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Cittadinanza

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – UFFICIO III)

Nel precisare che la materia della cittadinanza rientra nella sfera di competenza del Ministero dell’Interno, di seguito si fornisce un sintetico quadro della disciplina vigente con particolare riferimento alle procedure attivabili presso gli Uffici consolari di questo Ministero.

INDICE

1.La cittadinanza italiana: breve introduzione
2.Acquisto della cittadinanza

  1. 2.1 Cittadinanza per discendenza secondo il criterio dello ius sanguinis;
    2.2 Attribuzione della cittadinanza a seguito di riconoscimento, adozione, dichiarazione giudiziale della filiazione nella minore età ovvero per convivenza con il genitore che si naturalizza cittadino italiano
    2.3 Elezione della cittadinanza a seguito della filiazione nella maggiore età
    2.4 Valutazione delle istanze ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74
    2.5 Cittadinanza per beneficio di legge
    2.6 Concessione della cittadinanza (compreso il servizio prestato alle dipendenze dello Stato)
    2.7 Cittadinanza per matrimonio e unione civile
    2.8 Attribuzione della cittadinanza iure soli come criterio residuale e suppletivo

3.Perdita della cittadinanza
4.Rinuncia alla cittadinanza
5.Riacquisto della cittadinanza
6.Dichiarazione di possesso ininterrotto della cittadinanza italiana per la donna coniugata con cittadino straniero dal 1° gennaio 1948
7.Riconoscimento della cittadinanza ai sensi delle leggi 379/2000 e 124/2006
8.Semplificazione amministrativa e costi

 

  1. La cittadinanza italiana: breve introduzione

La cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

  • la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);
  • l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni residuali casi;
  • la possibilità di cittadinanza multipla;
  • la manifestazione di volontà per acquisto e perdita;

A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.

 

  1. Acquisto della cittadinanza

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate. Con l’introduzione del D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, l’acquisto automatico della cittadinanza di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 per i nati all’estero in possesso di altra cittadinanza è subordinato alla sussistenza di una delle eccezioni previste dall’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Per maggiori informazioni, si rimanda qui.

 

2.1 Cittadinanza per discendenza secondo il criterio dello ius sanguinis

L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale.

Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.

Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno.

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:

  • accertare che la discendenza abbia inizio da un avo dante causa, secondo quanto stabilito dalla Circolare K.28.1 sopracitata;
  • accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un’eventuale naturalizzazione dell’avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera;
  • comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione;
  • attestare che né l’istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

Il richiedente ha l’onere di presentare l’istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.

 

2.2 Attribuzione della cittadinanza a seguito di riconoscimento, adozione, dichiarazione giudiziale della filiazione nella minore età ovvero per convivenza con il genitore che si naturalizza cittadino italiano

Particolare attenzione è riservata dalla legge n. 91/92 all’acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:

  1. a) riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;
  2. b) adozione;
  3. c) naturalizzazione del genitore.

 

  1. a) Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione  
  2. È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n. 91/92).

  3. b) Attribuzione della cittadinanza a seguito di adozione nella minore età
    Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.

  4. c) Attribuzione della cittadinanza nella minore età a seguito della naturalizzazione dei genitori
  5. Secondo l’art. 14 della legge n. 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita”.L’acquisto interviene, quindi, alla condizione della convivenza del soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano, purché quest’ultimo risieda, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, da due anni continuativi in Italia (o dalla nascita, se di età inferiore a due anni), requisito introdotto dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 36, così come convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.2.3 Elezione della cittadinanza a seguito di riconoscimento della filiazione nella maggiore etàNel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una “elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92). Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti che costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame:
    • atto di nascita (ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato);
    • atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità;
    • certificato di cittadinanza del genitore.

    È da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all’estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.

     

    2.3 Elezione della cittadinanza a seguito di riconoscimento della filiazione nella maggiore età

    Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una “elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92). Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti che costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame:

    • atto di nascita (ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato);
    • atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità;
    • certificato di cittadinanza del genitore.

    È da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all’estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.


    2.4 Valutazione delle istanze ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74

    Le istanze presentate in seguito all’emanazione del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, subordinano l’acquisto della cittadinanza italiana alla sussistenza di determinate condizioni. Per il testo normativo come novellato, è possibile consultare il seguente link.

    In particolare, i richiedenti nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza non si considerano aver acquistato la cittadinanza italiana in maniera automatica, salvo che:

    • Un ascendente di primo o di secondo grado (genitori o nonni) possegga – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana;
    • Un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita (o adozione) del figlio.

