Il capo dell’ufficio consolare esercita nei confronti dei cittadini minorenni, interdetti, emancipati, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello Stato attribuiscono al Giudice Tutelare (art. 33 D.lgs. 71/2011)
La tutela è un Istituto volto alla protezione di persone ritenute incapaci di provvedere ai propri interessi e che comporta l’attribuzione di un insieme di poteri e doveri ad un soggetto, il tutore, per provvedere alle necessità degli incapaci legali. La tutela giudiziale viene aperta in seguito a sentenza di interdizione pronunciata da un Tribunale. Dopo l’apertura della tutela, il Giudice Tutelare nomina un tutore che è la persona che rappresenta l’interdetto in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
La curatela è una forma di assistenza prescritta dalla legge in favore di soggetti parzialmente incapaci (inabilitati e minori emancipati). La curatela viene aperta d’ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione emessa dal Tribunale. A differenza del tutore, il curatore della curatela non ha la rappresentanza legale della persona che vi è soggetta.
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione prevista dalla legge e diretta a tutelare gli interessi di una persona priva in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della sua capacità di agire. Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, ovvero dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal convivente, dal tutore o curatore ovvero dal Pubblico Ministero o dai responsabili dei servizi sociali e sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona bisognosa. Il ricorso deve essere presentato presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del beneficiario dell’amministrazione di sostegno
Principale normativa di riferimento: Codice civile artt. 102-754; legge n. 6/2004.