familiari conviventi  che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e i loro familiari conviventi e le strutture della NATO dislocate all’estero.
  • Gli studenti che si trasferiscono all’estero per il periodo del corso di studi rimanendo a carico dei genitori e usufruendo dell’assistenza sanitaria in Italia, in quanto mantengono la propria dimora abituale in Italia. Essi dovranno informare l’Ufficio consolare competente della propria presenza nel Paese.

Si ricorda che l’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.

 

Come si effettua la richiesta di iscrizione all’A.I.R.E.:

ATTENZIONE: Di seguito vengono fornite informazioni generali. Si raccomanda di consultare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio di residenza.

La richiesta di iscrizione può essere effettuata per l’intero nucleo familiare attraverso il portale dei servizi consolari online chiamato Fast-It disponibile in lingua italiana ed inglese, all’interno del quale sono disponibili le “Domande Frequenti

Per utilizzare il portale Fast It è necessario avere un indirizzo di posta elettronica.

È importante inserire i propri dati e l’indirizzo in modo esatto e completo insieme a tutti i documenti richiesti dal portale Fast-It.

ATTENZIONE: La richiesta d’iscrizione all’AIRE non si intende automaticamente accettata: lo stato della pratica sarà aggiornato di volta in volta sul portale. Verrà inviata all’interessato una notifica, anche tramite email, dell’effettivo completamento dell’iscrizione all’AIRE.

L’Ufficio consolare che riceve la richiesta d’iscrizione all’AIRE, una volta controllata l’esattezza della documentazione prodotta, registra il richiedente nello schedario consolare e trasmette la richiesta di iscrizione all’AIRE al Comune italiano di ultima residenza dell’istante entro 180 giorni. L’aggiornamento dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)  da parte del Comune può richiedere periodi di tempo variabili.

L’iscrizione decorre dalla data della presentazione della domanda completa.

Nel caso di presentazione di domanda d’iscrizione all’ AIRE incompleta, il Consolato chiederà, tramite lo stesso portale Fast It, l’integrazione della documentazione mancante da trasmettere entro il termine di 30 giorni. La mancata integrazione della documentazione richiesta comporterà l’annullamento della pratica di di iscrizione all’AIRE e il cittadino dovrà presentare una nuova domanda.

Gli eventuali motivi di rifiuto della domanda d’iscrizione all’ AIRE sono:

  • domanda presentata ad un Ufficio consolare non competente per territorio;
  • mancato possesso della cittadinanza italiana del richiedente;
  • mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta tramite Fast-It entro il termine di 30 giorni.

 

Domanda di iscrizione all’A.I.R.E. di minori:

La richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. per un minore deve essere sottoscritta da entrambi i titolari della responsabilità genitoriale e corredata dalle copie dei rispettivi documenti d’identità.

In mancanza della firma di entrambi i genitori, la domanda dovrà essere integrata da un documento di assenso del genitore che non ha firmato e da copia del suo documento d’identità. In mancanza dell’assenso, il genitore richiedente l’iscrizione dovrà spiegare le ragioni del mancato assenso.

 

Iscrizione all’A.I.R.E. d’Ufficio:

L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (vedi art. 6, comma 6, Legge 470/1988 e Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo).

 

Verifica della propria scheda anagrafica:
Tramite il portale Fast It è possibile anche verificare la propria scheda anagrafica.

 

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.  Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (modificata dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213), della Legge 27 ottobre 1988, n. 470 e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative.

L’Autorità competente per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

 

Aggiornamenti a cura del cittadino:

Il cittadino residente all’estero ed iscritto all’AIRE è responsabile dell’aggiornamento della propria posizione anagrafica, dovendo pertanto comunicare tempestivamente all’ufficio consolare:

  • Ogni modifica del proprio stato civile, anche per la trascrizione in Italia degli atti stranieri che lo riguardino (matrimonio, unione civile, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • Ogni variazione di indirizzo. È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza (vedere le voci: Cambio di indirizzo all’interno del Paese estero e Trasferimento da una circoscrizione consolare ad un’altra (dello stesso Paese o di un altro Paese).

Il mancato aggiornamento delle informazioni personali, in particolare quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino ed il ricevimento del plico elettorale in caso di votazioni.

 

Cambio di indirizzo (all’interno della stessa circoscrizione consolare)

Il cittadino iscritto all’AIRE che si trasferisce all’interno della stessa circoscrizione consolare di residenza deve presentare la dichiarazione di cambio di indirizzo per sé ed i propri familiari conviventi all’Ufficio consolare entro 90 giorni dal trasferimento: la richiesta va effettuata attraverso il portale online Fast-It .

Trasferimento ad altra circoscrizione consolare

Il cittadino iscritto all’AIRE che si trasferisce da una circoscrizione consolare ad un’altra (dello stesso Paese o di un altro Paese) deve presentare la dichiarazione di trasferimento all’Ufficio consolare competente territorialmente per la nuova residenza attraverso il portale Fast-It  entro 90 giorni dal trasferimento.

La mancata comunicazione del proprio trasferimento comporterà la dichiarazione di irreperibilità del cittadino con conseguente cancellazione dell’iscrizione anagrafica da parte del Comune di iscrizione AIRE.

Questioni di natura fiscale:

Si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.  L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti una guida fiscale per i residenti all’estero.

Rimpatrio in Italia

I cittadini iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. L’omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio è punita con sanzione pecuniaria amministrativa. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’AIRE del cittadino con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Il Comune provvederà a comunicare al Consolato di provenienza i dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare di cittadinanza italiana rimpatriati con la relativa data di rimpatrio.

L’Ufficio consolare provvederà ad aggiornare la posizione degli interessati nel proprio schedario consolare.

Cancellazione dall’A.I.R.E.

La cancellazione dall’AIRE (art. 4. L. 470/88) viene effettuata dal Comune (eventualmente sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all’estero):

  • Per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio.
  • Per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata.
  • Per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo.
  • Per perdita della cittadinanza italiana