    Per comprovare la sussistenza di uno dei criteri sopra descritti, il richiedente deve produrre documentazione adatta ad attestare detti stati:

    • A titolo esemplificativo, per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana:
      • certificati negativi di cittadinanza;
      • attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
      • certificati di non iscrizione alle liste elettorali;
    • Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
      • Certificato storico di cittadinanza;

    Si sottolinea che non sono sufficienti mere dichiarazioni di parte.

     

    2.5 Cittadinanza per beneficio di legge (art.4)

    La fattispecie, regolata dall’art. 4 della legge n. 91/92, si riferisce generalmente ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano. Per la relativa disciplina si rinvia, pertanto, al Ministero dell’Interno.

    In questa sede si segnala la sola previsione che consente, ai figli di un genitore italiano per nascita, di acquistare la cittadinanza italiana se i genitori (o il tutore) dichiarano tale volontà. Se la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione – anche adottiva), il minore può acquisire la cittadinanza italiana anche continuando a risiedere all’estero; qualora invece sia trascorso più di un anno dalla nascita, affinché la dichiarazione produca i suoi effetti il minore dovrà risiedere legalmente per almeno due anni continuativi in Italia.

    Se, divenuto maggiorenne, dovesse voler rinunciare alla cittadinanza, lo può fare qualora in possesso di altra cittadinanza.

    Possono essere altresì presentate, entro le 23:59 (ora di Roma) del 31 maggio 2026, dichiarazioni a favore di soggetti minorenni alla data del 24 maggio 2025, figli di cittadini iure sanguinis di cui alle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

    Per acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, viene richiesto un contributo di € 250 a favore del Ministero dell’Interno.

     

    2.6 Concessione della cittadinanza ex art.9 (tra cui servizio prestato alle dipendenze dello Stato)

    L’art. 9 della legge 91/1992 contempla l’istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalità differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

    In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art. 9).

    Riferendosi ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano, si rinvia per la relativa disciplina al Ministero dell’Interno.

    Il secondo comma dell’art. 9 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

    L’avvio della procedura non richiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, ovvero associazioni che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

    La procedura prevede l’acquisto dei pareri degli Organismi di sicurezza e, per i residenti in Italia, della Prefettura del luogo di residenza.

    È comunque necessario acquisire la dichiarazione di assenso dell’interessato all’acquisto della cittadinanza.

    Anche in questa ipotesi di acquisto, il Decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se l’interessato, ove residente all’estero, non presti, davanti all’Ufficio Consolare competente, il giuramento di fedeltà alla Repubblica previsto dall’art. 10 della legge.

    Il conseguimento del nostro status civitatis decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

     

    2.7 Cittadinanza per matrimonio e unione civile

    L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92 e successive modifiche.

    Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

    • in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all’estero: tre anni dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
    • validità del matrimonio/unione civile per l’ordinamento italiano e trascrizione dell’atto di matrimonio/unione civile presso il competente Comune italiano, nonché permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
    • assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;
    • assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
    • assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
    • conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del “Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue” (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).

    I soggetti residenti all’estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno.

    Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato al seguente url: https://www.interno.gov.it/servizi/servizi-line e, effettuato il login, avrà accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.

    Al fine di facilitare l’individuazione della Rappresentanza diplomatico-consolare competente territorialmente a ricevere l’istanza, all’indirizzo internet sopra indicato è presente un link di collegamento che consente all’utente – dopo aver selezionato lo Stato di residenza – di scegliere, tramite un menu a tendina, la Rappresentanza competente accedendo ad un elenco che comprende l’intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.

    L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n. 2016/1191, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, prevede l’esenzione della legalizzazione a condizione che i documenti pubblici siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle Autorità del suo Stato membro di cittadinanza):

    1. estratto di nascita del paese di origine (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione) completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall’Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante.
    2. certificato penale del paese di origine, e di eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui detiene la cittadinanza (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/apostille e traduzione).
    3. ricevuta del versamento di 250 euro.
    4. documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.
    5. certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

    Gli enti le cui certificazioni sono ammesse sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena (CILS), l’Università per stranieri di Perugia (CELI), l’Università Roma Tre (Cert.It), l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (Ce.Co.L.) e la Società Dante Alighieri (PLIDA).

    Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

    1. Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;
    2. I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico.
    1. Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
    2. Non sono, altresì, tenuti alla presentazione del predetto certificato di conoscenza della lingua italiana i soggetti affetti da «gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica», per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 25/2025.

    Dopo la presentazione della domanda per via telematica l’utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare che ha ricevuto l’istanza per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011.

    Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all’Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell’estratto dell’atto di matrimonio/unione civile, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico-consolare.

