L’adozione è un istituto per il quale la persona adottata assume lo status di figlio nato nel matrimonio degli adottandi, dei quali prende il cognome. legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 27. La legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale o in uno Stato estero. legge 149/2001. Per l’adozione nazionale, l’istanza va depositata presso il Tribunale dei Minori del luogo di residenza; per adozioni internazionali, invece, l’Autorità centrale italiana per l’applicazione della Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è la Commissione per le Adozioni Internazionali (C.A.I.).
Principale normativa di riferimento: Legge 184/1983; Legge 149/2001.