    In base all’art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell’Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

    Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:

    • al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;
    • al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all’estero;
    • al Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

    Si suggerisce, ad ogni buon fine, di consultare il sito web della Rappresentanza competente per residenza.

     

    2.8 Attribuzione della cittadinanza iure soli come criterio residuale e suppletivo

    Acquista la cittadinanza italiana:

    – colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91/92);

    – il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (art. 1, comma 2 legge n. 91/92).

     

    1. Perdita della cittadinanza

    Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.

    Perde la cittadinanza automaticamente:

    1. il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92);
    2. il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92);
    3. l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92).

     

    1. Rinuncia alla cittadinanza

     Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:

    1. l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n. 91/92);
    2. il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/92);
    3. il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n. 91/92).

    La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

    • atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
    • certificato di cittadinanza italiana;
    • documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
    • documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta.

    Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.

 

  1. Riacquisto della cittadinanza
  1. La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge n. 91/92. Si segnala in particolare che il cittadino, residente all’estero, che ha perso la cittadinanza può riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa;
  2. Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che – in virtù del matrimonio – abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanza italiana e possono riacquistarla, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione. La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente.

La dichiarazione deve essere corredata della seguente documentazione:

      • atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
      • documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
      • documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
      • certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

Inoltre, l’articolo 17 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito con la legge n.  74/2025, prevede la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.

Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

L’interessato al riacquisto deve presentare:

      1. Valido documento di identità emesso dall’Autorità del Paese di attuale cittadinanza;
      2. Certificato di nascita: se nato all’estero, dovrà essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;
      3. Per i nati all’estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;
      4. Certificato storico di cittadinanza;
      5. Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della cittadinanza (si dovrà dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazione oppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa è acquisita; la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente legalizzata e tradotta).

Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana è richiesto un contributo di €250, versato presso l’Ufficio consolare.

La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente.

In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.

 

      1. Dichiarazione di mantenimento ininterrotto per la donna coniugata con cittadino straniero dal 1° gennaio 1948

Le donne che dopo il 1° gennaio 1948 abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano NON hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, è necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino ai competenti uffici consolari la volontà di mantenerla, mediante una dichiarazione di possesso ininterrotto.

 

      1. Riconoscimento della cittadinanza ex lege 379/2000 e ex lege 124/2006

1) alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n.379 (non più in vigore dal 20/12/2010):

La dichiarazione tesa a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell’ex Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ai sensi della legge 379/2000 poteva essere resa entro il 20 dicembre 2010 davanti all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiedeva all’estero oppure davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia.

Le dichiarazioni presentate nei termini sono esaminate da una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Qualora il parere sia favorevole il Ministero dell’Interno rilascia un nulla osta al riconoscimento.

I requisiti necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono:

      • nascita e residenza dell’avo nei territori già appartenenti all’Impero austro-ungarico e acquisiti dall’Italia alla fine della Prima guerra mondiale in attuazione del Trattato di San Germano;
      • emigrazione all’estero dell’avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920.

2) ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti ai sensi della Legge 8 marzo 2006, n.124:

Prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:

      1. Dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;
      2. Dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.

L’istanza va presentata all’Ufficio consolare italiano se il richiedente risiede all’estero o al Comune se risiede in Italia.

 

Occorre distinguere due distinte categorie di beneficiari:

           A. Soggetti destinatari dell’art.19 del Trattato di Pace di Parigi, in quanto già residenti nei territori ceduti nel 1947.

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17-bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, sono allegati all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

      1. atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
      2. certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
      3. certificato di attuale residenza;
      4. certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;
      5. certificazione dalla quale risulti che l’interessato alla data del 15.9.1947 – data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi – era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);
      6. attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
      7. ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell’interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.).

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell’art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:

  • certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti;
  • certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;
  • certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
  • attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;
  • ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.

 

           B. Soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste 

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17-bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, allegheranno all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

  1. atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
  2. certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
  3. certificato di residenza attuale;
  4. certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);
  5. attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell’interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
  6. ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art.3 del Trattato di Osimo allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:

  • certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti;
  • certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;
  • certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
  • attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane;
  • ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.

Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell’Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia favorevole.

 

  1. Semplificazione amministrativa e costi

Si ricorda che alla luce degli artt. 43, comma 1, 46 e 47 del DPR 445/2000 e con i limiti di cui all’art. 3 del citato DPR, le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Pertanto, in caso di istanze, di acquisto o di rinuncia della cittadinanza presentate da cittadini italiani, UE o extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia gli stessi non dovranno produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovranno semplicemente riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.

A decorrere dall’8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di € 250. A decorrere dal 1° gennaio 2025 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di € 600.